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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
FRIULI-
LATISANA
DOC

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
 DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
«FRIULI» LATISANA.


Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Friuli», accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione «Latisana» («Friuli» Latisana), è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione «Friuli» Latisana con una delle seguenti specificazioni:
Merlot,
Cabernet franc,
Cabernet Sauvignon,
Cabernet,
Franconia,
Refosco dal peduncolo rosso,
Tocai friulano,
Pinot bianco,
Pinot grigio,
Verduzzo friulano,
Traminer aromatico,
Sauvignon,
Chardonnay,
Malvasia istriana,
Riesling renano,
Pinot nero
,
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 90% dalle corrispondenti varietà di viti.
Possono concorrere alla produzione di detti vini in misura non superiore al 10% anche uve di corrispondente colore, provenienti da vitigni non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Udine.
Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon.
La denominazione di origine controllata «Friuli» Latisana accompagnata dalla specificazione rosato e riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Merlot, dal 70 ali'80%;
Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Refosco nostrano e Refosco dal peduncolo rosso, da soli o congiuntamente dal 20 al 30%.
Art. 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio comunale di Varmo, Rivignano, Ronchis, Latisana, Precenicco, Palazzolo della Stella, Pocenia, Teor, Lignano Sabbiadoro ed in parte il territorio comunale di Morsano al Tagliamento, Muzzana del Turgnano e Castions di Strada.
Tale zona e cosi delimilata: a sud dalla foce del Tagliamento il limite segue verso nord il confine provinciale tra Udine e Venezia, fino ad incrociare il confine fra Varmo e Morsano al Tagliamento per riprendere all’ altezza di Belgrado a seguire il confine comunale di Varmo. Segue questo confine prima verso nord e poi verso est sino ad incrociare quello di Rivignano e, proseguendo lungo quest'ultimo, verso est raggiunge quello di Pocenia (Rog. a Belizza). Segue il confine comunale di Pocenia in direzione est e sud fino a incontrare in prossimità del M.o del Paradiso, la strada che si immette nella strada statale n. 353 in prossimità del km 10; procede verso sud lungo quest’ultima fino all'incrocio, nelle vicinanze di Muzzana del Turgnano, con la strada statale della Venezia Giulia (n. 14). Dal punto di incrocio prende la strada per San Gervasio fino alla strada ferrata e lungo questa procede verso
ovest raggiungendo il confine comunale di Palazzolo della Stella, segue quest'ultimo verso sud sino ad incrociare, in prossimità del C. Sterpo del Moro, il confine di Procenicco. Segue il confine costiero di tale comune e quelli di Latisana e Lignano Sabbiadoro e, superato Porto Lignano, prosegue lungola costa verso ovest fino alla foce del fiume Tagliamento da dove è iniziata la delimitazione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbiosoargillosa.
mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi di risorgiva.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura, mentre è ammessa l'irrigazione soltanto come mezzo di soccorso.
La resa massima di uva per la produzione dei vini «Friuli» Latisana non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, a quintali t 30 per il Tocai friulano, il Pinot bianco, il Verduzzo friulano, lo Chardonnay, il Merlot, il Refosco dal peduncolo rosso ed a quintali 120 per il Pinot grigio,
il Traminer aromatico, il Sauvignon, il Cabernet franc, il Cabernet Sauvignon, la Malvasia istriana, il Riesling renano, il Franconia ed il Pinot nero.
Fermi restando i limiti massimi sopra riportati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
La regione Friuli-Venezia Giulia con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro avente diritto alla D.O.C, inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli Latisana» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno il 10% per tutte le varietà e dell' 11% per i tipi qualificati superiore e riserva.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentilo che
tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della regione.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.
Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino «Friuli» Latisana rosato deve attuarsi una spremitura soffice delle uve con un breve periodo di macerazione delle vinacce, al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.
I vini «Friuli» Lalisana nella varietà Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo friulano, Malvasia istriana, Pinot nero e rosato possono essere elaborati e commercializzati come vino frizzante la cui anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale Ìn recipiente chiuso. Tali vini devono essere presentati al consumo finale con residuo zuccherino, espresso in grammi/litro:
a) compreso fra 10 e 40 per il Verduzzo friulano;
b) non superiore a 10 per le altre qualità.
E’ consentito elaborare i vini «Friuli» Latisana nella tipologia novello, se rossi o rosati.
E' consentila la produzione di vino spumante bianco di qualità prodotto in una regione determinata denominato «Friuli» Latisana a condizione:
a) che la cuvée sia ottenuta da maggio o taglio di uve, mosti o vini derivati dalle varietà Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero, nonché delle altre uve bianche di cui all'art. 2 nel limite massimo del 10%;
b) che il titolo alcolometrico volumico naturale minimo della cuvée non sia inferiore al 9%:
c) che sia posto in commercio nei tipi extra brut o demi sec.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Latisana all'atto dell’ immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Rosato:
colore: rosso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Merlot
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: tipico, erbaceo;
sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Pinot bianco:
colore: da paglierino chiaro a giallo dorato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: morbido, caratteristico;
titolo alcolomeirico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Pinot grigio:
colore: giallo dorato, talvolta ramato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 3 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: lievemente tannico, pieno, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 3 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Traminer aromatico:
colore: paglierino chiaro;
odore: tipico, caratteristico;
sapore: lievemente tannico, pieno, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Chardonnay:
colore: paglierino chiaro, talvolta con sfumature verdognole;
odore: caratteristico;
sapore: secco, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Malvasia istriana:
colore: paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: gradevole;
sapore: asciutto, delicato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi grigi;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: tipico, fine, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet:
colore: rosso rubino intenso;
odore: erbaceo, gradevole, intenso;
sapore; caratteristico, leggermente erbaceo, fine;
titolo alcolometrico totale minimo; 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Refosco da! peduncolo rosso:
colore: rosso rubino, con riflessi violacei;
odore: erbaceo, gradevole, intenso;
sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Franconia:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, armonico;
sapore: asciutto, leggermente fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; .
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Pinot nero:
colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Tocai friulano:
colore: paglierino, chiaro, talvolta tendendo al citrino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Riesling renano:
colore; giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Sauvignon:
colore: paglierino chiaro;
odore: secco, armonico;
sapore: tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Il vino spumante «Friuli» Latisana senza altra qualificazione aggiuntiva, ottenuto con mosti o vini rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare, all'atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino chiaro, brillante;
odore: fruttato;
sapore: sapido, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Latisana è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomasti che, che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone, e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile
1992.
La denominazione di origine controllata «Friuli - Latisana» di norma deve essere stampata in etichetta nella medesima riga.
E' tuttavia consentilo che, rispetto al nome geografico «Friuli», l'indicazione «Latisana» sia riportata immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata»; pertanto non può essere interposta tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Friuli».
Nella designazione dei vini «Friuli» Latisana, il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori di quelli utilizzati per la denominazione di origine.
Per i vini «Friuli» Latisana posti in commercio come frizzanti e spumanti deve essere dichiarata la loro natura merceologica.
L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve:
a) è obbligatoria: per i vini designati come superiore, riserva o novello;
b) e facoltativa: per i vini di cui al presente disciplinare diversi da quelli indicati alla lettera a).
I vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana», con nome di vitigno di cui all'art. 2, possono essere presentati e designati con la menzione superiore a condizione che il titolo alcolometrico minimo naturale delle uve alla produzione e dei vini al consumo sia almeno dell' 1% superiore ai limiti minimi stabiliti dal presente disciplinare per le corrispondenti varietà.
I vini rossi con nome di vitigno, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell’ 11% e che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico totale minimo naturale dell’11% superiore ai limiti minimi stabiliti dal presente disciplinare per i corrispondenti vini, possono essere designati e presentati con la menzione «riserva», qualora siano invecchiati per almeno due anni in contenitori di legno o altri materiali, a decorrere dall’ 1 novembre dall'annata di vendemmia.
In sede di designazione le specificazioni di tipologia «superiore» e «riserva» devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest’ultima dicitura e la denominazione «Friuli» Latisana. In ogni caso tali specificazioni di tipologia devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelle utilizzate per la denominazione di origine «Friuli» Latisana, della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
I vini della denominazione di origine controllata «Friuli» LatÌsana, limitatamente alle qualità rosato ed ai vini rossi di cui all'art. 2., possono essere designati e presentati con il termine novello, purché la vinificazione, l’estrazione dalla cantina e la commercializzazione rispondano a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 8.
Le tipologie contraddistinte dalla menzione riserva debbono essere presentate al consumo diretto in recipienti di capienza non superiore a 750 ml.
Sono tuttavia ammesse le bottiglie bordolesi da litri 1,5 nonché recipienti di vetro di capienza maggiore per particolari confezioni.
Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine controllata «Friuli Latisana», vini che non corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione é punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992 n. 164.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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