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Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Friuli»,
accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione
«Latisana» («Friuli» Latisana), è riservata ai vini
bianchi, rossi e rosati che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione «Friuli» Latisana con una delle
seguenti specificazioni:
Merlot,
Cabernet franc,
Cabernet Sauvignon,
Cabernet,
Franconia,
Refosco dal peduncolo rosso,
Tocai friulano,
Pinot bianco,
Pinot grigio,
Verduzzo friulano,
Traminer aromatico,
Sauvignon,
Chardonnay,
Malvasia istriana,
Riesling renano,
Pinot nero,
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti costituiti per almeno il 90% dalle
corrispondenti varietà di viti.
Possono concorrere alla produzione di detti vini in
misura non superiore al 10% anche uve di
corrispondente colore, provenienti da vitigni non
aromatici raccomandati o autorizzati per la
provincia di Udine.
Per la produzione del vino Cabernet possono
concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve
dei vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon.
La denominazione di origine controllata «Friuli»
Latisana accompagnata dalla specificazione rosato e
riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione varietale:
Merlot, dal 70 ali'80%;
Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Refosco nostrano
e Refosco dal peduncolo rosso, da soli o
congiuntamente dal 20 al 30%.
Art. 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di
produzione che comprende tutto il territorio
comunale di Varmo, Rivignano, Ronchis, Latisana,
Precenicco, Palazzolo della Stella, Pocenia, Teor,
Lignano Sabbiadoro ed in parte il territorio
comunale di Morsano al Tagliamento, Muzzana del
Turgnano e Castions di Strada.
Tale zona e cosi delimilata: a sud dalla foce del
Tagliamento il limite segue verso nord il confine
provinciale tra Udine e Venezia, fino ad incrociare
il confine fra Varmo e Morsano al Tagliamento per
riprendere all’ altezza di Belgrado a seguire il
confine comunale di Varmo. Segue questo confine
prima verso nord e poi verso est sino ad incrociare
quello di Rivignano e, proseguendo lungo
quest'ultimo, verso est raggiunge quello di Pocenia
(Rog. a Belizza). Segue il confine comunale di
Pocenia in direzione est e sud fino a incontrare in
prossimità del M.o del Paradiso, la strada che si
immette nella strada statale n. 353 in prossimità
del km 10; procede verso sud lungo quest’ultima fino
all'incrocio, nelle vicinanze di Muzzana del
Turgnano, con la strada statale della Venezia Giulia
(n. 14). Dal punto di incrocio prende la strada per
San Gervasio fino alla strada ferrata e lungo questa
procede verso
ovest raggiungendo il confine comunale di Palazzolo
della Stella, segue quest'ultimo verso sud sino ad
incrociare, in prossimità del C. Sterpo del Moro, il
confine di Procenicco. Segue il confine costiero di
tale comune e quelli di Latisana e Lignano
Sabbiadoro e, superato Porto Lignano, prosegue
lungola costa verso ovest fino alla foce del fiume
Tagliamento da dove è iniziata la delimitazione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2
devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini
dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti
ubicati in terreni di natura prevalentemente
sabbiosoargillosa.
mentre sono da escludere quelli siti in terreni
umidi o freschi di risorgiva.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati e, comunque, atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura, mentre è
ammessa l'irrigazione soltanto come mezzo di
soccorso.
La resa massima di uva per la produzione dei vini
«Friuli» Latisana non deve essere superiore, per
ettaro di coltura specializzata, a quintali t 30 per
il Tocai friulano, il Pinot bianco, il Verduzzo
friulano, lo Chardonnay, il Merlot, il Refosco dal
peduncolo rosso ed a quintali 120 per il Pinot
grigio,
il Traminer aromatico, il Sauvignon, il Cabernet
franc, il Cabernet Sauvignon, la Malvasia istriana,
il Riesling renano, il Franconia ed il Pinot nero.
Fermi restando i limiti massimi sopra riportati, la
resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto all'effettiva
superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la
produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
La regione Friuli-Venezia Giulia con proprio
decreto, sentite le organizzazioni di categoria
interessate di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali di
coltivazione può stabilire un limite massimo di
produzione di uva per ettaro avente diritto alla
D.O.C, inferiore a quelli fissati dal presente
disciplinare, dandone immediata comunicazione al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni
di origine dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare ai vini «Friuli Latisana» un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di almeno il
10% per tutte le varietà e dell' 11% per i tipi
qualificati superiore e riserva.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell'interno della zona delimitata nel
precedente art. 3. Tuttavia, tenendo conto delle
situazioni tradizionali di produzione, è consentilo
che
tali operazioni siano effettuate entro l'intero
territorio della regione.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere
superiore al 70% per tutti i vini.
Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra
riportato, l’eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata.
Per la trasformazione delle uve destinate alla
produzione del vino «Friuli» Latisana rosato deve
attuarsi una spremitura soffice delle uve con un
breve periodo di macerazione delle vinacce, al fine
di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.
I vini «Friuli» Lalisana nella varietà Chardonnay,
Pinot bianco, Verduzzo friulano, Malvasia istriana,
Pinot nero e rosato possono essere elaborati e
commercializzati come vino frizzante la cui anidride
carbonica sia ottenuta esclusivamente da
fermentazione naturale Ìn recipiente chiuso. Tali
vini devono essere presentati al consumo finale con
residuo zuccherino, espresso in grammi/litro:
a) compreso fra 10 e 40 per il Verduzzo friulano;
b) non superiore a 10 per le altre qualità.
E’ consentito elaborare i vini «Friuli» Latisana
nella tipologia novello, se rossi o rosati.
E' consentila la produzione di vino spumante bianco
di qualità prodotto in una regione determinata
denominato «Friuli» Latisana a condizione:
a) che la cuvée sia ottenuta da maggio o taglio di
uve, mosti o vini derivati dalle varietà Chardonnay
e/o Pinot bianco e/o Pinot nero, nonché delle altre
uve bianche di cui all'art. 2 nel limite massimo del
10%;
b) che il titolo alcolometrico volumico naturale
minimo della cuvée non sia inferiore al 9%:
c) che sia posto in commercio nei tipi extra brut o
demi sec.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata
«Friuli» Latisana all'atto dell’ immissione al
consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Rosato:
colore: rosso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Merlot
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: tipico, erbaceo;
sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Pinot bianco:
colore: da paglierino chiaro a giallo dorato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: morbido, caratteristico;
titolo alcolomeirico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Pinot grigio:
colore: giallo dorato, talvolta ramato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 3 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: lievemente tannico, pieno, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 3 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Traminer aromatico:
colore: paglierino chiaro;
odore: tipico, caratteristico;
sapore: lievemente tannico, pieno, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Chardonnay:
colore: paglierino chiaro, talvolta con
sfumature verdognole;
odore: caratteristico;
sapore: secco, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Malvasia istriana:
colore: paglierino, talvolta con riflessi
verdognoli;
odore: gradevole;
sapore: asciutto, delicato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino più o meno intenso con
riflessi grigi;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: tipico, fine, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet:
colore: rosso rubino intenso;
odore: erbaceo, gradevole, intenso;
sapore; caratteristico, leggermente erbaceo, fine;
titolo alcolometrico totale minimo; 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Refosco da! peduncolo rosso:
colore: rosso rubino, con riflessi violacei;
odore: erbaceo, gradevole, intenso;
sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Franconia:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, armonico;
sapore: asciutto, leggermente fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
.
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Pinot nero:
colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Tocai friulano:
colore: paglierino, chiaro, talvolta tendendo al
citrino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Riesling renano:
colore; giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Sauvignon:
colore: paglierino chiaro;
odore: secco, armonico;
sapore: tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Il vino spumante «Friuli» Latisana senza altra
qualificazione aggiuntiva, ottenuto con mosti o vini
rispondenti alle condizioni stabilite dal presente
disciplinare, all'atto dell’immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino chiaro, brillante;
odore: fruttato;
sapore: sapido, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto
secco netto.
Art. 7.
Nella designazione e presentazione dei vini a
denominazione di origine controllata «Friuli»
Latisana è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle espressamente
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio
e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati, non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività
agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore,
fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini
similari, sono consentite in osservanza delle
disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni
geografiche e toponomasti che, che facciano
riferimento a unità amministrative, frazioni, aree,
zone, e località dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi qualificato è
stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti
ministeriali 22 aprile
1992.
La denominazione di origine controllata «Friuli -
Latisana» di norma deve essere stampata in etichetta
nella medesima riga.
E' tuttavia consentilo che, rispetto al nome
geografico «Friuli», l'indicazione «Latisana» sia
riportata immediatamente al di sotto della menzione
specifica tradizionale «denominazione di origine
controllata»; pertanto non può essere interposta tra
quest'ultima dicitura e la denominazione «Friuli».
Nella designazione dei vini «Friuli» Latisana, il
nome del vitigno deve figurare in etichetta in
caratteri di dimensioni non superiori di quelli
utilizzati per la denominazione di origine.
Per i vini «Friuli» Latisana posti in commercio come
frizzanti e spumanti deve essere dichiarata la loro
natura merceologica.
L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve:
a) è obbligatoria: per i vini designati come
superiore, riserva o novello;
b) e facoltativa: per i vini di cui al presente
disciplinare diversi da quelli indicati alla lettera
a).
I vini a denominazione di origine controllata
«Friuli Latisana», con nome di vitigno di cui
all'art. 2, possono essere presentati e designati
con la menzione superiore a condizione che il titolo
alcolometrico minimo naturale delle uve alla
produzione e dei vini al consumo sia almeno dell' 1%
superiore ai limiti minimi stabiliti dal presente
disciplinare per le corrispondenti varietà.
I vini rossi con nome di vitigno, ottenuti da uve
che assicurino un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale dell’ 11% e che all'atto
dell'immissione al consumo abbiano un titolo
alcolometrico volumico totale minimo naturale
dell’11% superiore ai limiti minimi stabiliti dal
presente disciplinare per i corrispondenti vini,
possono essere designati e presentati con la
menzione «riserva», qualora siano invecchiati per
almeno due anni in contenitori di legno o altri
materiali, a decorrere dall’ 1 novembre dall'annata
di vendemmia.
In sede di designazione le specificazioni di
tipologia «superiore» e «riserva» devono figurare in
etichetta al di sotto della dicitura «denominazione
di origine controllata» e pertanto non possono
essere intercalate tra quest’ultima dicitura e la
denominazione «Friuli» Latisana. In ogni caso tali
specificazioni di tipologia devono figurare in
caratteri di dimensioni non superiori a quelle
utilizzate per la denominazione di origine «Friuli»
Latisana, della stessa evidenza e riportati sulla
medesima base colorimetrica.
I vini della denominazione di origine controllata
«Friuli» LatÌsana, limitatamente alle qualità rosato
ed ai vini rossi di cui all'art. 2., possono essere
designati e presentati con il termine novello,
purché la vinificazione, l’estrazione dalla cantina
e la commercializzazione rispondano a quanto
previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 8.
Le tipologie contraddistinte dalla menzione riserva
debbono essere presentate al consumo diretto in
recipienti di capienza non superiore a 750 ml.
Sono tuttavia ammesse le bottiglie bordolesi da
litri 1,5 nonché recipienti di vetro di capienza
maggiore per particolari confezioni.
Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con denominazione di
origine controllata «Friuli Latisana», vini che non
corrispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione é
punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della
legge 10 febbraio 1992 n. 164.
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