|
Art 1
La indicazione geografica tipica “Frusinate o del
Frusinate”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Frusinate o del Frusinate” è riservata ai
seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Frusinate o del Frusinate” bianchi, rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Frosinone.
I vini ad IGT “Frusinate o del Frusinate” con la specificazione di
uno dei seguenti vitigni:
Sangiovese
Cabernet
Merlot
Passerina
Malvasia
Pinot bianco
Syrah
Bellone
Moscato
Olivella
Bombino
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Frosinone fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Frusinate o del Frusinate” con la specificazione di
uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti
anche nelle tipologie frizzante e limitatamente ai vitigni a bacca
rossa alla tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei
mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Frusinate o
del Frusinate” comprende l’intero territorio amministrativo della
provincia di Frosinone.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Frusinate o
del Frusinate”, non deve essere superiore a:
Frusinate bianco 17,00 tonnellate/ettaro
Frusinate rosso 16,00 tonnellate/ettaro
Frusinate rosato 16,00 tonnellate/ettaro
Frusinate bianco più vitigno 17,00 tonnellate/ettaro
Frusinate rosso più vitigni 16,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Frusinate o del
Frusinate” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
Frusinate bianco 9,00% vol.;
Frusinate rosso 9,00% vol.;
Frusinate rosato 9,00% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Frusinate o del Frusinate” anche
accompagnati con la specificazione del vitigno, all’atto
dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico
volumico totale minimo di:
Frusinate bianco 10,00% vol.;
Frusinate rosso 10,00% vol.;
Frusinate rosato 10,00% vol.;
Frusinate novello 11,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Frusinate o del Frusinate” è consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra
quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione
come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione
dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Frusinate o del Frusinate” è
consentito a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai
quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere
comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute
da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto,
all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di
limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più
elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Frusinate o del Frusinate” è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
E’ consentito, nella presentazione dei vini ad IGT “Frusinate o del
Frusinate” l’utilizzazione della dicitura “Vino della Ciociaria”.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Frusinate o del Frusinate” può essere utilizzata come ricaduta per
i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito
del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti
negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i
quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i
requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
|