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Art 1
La denominazione di origine controllata “Galatina” è
riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Galatina rosso”
“Galatina rosso novello”
“Galatina Negroamaro”
“Galatina Negroamaro riserva”
“Galatina rosato”
“Galatina rosato frizzante”
“Galatina bianco”
“Galatina bianco frizzante”
“Galatina Chardonnay”
Art 2
La denominazione di origine controllata “Galatina”
è riservata ai vini, bianchi, rossi e rosati, ottenuti
esclusivamente da uve di vitigni provenienti da vigneti aventi, in
ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Galatina bianco” anche frizzante
Chardonnay minimo 55%
Possono concorrere la produzione di detto vino altri vitigni a bacca
bianca, non aromatici, accomandati e/o autorizzati per la provincia
di Lecce, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 45%.
“Galatina Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Lecce, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del
15%.
“Galatina rosso” anche novello
“Galatina rosato” anche frizzante
Negroamaro minimo 65%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a
bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Lecce, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del
35%.
“Galatina Negroamaro”
Negroamaro minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Lecce, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del
15%
Art 3
La zona di produzione delle uve destinate alla
produzione dei vini a DOC “Galatina” di cui all’art. 2, comprende
l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Galatina Cutrofiano Aradeo
Neviano Secli Sogliano Cavour
Collepasso
Tutti in provincia di Lecce.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Galatina” di cui all’art.
2 debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a
conferire alle uve e ai vini derivati, le specifiche caratteristiche
di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini
derivati.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due
interventi annui prima dell’invaiatura.
I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo
di 3.500 ceppi/ettaro.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve
essere superiore a:
“Galatina bianco” 15,00 tonn./ettaro
“Galatina Chardonnay” 15,00 tonn./ettaro
“Galatina rosso e rosato” 15,00 tonn./ettaro
“Galatina Negroamaro” 15,00 tonn./ettaro
Fermo restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in
rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a d.o.c. “Galatina” devono essere
riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al
50% per la tipologia rosato e al 70% per tutte le altre tipologie.
Qualora superino questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75%, decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Gli eventuali superi delle rese dell’uva in vino, derivanti dai
processi di vinificazione della tipologia rosato, fino al
raggiungimento del sopra indicato limite del 75%, non sono
destinabili alla produzione di alcun vino a d.o.c., ma non
comportano la decadenza del diritto alla denominazione di origine
controllata per la tipologia rosato per il quantitativo prodotto nel
proprio specifico limite.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini a
d.o.c. “Galatina” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
“Galatina bianco” 10,50% vol.
“Galatina Chardonnay” 10,50% vol.
“Galatina rosso e rosato” 11,50% vol.
“Galatina Negroamaro” 11,50% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
dei vini di cui all’art. 2 debbono essere effettuate all’interno del
territorio dei comuni interessati di cui all’art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito
che dette operazioni possano essere effettuate nei territori dei
comuni limitrofi in provincia di Lecce, Brindisi e Taranto.
Il Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, può altresì consentire che
le suddette operazioni di vinificazione ed invecchiamento siano
effettuate da aziende che, avendo stabilimenti situati nelle
province di Lecce e Brindisi da cinque anni
prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione
ed in possesso di idonei requisiti, ne facciano richiesta.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche qualitative.
Art 6
I vini a DOC “Galatina” all’atto dell’immissione al
consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Galatina bianco”
“Galatina bianco frizzante”
colore: giallo paglierino tenue, anche con riflessi verdolini;
profumo: delicato, gradevolmente fruttato;
sapore: secco, caratteristico vivace, tranquillo o frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Galatina Chardonnay”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: secco, di buona struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Galatina rosato”
“Galatina rosato frizzante”
colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
profumo: leggermente vinoso, fruttato, giustamente persistente;
sapore: asciutto e vellutato, caratteristico, tranquillo o
frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Galatina rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi
tendenti al rosso mattone, se invecchiato;
profumo: vinoso, caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, pieno, robusto, vellutato, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Galatina Negroamaro”
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi
tendenti al rosso mattone, se invecchiato;
profumo: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, pieno, elegante, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Galatina Negroamaro riserva”
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi
rosso mattone;
profumo: vinoso, caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, pieno, robusto, vellutato, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
Il vino a d.o.c. “Galatina Negroamaro”, ottenuto da uve che
assicurino un titoloa alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,50% vol.
dopo un periodo di invecchiamento minimo di:
due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno
a partire dal 1° dicembre dell’annata di produzione delle uve
può portare in etichetta la menzione “riserva”
“Galatina rosso novello”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, pieno, armonico, fruttato, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco minimo: 20,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC
“Galatina” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diverse da quelle espressamente previste dal presente
disciplinare ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore, nel rispetto della
normativa vigente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive
di aree e località dalle quali provengono effettivamente le uve da
cui il vino così qualificato è stato ottenuto, nel rispetto della
normativa vigente.
Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti vini a DOC
“Galatina” deve figurare l’annata di produzione delle uve.
I vini a DOC “Galatina” se immessi al consumo in bottiglie di vetro
con capacità non superiore a litri 1,500, debbono essere chiuse con
il tappo di sughero, raso bocca. Tuttavia per i contenitori uguali o
inferiori a litri 0,375 è ammessa anche la chiusura a vite. |