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Art 1
La denominazione di origine controllata “Galluccio”
è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a denominazione di origine controllata
“Galluccio” deve essere ottenuto esclusivamente mediante
vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata
nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell’ambito
aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:
“Galluccio bianco”
Falanghina minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o
congiuntamente, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta, fino ad un
massimo del 30%.
“Galluccio rosso e rosato”
Aglianico minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o
congiuntamente, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta, fino ad un
massimo del 30%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Galluccio”,
nei tipi bianco, rosso e rosato, devono essere prodotte nell’intero
territorio amministrativo dei comuni di: Conca della Campania
Galluccio Mignano Monte Lungo Rocca d’Evandro Tora Piccilli
Tutti in provincia di Caserta.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Galluccio” devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve
ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di buona
esposizione e di altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m.; sono
esclusi i terreni di fondovalle e quelli umidi.
I sesti di impianto, i sistemi di potatura corti, lunghi e misti, le
forme di allevamento devono essere quelli tradizionalmente usati
nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle
uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due
interventi, prima dell’invaiatura.
Per i reimpianti e i nuovi impianti la forma di allevamento dovrà
essere la controspalliera e la densità di impianto non dovrà essere
inferiore a 2.000 cappi/ettaro, con una produzione massima per ceppo
in media non superiore a kg. 6,000.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto, in coltura
specializzata per la produzione del vino a DOC “Galluccio” non deve
essere superiore a:
“Galluccio bianco” 12,00 tonn./ettaro
“Galluccio rosso e rosato” 11,00 tonn./ettaro
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro
in vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto
alla superficie effettivamente coperta dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Galluccio” devono essere
riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Il superamento del limite del 20% comporta la decadenza del diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al
70%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Art 5
Le operazioni di vinificazione e quelle di
invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’ambito
della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art.
3.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentito il
parere della regione Campania, consentire che le operazioni di cui
al comma precedente siano effettuate in stabilimenti situati nel
territorio della provincia di Caserta, a condizione che le ditte
interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le
dette operazioni prima dell’entrata in vigore del presente
disciplinare di produzione.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a
d.o.c. “Galluccio” i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali
minimi:
“Galluccio bianco” 10,50% vol.
“Galluccio rosso” 11,00% vol.
“Galluccio rosato” 10,50% vol.
Il vino a DOC “Galluccio rosso” non può essere immesso al consumo
prima del:
1° giugno dell’anno successivo all’annata di produzione delle uve.
Art 6
I vini a DOC. “Galluccio”, all’atto dell’immissione
al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Galluccio bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Galluccio rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto seco netto minimo: 18,0 g/l;
“Galluccio rosato”
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i valori minimi riferiti
all’acidità totale e all’estratto secco netto.
Art 7
Il vino a DOC “Galluccio rosso” ottenuto da uve che
assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,50% vol.;
e immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale
minimodi:
12,00% vol.;
dopo un periodo di invecchiamento non inferiore a:
due anni, di cui uno in botte di legno
a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve
può portare in etichetta la specificazione “riserva”.
Art 8
Nella designazione e presentazione del vino a DOC
“Galluccio” è vietato l’uso di qualificazioni diverse da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
regioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì, nel rispetto della vigente normativa, l’uso
di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento
a vigneti, poderi, tenute e similari, inclusi nella zona di
produzione e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il
vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie e sui recipienti di capacità non superiore a litri
cinque contenenti i vini a DOC “Galluccio” deve figurare
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Per il confezionamento in recipienti di capacità superiore a litri
0,250 e fino a litri 2,000 è consentito solo l’uso del tappo di
sughero, raso bocca.
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