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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
GALLUCCIO
DOC

GALLUCCIO
D.M. 4/AGOSTO/1997
D.O.C.


Art 1
 La denominazione di origine controllata “Galluccio” è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2
Il vino a denominazione di origine controllata “Galluccio” deve essere ottenuto esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell’ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:
“Galluccio bianco”
Falanghina minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta, fino ad un massimo del 30%.
“Galluccio rosso e rosato”
Aglianico minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta, fino ad un massimo del 30%.

Art 3
 Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Galluccio”, nei tipi bianco, rosso e rosato, devono essere prodotte nell’intero territorio amministrativo dei comuni di: Conca della Campania Galluccio Mignano Monte Lungo Rocca d’Evandro Tora Piccilli
Tutti in provincia di Caserta.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Galluccio” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di buona esposizione e di altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m.; sono esclusi i terreni di fondovalle e quelli umidi.
I sesti di impianto, i sistemi di potatura corti, lunghi e misti, le forme di allevamento devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due interventi, prima dell’invaiatura.
Per i reimpianti e i nuovi impianti la forma di allevamento dovrà essere la controspalliera e la densità di impianto non dovrà essere inferiore a 2.000 cappi/ettaro, con una produzione massima per ceppo in media non superiore a kg. 6,000.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto, in coltura specializzata per la produzione del vino a DOC “Galluccio” non deve essere superiore a:
“Galluccio bianco” 12,00 tonn./ettaro
“Galluccio rosso e rosato” 11,00 tonn./ettaro
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente coperta dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC “Galluccio” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Il superamento del limite del 20% comporta la decadenza del diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art 5
 Le operazioni di vinificazione e quelle di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentito il parere della regione Campania, consentire che le operazioni di cui al comma precedente siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Caserta, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a d.o.c. “Galluccio” i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
“Galluccio bianco” 10,50% vol.
“Galluccio rosso” 11,00% vol.
“Galluccio rosato” 10,50% vol.
Il vino a DOC “Galluccio rosso” non può essere immesso al consumo prima del:
1° giugno dell’anno successivo all’annata di produzione delle uve.

Art 6
 I vini a DOC. “Galluccio”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Galluccio bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Galluccio rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto seco netto minimo: 18,0 g/l;
“Galluccio rosato”
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i valori minimi riferiti all’acidità totale e all’estratto secco netto.

Art 7
Il vino a DOC “Galluccio rosso” ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,50% vol.;
e immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimodi:
12,00% vol.;
dopo un periodo di invecchiamento non inferiore a:
due anni, di cui uno in botte di legno
a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve
può portare in etichetta la specificazione “riserva”.

Art 8
 Nella designazione e presentazione del vino a DOC “Galluccio” è vietato l’uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, regioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì, nel rispetto della vigente normativa, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a vigneti, poderi, tenute e similari, inclusi nella zona di produzione e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie e sui recipienti di capacità non superiore a litri cinque contenenti i vini a DOC “Galluccio” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Per il confezionamento in recipienti di capacità superiore a litri 0,250 e fino a litri 2,000 è consentito solo l’uso del tappo di sughero, raso bocca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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