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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
GAMBELLARA
D.O.C. |
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GAMBELLARA
D. D. 01/AGOSTO/2008
Rettificato D. D. 19/Dicembre/2008
D.O.C. |
Art 1
La denominazione di origine controllata “Gambellara” è
riservata ai seguenti vini bianchi che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione:
Gambellara
Gambellara Classico
Gambellara Classico Vin Santo
Art 2
La denominazione di origine controllata
“Gambellara” è riservata ai vini bianchi ottenuti da uve di
vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente
composizione varietale:
Garganega minimo 80%
possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei
vitigni: Pinot bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave
(nostrano) presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.
Art 3
A) La zona di produzione dei vini a DOC
“Gambellara” comprende in tutto o in parte i territori
amministrativi dei seguenti comuni:
Gambellara Montebello Vicentino Montorso
Zermeghedo
Tutti in provincia di Vicenza
Tale zona è così delimitata:
partendo dall’estremo limite nord – ovest di zona nel punto
di incontro del confine provinciale di Vicenza – Verona con
la Val Busarello la linea di delimitazione procede, in senso
orario, lungo la carrareccia che porta al bivio per Cà
Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a
Ponte Cocco, tocca le località Cà Bellimadore e Case
Colombara, prosegue verso est lungo la comunale fino al
bivio che conduce a Montorso.
Di qui si dirige verso nord – est lungo la stessa strada,
fino ad incontrare la provinciale Montebello – Arzignano e
prosegue sul confine comunale tra Montorso ed Arzignano fino
ad incontrare il Torrente Chiampo.
Discende lungo detto torrente fino al punto in cui il corso
d’acqua entra in provincia di Verona poco a nord
dell’autostrada La Serenissima.
Da detto punto di delimitazione segue verso nord il confine
provinciale Vicenza – Verona fino alla Val Busarello, da
dove si è partiti per la delimitazione della zona.
B) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a
DOC “Gambellara” designabili con la menzione “classico” è
così delimitata:
partendo dall’estremo limite nord – ovest di zona nel punto
do incontro del confine provinciale Vicenza – Verona con la
Val Busarello, la linea di delimitazione procede in senso
orario lungo la carrareccia che porta al bivio per Cà
Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a
Ponte Cocco, tocca le località di Cà Bellimadore e Case
Colombara; prosegue verso est lungo detta strada comunale
fino al bivio che conduce a Montorso.
Da qui continua lungo la strada comunale fino a raggiungere
Montorso, quindi prosegue per la strada comunale per
Zermeghedo, che raggiunge.
Da qui prosegue verso sud fino al bivio successivo a quota
69, prende verso est e lungo la carrareccia passa per le
località Belloccheria e Perosa per immettersi quindi nella
strada comunale per Montebello, che raggiunge.
Prosegue verso ovest lungo la strada comunale per Selva di
Montebello, passando le località Castelletto e Mira,
giungendo al bivio per Selva.
Prosegue verso nord lungo la strada comunale per Selva fino
a giungere a quota 51 in località Moregio, dove piega verso
ovest e percorrendo la carrareccia giunge in località Cà
Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Cà Canton giungendo
al bivio di Cà Maraschin.
Prosegue per breve tratto verso ovest, indi verso sud per la
carrareccia fino all’abitato di Mason e quindi procede sulla
strada provinciale in direzione Sorio – Gambellara fino a
quota 48 alle porte del comune di Gambellara.
Da qui segue in direzione ovest e passando per quota 47
giunge sulla comunale per Terrossa a quota 49, indi si
prosegue verso ovest sulla strada provinciale per Terrossa
fino al confine provinciale Vicenza – Verona fino a Val
Busarello da dove si è partiti per delimitazione della zona.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a DOC “Gambellara” devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve e ai vini derivati le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
Per i vigneti allevati a pergola veronese a tetto piano è
fatto obbligo la tradizionale potatura a secco ed in verde
che assicuri l’apertura della vegetazione nell’interfilare e
una carica massima di 60.000 gemme per ettaro.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
DOC “Gambellara”, in coltura specializzata non deve essere
superiore a:
“Gambellara” 14,00 t/Ha.
“Gambellara classico” 12,50 t/Ha.
“Gambellara Classico Vin Santo 12,50 t/Ha.
Il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la
produzione del vino a DOC Gambellara Classico Vin Santo”,
dopo aver operato la tradizionale cernita, non deve essere
superiore, in vigneto a coltura specializzata, a:
6,50 t/Ha.
I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite
massimo di cui al quinto comma del presente articolo,
saranno presi in carico, se ne hanno le caratteristiche, per
la produzione del vino a DOC “Gambellara Classico”.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi.
Il presidente della giunta regionale del Veneto, su
richiesta motivata delle organizzazioni di categoria
interessate e previo parere espresso dal Comitato tecnico
consultivo per la vitivinicoltura di cui alla Legge 55/85,
con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo
immediatamente precedente alla vendemmia, può stabilire di
ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla
certificazione anche in riferimento a singole zone
geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone
immediata comunicazione al Ministero per le politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini e alla competente C.C.I.A.A. di
Vicenza.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti
massimi previsti dal quarto comma del presente articolo
saranno presi in carico per la produzione di vini da tavola.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini a DOC “Gambellara” un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
“Gambellara” 9,50% vol.
“Gambellara classico” 10,50% vol.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOC
“Gambellara Vin Santo”, dopo essere state sottoposte ad
appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
“Gambellara Vin Santo” 16,00% vol.
Art 5
Le operazioni di appassimento e vinificazione devono essere
effettuate all’interno della zona di produzione delimitata
nell’art. 3 lettera A).
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate nell’intero territorio dei comuni, anche solo in
parte compresi nella zona delimitata nonché nei comuni
limitrofi.
Ai fini della vinificazione dei vini a DOC “Gambellara Vin
Santo” le uve devono essere preliminarmente sottoposte ad un
periodo di appassimento, onde assicurare alle medesime il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di cui
all’art. 4.
L’appassimento può essere eventualmente condotto anche con
l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purché
operanti a temperatura analoga a quelle riscontranti nel
corso del processo tradizionale di appassimento.
La resa massima delle uve in vino ammessa alla
certificazione non deve superare il:
“Gambellara” 70%
“Gambellara Classico” 70%
Qualora la resa superi detti limiti, ma non il 75%
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata e sarà assunta in carico dall’interessato come
vino da tavola.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
per tutta la partita.
La resa massima delle uve in vino ammesse per la
certificazione per la produzione del vino a DOC “Gambellara
Classico Vin Santo” non deve superare il 40%.
L’uso della menzione “classico” per i vini a DOC
“Gambellara” e “Gambellara Vin Santo”, è riservata al
prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona indicata
dall’art. 3 lettera B), vinificate nella stessa zona e,
comunque, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, nell’ambito della zona di vinificazione di cui
al comma 1 del presente articolo.
Il vino a DOC “Gambellara Classico Vin Santo” non potrà
essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo
di invecchiamento obbligatorio di
Due anni
a partire dal 1° gennaio successivo a quello dell’annata di
produzione
Art 6
I vini a DOC “Gambellara”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Gambellara”
colore: da giallo paglierino a dorato chiaro;
profumo: leggermente vinoso, accentuato, caratteristico;
sapore: secco o talvolta abboccato, delicatamente amarognolo
di medio corpo e giusta acidità, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.
“Gambellara Classico”
Colore: da giallo paglierino a giallo dorato chiaro;
profumo: leggermente vinoso, accentuato e caratteristico;
sapore: secco, talvolta abboccato, delicatamente amarognolo,
di medio corpo, armonico, vellutato, con eventuale
sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.
“Gambellara Classico Vin Santo”
colore: giallo ambrato più o meno carico;
profumo: intenso, caratteristico di passito, con eventuale
sfumature
di vaniglia;
sapore: dolce, armonico, caldo, vellutato, di passito,
eventuale
sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 26,00 gr/l.
E’ facoltà dal Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con
proprio decreto, il limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto non riduttore minimo.
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Gambellara
Classico” e “Gambellara Classico Vin Santo” è obbligatorio
riportare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
le menzioni “Classico” e “Classico Vin Santo” devono
figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non
superiori a quelli utilizzati per la DOC “Gambellara”, della
stessa evidenza e riportati sulla medesima base
colorimetrica.
Nella presentazione e designazione dei vini a d.o.c.
“Gambellara” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e
similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore, quali: viticoltore, fattoria, tenuta,
podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in
materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal
decreto ministeriale 22/04/1992.
Nella designazione dei vini a DOC “Gambellara” può essere
utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita
dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia
distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la
vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvenga
in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal
toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia
nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
Art 8
I vini a DOC “Gambellara” e “Gambellara
classico” devono essere immessi al consumo in contenitori di
vetro di capacità massima di litri 5,000, chiusi con tappo
raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri di
pregio di tali produzioni.
Tuttavia per i vini della sola tipologia “Gambellara” è
consentita l’immissione al consumo in contenitori di vetro
di capacità massima di 1,500 litri chiusi con tappo a vite,
nonché in fusti di acciaio della capacità di litri 25 e 30.
Il vino a DOC “Gambellata Classico Vin Santo” deve essere
immesso al consumo in contenitori di vetro di capacità
massima di 1,500 litri chiusi con tappo raso bocca e con
abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali
produzioni.
Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio
di Tutela può essere consentito, a scopo promozionale, con
specifica autorizzazione del Ministero per le politiche
agricole e forestali, l’utilizzo di contenitori tradizionali
di capacità di litri: 3,000, 6,000, 9,000, 12,000, 18,000. |
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