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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
GAMBELLARA
D.O.C.

GAMBELLARA
D. D. 01/AGOSTO/2008
Rettificato D. D. 19/Dicembre/2008
D.O.C.


Art 1
La denominazione di origine controllata “Gambellara” è riservata ai seguenti vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione:
Gambellara
Gambellara Classico
Gambellara Classico Vin Santo
Art 2
 La denominazione di origine controllata “Gambellara” è riservata ai vini bianchi ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Garganega minimo 80%
possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni: Pinot bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.
Art 3
 A) La zona di produzione dei vini a DOC “Gambellara” comprende in tutto o in parte i territori amministrativi dei seguenti comuni:
Gambellara Montebello Vicentino Montorso
Zermeghedo
Tutti in provincia di Vicenza
Tale zona è così delimitata:
partendo dall’estremo limite nord – ovest di zona nel punto di incontro del confine provinciale di Vicenza – Verona con la Val Busarello la linea di delimitazione procede, in senso orario, lungo la carrareccia che porta al bivio per Cà Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le località Cà Bellimadore e Case Colombara, prosegue verso est lungo la comunale fino al bivio che conduce a Montorso.
Di qui si dirige verso nord – est lungo la stessa strada, fino ad incontrare la provinciale Montebello – Arzignano e prosegue sul confine comunale tra Montorso ed Arzignano fino ad incontrare il Torrente Chiampo.
Discende lungo detto torrente fino al punto in cui il corso d’acqua entra in provincia di Verona poco a nord dell’autostrada La Serenissima.
Da detto punto di delimitazione segue verso nord il confine provinciale Vicenza – Verona fino alla Val Busarello, da dove si è partiti per la delimitazione della zona.
B) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a DOC “Gambellara” designabili con la menzione “classico” è così delimitata:
partendo dall’estremo limite nord – ovest di zona nel punto do incontro del confine provinciale Vicenza – Verona con la Val Busarello, la linea di delimitazione procede in senso orario lungo la carrareccia che porta al bivio per Cà Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le località di Cà Bellimadore e Case Colombara; prosegue verso est lungo detta strada comunale fino al bivio che conduce a Montorso.
Da qui continua lungo la strada comunale fino a raggiungere Montorso, quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo, che raggiunge.
Da qui prosegue verso sud fino al bivio successivo a quota 69, prende verso est e lungo la carrareccia passa per le località Belloccheria e Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per Montebello, che raggiunge.
Prosegue verso ovest lungo la strada comunale per Selva di Montebello, passando le località Castelletto e Mira, giungendo al bivio per Selva.
Prosegue verso nord lungo la strada comunale per Selva fino a giungere a quota 51 in località Moregio, dove piega verso ovest e percorrendo la carrareccia giunge in località Cà Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Cà Canton giungendo al bivio di Cà Maraschin.
Prosegue per breve tratto verso ovest, indi verso sud per la carrareccia fino all’abitato di Mason e quindi procede sulla strada provinciale in direzione Sorio – Gambellara fino a quota 48 alle porte del comune di Gambellara.
Da qui segue in direzione ovest e passando per quota 47 giunge sulla comunale per Terrossa a quota 49, indi si prosegue verso ovest sulla strada provinciale per Terrossa fino al confine provinciale Vicenza – Verona fino a Val Busarello da dove si è partiti per delimitazione della zona.
Art 4
 
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Gambellara” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Per i vigneti allevati a pergola veronese a tetto piano è fatto obbligo la tradizionale potatura a secco ed in verde che assicuri l’apertura della vegetazione nell’interfilare e una carica massima di 60.000 gemme per ettaro.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOC “Gambellara”, in coltura specializzata non deve essere superiore a:
“Gambellara” 14,00 t/Ha.
“Gambellara classico” 12,50 t/Ha.
“Gambellara Classico Vin Santo 12,50 t/Ha.
Il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione del vino a DOC Gambellara Classico Vin Santo”, dopo aver operato la tradizionale cernita, non deve essere superiore, in vigneto a coltura specializzata, a:
6,50 t/Ha.
I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo di cui al quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico, se ne hanno le caratteristiche, per la produzione del vino a DOC “Gambellara Classico”.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Il presidente della giunta regionale del Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal Comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla Legge 55/85, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente alla vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla competente C.C.I.A.A. di Vicenza.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal quarto comma del presente articolo saranno presi in carico per la produzione di vini da tavola.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC “Gambellara” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Gambellara” 9,50% vol.
“Gambellara classico” 10,50% vol.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOC “Gambellara Vin Santo”, dopo essere state sottoposte ad appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Gambellara Vin Santo” 16,00% vol.
Art 5
 
Le operazioni di appassimento e vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nell’art. 3 lettera A).
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni, anche solo in parte compresi nella zona delimitata nonché nei comuni limitrofi.
Ai fini della vinificazione dei vini a DOC “Gambellara Vin Santo” le uve devono essere preliminarmente sottoposte ad un periodo di appassimento, onde assicurare alle medesime il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di cui all’art. 4.
L’appassimento può essere eventualmente condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purché operanti a temperatura analoga a quelle riscontranti nel corso del processo tradizionale di appassimento.
La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione non deve superare il:
“Gambellara” 70%
“Gambellara Classico” 70%
Qualora la resa superi detti limiti, ma non il 75% l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e sarà assunta in carico dall’interessato come vino da tavola.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
La resa massima delle uve in vino ammesse per la certificazione per la produzione del vino a DOC “Gambellara Classico Vin Santo” non deve superare il 40%.
L’uso della menzione “classico” per i vini a DOC “Gambellara” e “Gambellara Vin Santo”, è riservata al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona indicata dall’art. 3 lettera B), vinificate nella stessa zona e, comunque, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, nell’ambito della zona di vinificazione di cui al comma 1 del presente articolo.
Il vino a DOC “Gambellara Classico Vin Santo” non potrà essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio di
Due anni
a partire dal 1° gennaio successivo a quello dell’annata di produzione
Art 6
 I vini a DOC “Gambellara”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Gambellara”
colore: da giallo paglierino a dorato chiaro;
profumo: leggermente vinoso, accentuato, caratteristico;
sapore: secco o talvolta abboccato, delicatamente amarognolo
di medio corpo e giusta acidità, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.
“Gambellara Classico”
Colore: da giallo paglierino a giallo dorato chiaro;
profumo: leggermente vinoso, accentuato e caratteristico;
sapore: secco, talvolta abboccato, delicatamente amarognolo,
di medio corpo, armonico, vellutato, con eventuale
sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.
“Gambellara Classico Vin Santo”
colore: giallo ambrato più o meno carico;
profumo: intenso, caratteristico di passito, con eventuale sfumature
di vaniglia;
sapore: dolce, armonico, caldo, vellutato, di passito, eventuale
sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 26,00 gr/l.
E’ facoltà dal Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, il limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
Art 7
 
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Gambellara Classico” e “Gambellara Classico Vin Santo” è obbligatorio riportare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
le menzioni “Classico” e “Classico Vin Santo” devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Gambellara”, della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
Nella presentazione e designazione dei vini a d.o.c. “Gambellara” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore, quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22/04/1992.
Nella designazione dei vini a DOC “Gambellara” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal
toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
Art 8
 I vini a DOC “Gambellara” e “Gambellara classico” devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro di capacità massima di litri 5,000, chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.
Tuttavia per i vini della sola tipologia “Gambellara” è consentita l’immissione al consumo in contenitori di vetro di capacità massima di 1,500 litri chiusi con tappo a vite, nonché in fusti di acciaio della capacità di litri 25 e 30.
Il vino a DOC “Gambellata Classico Vin Santo” deve essere immesso al consumo in contenitori di vetro di capacità massima di 1,500 litri chiusi con tappo raso bocca e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.
Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di Tutela può essere consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero per le politiche agricole e forestali, l’utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri: 3,000, 6,000, 9,000, 12,000, 18,000.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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