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Art 1
La denominazione di origine “Garda” è riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine “Garda” può essere accompagnata
dal riferimento della sottozona “Classica” a condizione che
i vini così designati provengano dalla rispettiva zona di
produzione e che rispondano ai requisiti rispettivamente
previsti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
la denominazione di origine “Garda” con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
“Garda Garganega”
“Garda Pinot bianco”
“Garda Pinot grigio”
“Garda Chardonnay”
“Garda Riesling italico”
“Garda Riesling” da Riesling Renano
“Garda Cortese”
“Garda Sauvignon”
E’ riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti
costituiti per almeno dall’85% dai corrispettivi vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le
uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente
nelle province di Brescia, Verona, Mantova, presenti nei
vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.
La DOC “Garda Tocai” è riservata ai vini prodotti
limitatamente al territorio descritto al punto 1) del
successivo art. 3.
“Garda Tocai”
Tocai Friulano minimo 85%
Alla cui produzione possono concorrere le uve provenienti da
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Verona, presenti
nell’ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “Garda” con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
“Garda Cabernet Sauvignon”
«Garda Cabernet Franc »
«Garda Merlot »
«Garda Pinot nero »
“Garda Marzemino”
“Garda Corvina”
“Garda Barbera”
è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti
costituiti per almeno l’85% dai corrispettivi vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve
provenienti da altri vitigni a bacca rossa, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per le province di Brescia,
Mantova e Verona, presenti nei vigneti, in ambito aziendale,
fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “Garda Cabernet” è
riservata ai vini ottenuti da
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e/o Carmenère
congiuntamente minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per le province di Brescia, Mentova e Verona,
sino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “Garda” con la
specificazione aggiuntiva “classico” è riservata ai vini
prodotti nella zona delimitata all’art. 3, punto 4, e può
essere rivendicata soltanto per le seguenti tipologie:
“Garda Classico bianco”
“Garda Classico chiaretto”
“Garda Classico rosso”
“Garda Classico rosso superiore”
“Garda Classico Groppello”
“Garda Classico Groppello riserva”
La denominazione di origine controllata “Garda Classico
bianco” deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti
aventi, nell’ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica:
Riesling e/o Riesling italico minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Brescia, congiuntamente e/o
disgiuntamente sino ad un massimo del 30%.
La denominazione di origine controllata “Garda Classico
rosso”, “Garda Classico rosso superiore” e “Garda Classico
chiaretto” deve essere ottenuta da uve provenienti da
vigneti aventi, nell’ambito aziendale la seguente
composizione ampelografica:
Groppello (nei tipi Santo Stefano e Mocasina) minimo 30%
Marzemino minimo 5%
Sangiovese minimo 5%
Barbera minimo 5%
Possono concorrere alla produzione di detto vino,
congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti da
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Brescia fino ad un massimo del 10%.
La denominazione di origine controllata “Garda Classico
Groppello” e “Garda Classico Groppello riserva” deve essere
ottenuta dalle uve provenienti da vigneti costituiti da:
Groppello minimo (nei tipi Gentile, Mocasina, Groppellone)
85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve
provenienti da altri vitigni a bacca rossa, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia,
presenti nei vigneti sino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Garda” di cui all’art. 2, lettera A), è così
delimitata:
In provincia di Verona:
comprende l’intero territorio dei comuni di:
Bardolino Castelnuovo del Garda Cazzano di Tramigna
Garda Illasi Lazise
Mezzane Montecchia di Crosara Roncà
Sant’Ambrogio Valpolicella San Giovanni Ilarione San Pietro
in Cariano Tregnago
E in parte il territorio dei comuni di:
Affi Badia Calavena Brentino Belluno
Bussolengo Caldiero Caprino Veronese
Cerro Cavaion Colognola ai Colli
Costermano Dolcè Fumane
Grezzana Lavagno Marano
Monteforte d’Alpone Negrar Pastrengo
Pescantina Peschiera del Garda Rivoli
San Bonifacio San Martino Buon Albergo San Mauro di Saline
Soave Sommacampagna Sona
Torri del Benaco Valeggio sul Mincio Verona
Vestenanova Villafranca
Tale zona è così delimitata:
partendo da sud del lago di Garda al confine del comune di
Peschiera con la provincia di Brescia, la delimitazione
segue verso sud detto confine sino a raggiungere quello
della provincia di Mantova, lo segue quindi verso est sino
alla congiunzione del fiume Mincio.
Segue verso sud il corso del Mincio fino ad incontrare il
ponte che lo attraversa e che abbandona per un breve tratto
per seguire il confine di provincia sino a rincontrare il
fiume Mincio che ridiscende sino alla località Burino.
Piega, quindi, prima verso sud – ovest e poi a sud sempre
seguendo il limite di provincia in destra Mincio sino a
ricongiungersi a quota 63 con il Mincio che risale fino al
ponte Visconteo di Borghetto.
Attraversa il ponte Visconteo verso Valeggio e quindi segue
il canale Prevaldesca sino alla carreggiabile che porta a
Ca’ Buse, segue quindi verso nord, la strada comunale sino
ad arrivare all’abitato di Valeggio.
Prosegue verso est immettendosi sulla strada provinciale di
Villafranca – Valeggio che segue fino ad incrociare la
strada comunale, toccando Grottarole, Casa Nuova Pigno e Ca’
Delta, quindi prosegue seguendo verso nord la strada
passando per Colombare e Pozzo Moretto sino a raggiungere la
strada comunale per Villafranca che
segue per breve tratto sino ad incontrare il canale del
Consorzio di bonifica Alto Veronese che segue verso nord –
est fino all’abitato di Sommacampagna.
Prosegue quindi verso nord sulla strada per Bussolengo
superando l’autostrada Serenissima e la ferrovia Milano –
Venezia sino a raggiungere il confine del comune di
Bussolengo presso la località Civile.
Prosegue lungo il confine comunale di Bussolengo verso nord
fino ad incontrare l’autostrada del Brennero.
Segue per breve tratto la strada per Bussolengo per
immettersi sulla strada comunale del Cristo che segue sino
ad incontrare la strada provinciale Verona – Lago nei pressi
di quota 130. Segue per breve tratto, verso est, la strada
Verona – Lago e poi la strada interna di Bussolengo sino al
ponte sul canale dell’Enel, che attraversa immettendosi
sulla strada per Ponton e Sega sino a raggiungere il fiume
Adige, che risale verso nord sino alla frazione di Volargne
in prossimità delle Fornaci Tosadori.
La delimitazione scende quindi verso sud seguendo la
carrareccia che dalle ex Fornaci porta a congiungersi con la
strada statale n. 12, passa la località Paganella e continua
verso sud sino ad incontrare la stazione ferroviaria di
Domegliara e inserendosi sulla linea ferroviaria del
Brennero, la segue sino alla stazione ferroviaria di Parona,
imbocca quindi la strada statale n. 12 sino ad incontrare la
strada che porta a Quinzano, che segue sino all’abitato,
imbocca quindi la strada che passando dalla località San
Giuliano e il cimitero di Avesa, arriva alla strada comunale
per Avesa, che risale per breve tratto sino ad incontrare la
carrareccia che, verso est, raggiunge San Mattia e verso
nord quota 283, piega quindi verso sud, seguendo la strada
delle Torricelle sino ad arrivare a Castel San Felice, da
dove per il sentiero che porta a Villa Policanta scende sino
alla strada della Valpantena in prossimità di Villa
Beatrice.
Da Villa Beatrice la delimitazione scende verso sud lungo la
strada provinciale della Valpantena sino ad incontrare la
carrareccia che verso est, passando per Ca’ dell’Olmo e
Bongiovanna, giunge a Villa Cometti per scendere, quindi a
sud per Corte Paroncini e giungere sulla strada per Montorio,
che segue toccando Morin e Olmo sino all’abitato di Montorio,
dove prosegue per la strada per San Martino Buon Albergo,
sino alla località Spinetta e poi lungo il Fiume Fibbio sino
all’abitato di San Martino Buon Albergo, per seguire quindi
verso est, la strada statale n. 11 sino a toccare la
località San Pietro al km. 48 e piegare quindi verso sud per
la strada di Caldiero e quindi con quella che delimita a sud
il Monte Rocca per risalire, quindi sino alla strada per le
terme e da queste ritornare sulla strada statale n. 11, che
segue sempre verso est, sino al ponte sul Torrente Alpone,
del quale ne segue, risalendo, il corso sino ad incontrare
l’autostrada Serenissima che ne delimita a sud – est il
comprensorio, sino ad incontrare il confine della provincia
di Vicenza.
La delimitazione sale quindi verso nord lungo il confine del
Vicentino incontrando, dopo il territorio del comune di
Monteforte, quello di Montecchia, Roncà, San Giovanni
Ilarione e quello di Vestenanova sino alla località Bacchi,
dove piegando ad ovest per la strada comunale, tocca le
località Alberomatto e Siveri sino all’abitato di
Vestenanova e quindi Vestenavecchia e Castelvero, attraversa
il confine del comune di Badia Calavena e prosegue sino al
centro abitato, toccando le località Costalunga – Rosati e
Nicolai, sale per breve tratto sino alla località Fornai e
ridiscende quindi verso sud – ovest per la strada comunale
toccando le località Riva, Tessari, Antonelli, Mastini –
Canovi e Bettola alla congiunzione tra i comuni di Tregnago
e San Mauro di Saline.
Dalla località Bettola il limite scende per breve tratto a
sud lungo il confine tra i comuni di Tregnago e San Mauro di
Saline sino ad incontrare il vaio dell’Obbligo, che segue
sino alla congiunzione del progno di Mezzane che discende
per breve tratto sino all’imbocco del vaio di Tretto, verso
ovest, che risale fino a Chiesa sopra Moruri dove si immette
sulla strada che passa per Casette, Roccolo e la Coste si
interseca con il vaio Bruscara che risale sino ad incontrare
il confine del comune di Grezzana, che segue e piegando
verso nord sino al vaio Orsaro, che risale sull’abitato di
Azzago a quota 621.
Di qui prosegue per la strada che porta a Rosaro e Praole,
passando per Nalini, Cabalai, per i Vai e per i Busoni,
prosegue per breve tratto la strada comunale sino al vaio
Sannava che segue sino al progno Valpantena e risale per il
vaio Salsone sino alla località San Benedetto, scende
quindi, verso sud, per la strada per Vigo Salvalaio, segue
la curva di livello di quota 500 intorno al Monte Tondo
passando per le località Righi, Montecchio, La Bassa, ove
imbocca verso nord la strada comunale sino a La Fratta, sale
toccando Sottosengia ad ovest di Casa Antolini, attraverso
il progno Castello risalendo sempre per Colombare e La
Conca, quota 580 e Case Prael, piega ad ovest lungo la
strada per Mazzano ove incontra la strada comunale per Fane
che da questa località con andamento tortuoso segue sino
alla contrada Menola e poi il vaio del Canale che attraversa
fino a Molino Monier e per il vaio di Prà sino al Molino Da
Prà.
Da questa località il confine prosegue sulla strada che
verso ovest, porta alla località Santa Cristina, da dove
prosegue verso sud – ovest passando per la Ca’ Fava, Ca’
Norini, Vaialta di Sopra, Vaialta di Sotto e Tomei sino alla
frazione di San Rocco, risale verso nord lungo la strada
comunale sino al tornante in prossimità di Monte Per e
ridiscendere verso ovest, per Ca’ Camporal e Molino Gardane,
ove incontra il confine comunale di Marano che segue sino al
Progno di Fumane, che discende per breve tratto sino a Ca’
Pangoni, dove risalendo l’omonimo vaio e passando per Monte
Cartello (quota 676) a nord di Càvalo, raggiunge Stravalle e
Ca’ Torre sino al confine di sant’Ambrogio.
Da qui la delimitazione passa a nord di Monte Pugna (quota
740) Casa Campogiano di Sotto, tocca quota 534, passa sopra
i caseggiati di Monte e raggiunge Casa Fontana e finisce
sullo strapiombo sull’Adige di fronte al Monte Rocco, ove
incontra il limite del comune di Dolcè e sotto la strada
statale n. 12. La delimitazione della
zona prosegue verso nord lungo la strada statale dell’Abetone
e del Brennero passando per Ceraino, la Fornace, Ca’ Soman e
subito dopo il km. 313,000 imbocca la curva di livello di
quota 150, che segue fino ad incontrare il confine della
provincia di Trento passando per le località Ca’ del Maso,
Cava del Prete a monte di Peri e di Ossenigo, e seguire
quindi il limite di demarcazione di provincia, attraversare
l’Adige e risalire lungo il confine tra Brentino Belluno e
Avio sino a quota 200, da dove ridiscende sulla destra
dell’Adige a sud, in comune di Brentino Belluno, sino ad
incontrare il territorio di Rivoli, da dove prosegue sino
alla località Canal.
Da qui la linea di confine riprende a salire verso nord
lungo il confine del comune di Caprino Veronese sino alla
località Pozza Galletto, attraversa il Torrente Tasso e
raggiunge località Vezzane e Renzon, attraversa il vaio
delle Giare e passando a monte di Vilmezzano raggiunge
Casette delle Pozze, Ca’ Zerman e Le Peagre, attraversa il
Progno dei Lumini e costeggiando il Monte Pesina, in quota,
arriva al confine di Costermano.
La delimitazione prosegue seguendo quota 500 passando da
Roncola e attraversando il vaio Baione, raggiunta la strada
che da Torri del Benaco porta a San Zeno di Montagna,
seguendo questa strada verso il lago di Garda passando per
Albisano, giunge a Torri del Benaco e da qui costeggiando la
sponda del lago si ricongiunge alla linea di partenza di
Peschiera del Garda al confine con la provincia di Brescia.
In provincia di Mantova
Comprende tutto il territorio dei comuni di:
Monzambano Ponti sul Mincio
E parte del territorio dei comuni di:
Castiglione delle Stiviere Cavriana Solferino
Volta Mantovana
Tale zona è cos’ delimitata:
il limite di zona, partendo dall’incrocio fra il fiume
Mincio con il confine della provincia di Mantova in località
Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite
provinciale fino all’intersezione con il canale Virgilio
(quota 69); segue il suddetto canale fino alla località
Molini della Volta.
Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la
rotabile per Sei Vie, passando per le quote 63 e 66, e
quindi lungo la strada che porta a Volta Mantovana,
seguendola fino a La Fornace, da dove segue, prima verso sud
e poi verso nord – ovest, la strada che circoscrive la valle
e che passa a sud – ovest di Santa Maria Maddalena,
immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana –
Cavriana (strada comunale della Malvasia).
Il limite segue ora verso nord – ovest, la suddetta strada
toccando quota 57, passando a nord dell’abitato di Foresto,
quota 69, Tezze di Sopra, Casa Venti Settembre, Croce Riva
Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino
al ponte sul canale dell’Alto Mantovano (ponte della
Castagna Vizza), da dove immettendosi sul canale dell’Alto
Mantovano, risale lo stesso passando per l’abitato di
Castiglione delle Stiviere finché a sud di Esenta (quota
117) incontra il confine provinciale.
Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est,
poi verso nord ed ancora verso est, il limite di provincia
fino alla località Villa, punto di partenza.
In provincia di Brescia:
comprende l’intero territorio dei comuni di:
Limone sul Garda Tremosine Tignale
Gargnano Vobarno Toscolano Maderno
Gardone Riviera Salò Roè Volciano
Villanuova sul Clisi Gavardo San Felice del Benaco
Puegnago Muscoline Manerba del Garda
Polpenazze Moniga del Garda Soiano del Lago
Calvagese della Riviera Padenghe sul Garda Bedizzole
Lonato Desenzano del Garda Pozzolengo
Sirmione.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Garda Classico” di cui all’art. 2 lettera B),
comprende esclusivamente l’intero territorio amministrativo
dei comuni sopra citati della provincia di Brescia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a DOC “Garda” devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle
uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di
qualità.
Il sistema di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi
di potatura, devono essere quelli generalmente usati e,
comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e
del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura ad esclusione della
sola irrigazione di soccorso da effettuarsi non più di due
volte all’anno prima dell’invaiatura.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura
specializzata delle varietà di viti destinate alla
produzione dei vini a DOC “Garda” di cui all’art. 2, lettera
A), ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali
minimi devono essere i seguenti:
“Garda Garganega” 16,00 tonn./ettaro 9,50% vol.
“Garda Pinot bianco” 13,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Pinot grigio” 12,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Chardonnay” 13,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Tocai” 14,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Riesling italico” 12,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Riesling” (renano) 12,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Cortese” 14,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Sauvignon” 12,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Cabernet” 12,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
« Garda Cabernet Franc e/o Sauvignon » 12,00 tonn./ettaro
10,50% vol.
“Garda Merlot” 13,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Garda Pinot nero” 11,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Garda Marzemino” 13,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Corvina” 13,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Barbera” 13,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura
specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini
a DOC “Garda Classico” di cui all’art. 2, lettera B), ed i
rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi
devono essere i seguenti:
“Garda Classico bianco” 12,50 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Garda Classico chiaretto” 12,50 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Garda Classico rosso” 12,50 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Garda Classico rosso superiore” 10,00 tonn./ettaro 11,00%
vol.
“Garda Classico Groppello” 12,50 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Garda Classico Groppello riserva” 10,00 tonn./ettaro 11,50%
vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione di detti vini devono essere
riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando
la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
I presidenti delle giunte regionali della Lombardia e
Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di
categoria interessate, e previo parere espresso di
competenti comitati vitivinicoli possono, con proprio
decreto da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente
precedente alla vendemmia, ridurre i quantitativi di uva per
ettaro ammessi alla certificazione, rispetto a quelli sopra
fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero per le
politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alle C.C.I.A.A.
di Brescia, Mantova e Verona.
I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento delle quote
massime consentite, saranno presi in carico per la
produzione di vino da tavola.
Art 5
Le operazioni di vinificazione dei vini a DOC
“Garda” devono essere effettuate all’interno della zona di
produzione delimitata dall’art. 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è
consentito che tali operazioni possano essere effettuate
entro l’intero territorio delle province di Brescia, Mantova
e Verona.
Tali operazioni possono altresì essere effettuate su
autorizzazione del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, previo parere favorevole della regione
Veneto, anche in cantine aziendali o associate site in
comune di Gambellara in provincia di Vicenza, sempreché
all’atto dell’approvazione del presente disciplinare
dimostrino di vinificare tradizionalmente le uve provenienti
dai vigneti idonei a produrre vini di cui alla presente
denominazione.
Per la denominazione di origine controllata “Garda Classico”
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all’interno della rispettiva zona di produzione delimitata
nel precedente art. 3, e comunque, tenuto conto delle
situazioni tradizionali di produzione, è in facoltà del
Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su parere
favorevole delle regioni competenti per territorio, di
consentire, su richiesta degli interessati, che le
operazioni di vinificazione siano effettuate in provincia di
Brescia ed anche nei comuni delle province di Verona e di
Mantova limitrofi alla provincia di Brescia.
Nella vinificazione dei vini a DOC “Garda” sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
E’ ammessa la correzione solamente con mosti concentrati
prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti agli
Albi dei vigneti della DOC “Garda”, oppure con mosto
concentrato rettificato.
La resa massima delle uve in vino finito, per i prodotti di
cui all’art. 2, lettera A), non deve essere superiore al
70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma
non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata. Oltre tale ulteriore
limite, decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Le rese massime delle uve in vino finito, per i prodotti di
cui all’art. 2, lettera B), devono essere le seguenti:
“Garda Classico bianco” 68%
“Garda Classico chiaretto” 60%
“Garda Classico rosso” 68%
“Garda Classico rosso superiore” 68%
“Garda Classico Groppello” 68%
“Garda Classico Groppello riserva” 68%
Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma
non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata. Se la resa, infine
supera il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
I vini ottenuti dai vigneti iscritti agli Albi “Garda
Garganega” e “Garda Chardonnay” possono essere elaborati
nella versione “frizzante”, attuando esclusivamente il
processo della rifermentazione naturale. Detti vini sono
posti al consumo con la sola specificazione di “Garda
frizzante”.
I mosti e i vini a DOC “Garda” con i nomi di vitigno “Pinot
bianco, Chardonnay e Riesling” possono essere elaborati
nella versione “spumante” e devono essere ottenuti
esclusivamente con la rifermentazione naturale.
Il mosto e il vino a DOC “Garda Classico Chiaretto”, possono
essere elaborati nella versione “spumante”, attuando
esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale.
Nella designazione di detto spumante non è consentita la
dicitura “Classico chiaretto” e deve essere utilizzata,
invece, obbligatoriamente la menzione “Garda spumante rosé”
Nella preparazione degli spumanti di cui alla presente
denominazione di origine controllata è consentita la
tradizionale pratica correttiva in quantità non superiore al
15% con i vini ottenuti dalla vinificazione in bianco del
Pinot nero proveniente dai vigneti iscritti all’Albo
camerale, ed a condizione che detti vigneti siano coltivati
in purezza varietale.
La zona di elaborazione dei vini spumanti e frizzanti
comprende le province di Brescia, Mantova, Verona e Treviso.
Art 6
I vini a denominazione di origine controllata
“Garda” all’atto dell’immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Garda Garganega”
colore: giallo paglierino
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, talvolta amabile, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Garda Pinot bianco”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, talvolta abboccato, armonico, fresco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Garda Pinot grigio”
colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, talvolta abboccato, pieno ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Garda Chardonnay”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fresco, sapido, armonico, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Garda Tocai”
colore: giallo paglierino;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco, moderatamente acidulo,
talvolta
abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Garda Riesling”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Garda Riesling italico”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Garda Sauvignon”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, leggermente aromatico;
sapore: secco, armonico, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Garda Cortese”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Garda frizzante”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco o amabile, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 13,00 g/l;
“Garda Pinot bianco spumante”
“Garda Chardonnay spumante”
“Garda Riesling spumante”
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino brillante;
profumo; gradevole, fragrante, caratteristico;
sapore: secco o amabile, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 13,00 g/l;
“Garda spumante rosé”
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: fragrante con sentore di fruttato (metodo Charmat)
bouquet fine, composto proprio della fermentazione
in bottiglia (metodo tradizionale)
sapore: fresco, sapido, persistente con sentore finale di
mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
residuo zuccherino massimo: 49,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Garda Cabernet”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, moderatamente acidulo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Garda Cabernet Sauvignon”
«Garda Cabernet Franc »
colore : rosso rubino ;
profumo: gradevole, caratteristico, leggermente erbaceo;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Garda Merlot”
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Garda Pinot nero”
colore: rosso rubino;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, piacevole, vinoso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Garda Marzemino”
colore: rosso rubino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Garda Corvina”
colore: rosso rubino;
profumo: delicato, fresco, gradevole;
sapore: asciutto, piacevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Garda Barbera”
colore: rosso rubino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, vinoso, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
I vini a denominazione di origine controllata “Garda
Classico” all’atto dell’immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Garda Classico bianco”
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini, brillante;
profumo: fresco, delicato, caratteristico, con toni
floreali;
sapore: secco, armonico, vellutato con leggera vena salina
ed
eventuale retrogusto leggermente mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Garda Classico chiaretto”
colore: da rosa petalo a rosato cerasuolo con riflessi
rubini;
profumo: fine, intenso, con sentori floreali e fruttati;
sapore: secco, fresco, fine, sapido con spiccata salinità ed
eventuale
leggero retrogusto mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Garda Classico rosso”
colore: rosso rubino, brillante;
profumo: vinoso, caratteristico da giovane, più fruttato e
speziato da
vecchio.
Sapore: sapido, asciutto, caratteristico, fine, con salinità
caratteristica, retrogusto mandorlato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minino: 20,00 g/l;
“Garda Classico rosso superiore”
colore: rosso rubino con riflessi granata;
profumo: ampio, complesso, caldo, talvolta speziato;
sapore: asciutto, vellutato, gradevole, di nobile stoffa,
con
retrogusto di mandorla amara, eventualmente con lieve
sapore di legno, derivato dall’invecchiamento in botte.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;
“Garda Classico Groppello”
colore: rosso rubino, brillante;
profumo: vinoso, fresco, fruttato, caratteristico,
leggermente speziato
sapore: asciutto, vellutato, sapido, gentile, con fondo
mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Garda Classico Groppello riserva”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, intenso, caratteristico, speziato di spezie
dolci;
sapore: asciutto, vellutato, rotondo, giustamente tannico
con fondo
mandorlato, eventualmente con lieve sapore di legno
derivato dall’affinamento in botte;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla denominazione di origine controllata
“Garda” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e
similari.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a DOC
“Garda” può figurare l’indicazione dell’annata di produzione
delle uve purché veritiera e documentabile.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché
non abbiano significato laudativo e non siano idonei a
trarre in inganno l’acquirente.
Nella designazione e presentazione del vino a DOC “Garda
Classico” per le tipologie “chiaretto”, “rosso superiore” e
“Groppello riserva” è obbligatorio riportare l’annata di
produzione delle uve.
Nella designazione dei vini a DOC “Garda Classico” può
essere utilizzata la menzione “vigna”, a condizione che sia
seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie
sia distintamente specificata nell’Albo dei vigneti, che la
vinificazione e la conservazione del vino avvenga in
recipienti separati e che tale menzione, seguita dal
toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sei
nei registri che nei documenti di accompagnamento.
E’ inoltre consentito, alle condizioni previste dal decreto
ministeriale 22/04/1992, l’uso delle indicazioni geografiche
aggiuntive:
Moniga Raffa Picedo Mocasina
Il vino a DOC “Garda Classico Groppello” può riportare la
menzione “riserva” solo qualora venga sottoposto ad un
periodo minimo di invecchiamento obbligatorio non inferiore
a:
due anni di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia
Il periodo di invecchiamento decorre dal
1° Novembre dell’anno di produzione delle uve.
Art 8
Per i vini a DOC“Garda” immessi al consumo
in recipienti di capacità pari o inferiore a litri 5,000, è
obbligatorio l’uso della tradizionale bottiglia di vetro
chiusa con tappo di sughero raso bocca o a fungo(per i tipi
spumante).
E’ ammesso, però, per le bottiglie di contenuto fino a litri
0,250 l’uso anche di tappi a vite o a strappo.
I vini a DOC “Garda Classico rosso superiore” e “Garda
Classico Groppello riserva” devono essere immessi al consumo
solo in recipienti di capacità inferiore e /o uguale a litri
5,000. |