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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
GARDA
 DOC

GARDA
D.O.C.
D.M. 8/OTTOBRE/1996
Modificato D.D. 6/Aprile/2005

Art 1
La denominazione di origine “Garda” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine “Garda” può essere accompagnata dal riferimento della sottozona “Classica” a condizione che i vini così designati provengano dalla rispettiva zona di produzione e che rispondano ai requisiti rispettivamente previsti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
la denominazione di origine “Garda” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
“Garda Garganega”
“Garda Pinot bianco”
“Garda Pinot grigio”
“Garda Chardonnay”
“Garda Riesling italico”
“Garda Riesling” da Riesling Renano
“Garda Cortese”
“Garda Sauvignon”
E’ riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno dall’85% dai corrispettivi vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente nelle province di Brescia, Verona, Mantova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.
La DOC “Garda Tocai” è riservata ai vini prodotti limitatamente al territorio descritto al punto 1) del successivo art. 3.
“Garda Tocai”
Tocai Friulano minimo 85%
Alla cui produzione possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona, presenti nell’ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “Garda” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
“Garda Cabernet Sauvignon”
«Garda Cabernet Franc »
«Garda Merlot »
«Garda Pinot nero »
“Garda Marzemino”
“Garda Corvina”
“Garda Barbera”
è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l’85% dai corrispettivi vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Brescia, Mantova e Verona, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “Garda Cabernet” è riservata ai vini ottenuti da
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e/o Carmenère congiuntamente minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Brescia, Mentova e Verona, sino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “Garda” con la specificazione aggiuntiva “classico” è riservata ai vini prodotti nella zona delimitata all’art. 3, punto 4, e può essere rivendicata soltanto per le seguenti tipologie:
“Garda Classico bianco”
“Garda Classico chiaretto”
“Garda Classico rosso”
“Garda Classico rosso superiore”
“Garda Classico Groppello”
“Garda Classico Groppello riserva”
La denominazione di origine controllata “Garda Classico bianco” deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Riesling e/o Riesling italico minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, congiuntamente e/o disgiuntamente sino ad un massimo del 30%.
La denominazione di origine controllata “Garda Classico rosso”, “Garda Classico rosso superiore” e “Garda Classico chiaretto” deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Groppello (nei tipi Santo Stefano e Mocasina) minimo 30%
Marzemino minimo 5%
Sangiovese minimo 5%
Barbera minimo 5%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti da vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia fino ad un massimo del 10%.
La denominazione di origine controllata “Garda Classico Groppello” e “Garda Classico Groppello riserva” deve essere ottenuta dalle uve provenienti da vigneti costituiti da:
Groppello minimo (nei tipi Gentile, Mocasina, Groppellone) 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, presenti nei vigneti sino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Garda” di cui all’art. 2, lettera A), è così delimitata:
In provincia di Verona:
comprende l’intero territorio dei comuni di:
Bardolino Castelnuovo del Garda Cazzano di Tramigna
Garda Illasi Lazise
Mezzane Montecchia di Crosara Roncà
Sant’Ambrogio Valpolicella San Giovanni Ilarione San Pietro in Cariano Tregnago
E in parte il territorio dei comuni di:
Affi Badia Calavena Brentino Belluno
Bussolengo Caldiero Caprino Veronese
Cerro Cavaion Colognola ai Colli
Costermano Dolcè Fumane
Grezzana Lavagno Marano
Monteforte d’Alpone Negrar Pastrengo
Pescantina Peschiera del Garda Rivoli
San Bonifacio San Martino Buon Albergo San Mauro di Saline
Soave Sommacampagna Sona
Torri del Benaco Valeggio sul Mincio Verona
Vestenanova Villafranca
Tale zona è così delimitata:
partendo da sud del lago di Garda al confine del comune di Peschiera con la provincia di Brescia, la delimitazione segue verso sud detto confine sino a raggiungere quello della provincia di Mantova, lo segue quindi verso est sino alla congiunzione del fiume Mincio.
Segue verso sud il corso del Mincio fino ad incontrare il ponte che lo attraversa e che abbandona per un breve tratto per seguire il confine di provincia sino a rincontrare il fiume Mincio che ridiscende sino alla località Burino.
Piega, quindi, prima verso sud – ovest e poi a sud sempre seguendo il limite di provincia in destra Mincio sino a ricongiungersi a quota 63 con il Mincio che risale fino al ponte Visconteo di Borghetto.
Attraversa il ponte Visconteo verso Valeggio e quindi segue il canale Prevaldesca sino alla carreggiabile che porta a Ca’ Buse, segue quindi verso nord, la strada comunale sino ad arrivare all’abitato di Valeggio.
Prosegue verso est immettendosi sulla strada provinciale di Villafranca – Valeggio che segue fino ad incrociare la strada comunale, toccando Grottarole, Casa Nuova Pigno e Ca’ Delta, quindi prosegue seguendo verso nord la strada passando per Colombare e Pozzo Moretto sino a raggiungere la strada comunale per Villafranca che
segue per breve tratto sino ad incontrare il canale del Consorzio di bonifica Alto Veronese che segue verso nord – est fino all’abitato di Sommacampagna.
Prosegue quindi verso nord sulla strada per Bussolengo superando l’autostrada Serenissima e la ferrovia Milano – Venezia sino a raggiungere il confine del comune di Bussolengo presso la località Civile.
Prosegue lungo il confine comunale di Bussolengo verso nord fino ad incontrare l’autostrada del Brennero.
Segue per breve tratto la strada per Bussolengo per immettersi sulla strada comunale del Cristo che segue sino ad incontrare la strada provinciale Verona – Lago nei pressi di quota 130. Segue per breve tratto, verso est, la strada Verona – Lago e poi la strada interna di Bussolengo sino al ponte sul canale dell’Enel, che attraversa immettendosi sulla strada per Ponton e Sega sino a raggiungere il fiume Adige, che risale verso nord sino alla frazione di Volargne in prossimità delle Fornaci Tosadori.
La delimitazione scende quindi verso sud seguendo la carrareccia che dalle ex Fornaci porta a congiungersi con la strada statale n. 12, passa la località Paganella e continua verso sud sino ad incontrare la stazione ferroviaria di Domegliara e inserendosi sulla linea ferroviaria del Brennero, la segue sino alla stazione ferroviaria di Parona, imbocca quindi la strada statale n. 12 sino ad incontrare la strada che porta a Quinzano, che segue sino all’abitato, imbocca quindi la strada che passando dalla località San Giuliano e il cimitero di Avesa, arriva alla strada comunale per Avesa, che risale per breve tratto sino ad incontrare la carrareccia che, verso est, raggiunge San Mattia e verso nord quota 283, piega quindi verso sud, seguendo la strada delle Torricelle sino ad arrivare a Castel San Felice, da dove per il sentiero che porta a Villa Policanta scende sino alla strada della Valpantena in prossimità di Villa Beatrice.
Da Villa Beatrice la delimitazione scende verso sud lungo la strada provinciale della Valpantena sino ad incontrare la carrareccia che verso est, passando per Ca’ dell’Olmo e Bongiovanna, giunge a Villa Cometti per scendere, quindi a sud per Corte Paroncini e giungere sulla strada per Montorio, che segue toccando Morin e Olmo sino all’abitato di Montorio, dove prosegue per la strada per San Martino Buon Albergo, sino alla località Spinetta e poi lungo il Fiume Fibbio sino all’abitato di San Martino Buon Albergo, per seguire quindi verso est, la strada statale n. 11 sino a toccare la località San Pietro al km. 48 e piegare quindi verso sud per la strada di Caldiero e quindi con quella che delimita a sud il Monte Rocca per risalire, quindi sino alla strada per le terme e da queste ritornare sulla strada statale n. 11, che segue sempre verso est, sino al ponte sul Torrente Alpone, del quale ne segue, risalendo, il corso sino ad incontrare l’autostrada Serenissima che ne delimita a sud – est il comprensorio, sino ad incontrare il confine della provincia di Vicenza.
La delimitazione sale quindi verso nord lungo il confine del Vicentino incontrando, dopo il territorio del comune di Monteforte, quello di Montecchia, Roncà, San Giovanni Ilarione e quello di Vestenanova sino alla località Bacchi, dove piegando ad ovest per la strada comunale, tocca le località Alberomatto e Siveri sino all’abitato di Vestenanova e quindi Vestenavecchia e Castelvero, attraversa il confine del comune di Badia Calavena e prosegue sino al centro abitato, toccando le località Costalunga – Rosati e Nicolai, sale per breve tratto sino alla località Fornai e ridiscende quindi verso sud – ovest per la strada comunale toccando le località Riva, Tessari, Antonelli, Mastini – Canovi e Bettola alla congiunzione tra i comuni di Tregnago e San Mauro di Saline.
Dalla località Bettola il limite scende per breve tratto a sud lungo il confine tra i comuni di Tregnago e San Mauro di Saline sino ad incontrare il vaio dell’Obbligo, che segue sino alla congiunzione del progno di Mezzane che discende per breve tratto sino all’imbocco del vaio di Tretto, verso ovest, che risale fino a Chiesa sopra Moruri dove si immette sulla strada che passa per Casette, Roccolo e la Coste si interseca con il vaio Bruscara che risale sino ad incontrare il confine del comune di Grezzana, che segue e piegando verso nord sino al vaio Orsaro, che risale sull’abitato di Azzago a quota 621.
Di qui prosegue per la strada che porta a Rosaro e Praole, passando per Nalini, Cabalai, per i Vai e per i Busoni, prosegue per breve tratto la strada comunale sino al vaio Sannava che segue sino al progno Valpantena e risale per il vaio Salsone sino alla località San Benedetto, scende quindi, verso sud, per la strada per Vigo Salvalaio, segue la curva di livello di quota 500 intorno al Monte Tondo passando per le località Righi, Montecchio, La Bassa, ove imbocca verso nord la strada comunale sino a La Fratta, sale toccando Sottosengia ad ovest di Casa Antolini, attraverso il progno Castello risalendo sempre per Colombare e La Conca, quota 580 e Case Prael, piega ad ovest lungo la strada per Mazzano ove incontra la strada comunale per Fane che da questa località con andamento tortuoso segue sino alla contrada Menola e poi il vaio del Canale che attraversa fino a Molino Monier e per il vaio di Prà sino al Molino Da Prà.
Da questa località il confine prosegue sulla strada che verso ovest, porta alla località Santa Cristina, da dove prosegue verso sud – ovest passando per la Ca’ Fava, Ca’ Norini, Vaialta di Sopra, Vaialta di Sotto e Tomei sino alla frazione di San Rocco, risale verso nord lungo la strada comunale sino al tornante in prossimità di Monte Per e ridiscendere verso ovest, per Ca’ Camporal e Molino Gardane, ove incontra il confine comunale di Marano che segue sino al Progno di Fumane, che discende per breve tratto sino a Ca’ Pangoni, dove risalendo l’omonimo vaio e passando per Monte Cartello (quota 676) a nord di Càvalo, raggiunge Stravalle e Ca’ Torre sino al confine di sant’Ambrogio.
Da qui la delimitazione passa a nord di Monte Pugna (quota 740) Casa Campogiano di Sotto, tocca quota 534, passa sopra i caseggiati di Monte e raggiunge Casa Fontana e finisce sullo strapiombo sull’Adige di fronte al Monte Rocco, ove incontra il limite del comune di Dolcè e sotto la strada statale n. 12. La delimitazione della
zona prosegue verso nord lungo la strada statale dell’Abetone e del Brennero passando per Ceraino, la Fornace, Ca’ Soman e subito dopo il km. 313,000 imbocca la curva di livello di quota 150, che segue fino ad incontrare il confine della provincia di Trento passando per le località Ca’ del Maso, Cava del Prete a monte di Peri e di Ossenigo, e seguire quindi il limite di demarcazione di provincia, attraversare l’Adige e risalire lungo il confine tra Brentino Belluno e Avio sino a quota 200, da dove ridiscende sulla destra dell’Adige a sud, in comune di Brentino Belluno, sino ad incontrare il territorio di Rivoli, da dove prosegue sino alla località Canal.
Da qui la linea di confine riprende a salire verso nord lungo il confine del comune di Caprino Veronese sino alla località Pozza Galletto, attraversa il Torrente Tasso e raggiunge località Vezzane e Renzon, attraversa il vaio delle Giare e passando a monte di Vilmezzano raggiunge Casette delle Pozze, Ca’ Zerman e Le Peagre, attraversa il Progno dei Lumini e costeggiando il Monte Pesina, in quota, arriva al confine di Costermano.
La delimitazione prosegue seguendo quota 500 passando da Roncola e attraversando il vaio Baione, raggiunta la strada che da Torri del Benaco porta a San Zeno di Montagna, seguendo questa strada verso il lago di Garda passando per Albisano, giunge a Torri del Benaco e da qui costeggiando la sponda del lago si ricongiunge alla linea di partenza di Peschiera del Garda al confine con la provincia di Brescia.
In provincia di Mantova
Comprende tutto il territorio dei comuni di:
Monzambano Ponti sul Mincio
E parte del territorio dei comuni di:
Castiglione delle Stiviere Cavriana Solferino
Volta Mantovana
Tale zona è cos’ delimitata:
il limite di zona, partendo dall’incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provincia di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all’intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue il suddetto canale fino alla località Molini della Volta.
Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la rotabile per Sei Vie, passando per le quote 63 e 66, e quindi lungo la strada che porta a Volta Mantovana, seguendola fino a La Fornace, da dove segue, prima verso sud e poi verso nord – ovest, la strada che circoscrive la valle e che passa a sud – ovest di Santa Maria Maddalena, immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana – Cavriana (strada comunale della Malvasia).
Il limite segue ora verso nord – ovest, la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell’abitato di Foresto, quota 69, Tezze di Sopra, Casa Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale dell’Alto Mantovano (ponte della Castagna Vizza), da dove immettendosi sul canale dell’Alto Mantovano, risale lo stesso passando per l’abitato di Castiglione delle Stiviere finché a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale.
Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord ed ancora verso est, il limite di provincia fino alla località Villa, punto di partenza.
In provincia di Brescia:
comprende l’intero territorio dei comuni di:
Limone sul Garda Tremosine Tignale
Gargnano Vobarno Toscolano Maderno
Gardone Riviera Salò Roè Volciano
Villanuova sul Clisi Gavardo San Felice del Benaco
Puegnago Muscoline Manerba del Garda
Polpenazze Moniga del Garda Soiano del Lago
Calvagese della Riviera Padenghe sul Garda Bedizzole
Lonato Desenzano del Garda Pozzolengo
Sirmione.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Garda Classico” di cui all’art. 2 lettera B), comprende esclusivamente l’intero territorio amministrativo dei comuni sopra citati della provincia di Brescia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Garda” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Il sistema di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura ad esclusione della sola irrigazione di soccorso da effettuarsi non più di due volte all’anno prima dell’invaiatura.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini a DOC “Garda” di cui all’art. 2, lettera A), ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:
“Garda Garganega” 16,00 tonn./ettaro 9,50% vol.
“Garda Pinot bianco” 13,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Pinot grigio” 12,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Chardonnay” 13,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Tocai” 14,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Riesling italico” 12,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Riesling” (renano) 12,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Cortese” 14,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Sauvignon” 12,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Cabernet” 12,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
« Garda Cabernet Franc e/o Sauvignon » 12,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Garda Merlot” 13,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Garda Pinot nero” 11,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Garda Marzemino” 13,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Corvina” 13,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Garda Barbera” 13,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Garda Classico” di cui all’art. 2, lettera B), ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:
“Garda Classico bianco” 12,50 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Garda Classico chiaretto” 12,50 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Garda Classico rosso” 12,50 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Garda Classico rosso superiore” 10,00 tonn./ettaro 11,00% vol.
“Garda Classico Groppello” 12,50 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Garda Classico Groppello riserva” 10,00 tonn./ettaro 11,50% vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
I presidenti delle giunte regionali della Lombardia e Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso di competenti comitati vitivinicoli possono, con proprio decreto da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente alla vendemmia, ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alle C.C.I.A.A. di Brescia, Mantova e Verona.
I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento delle quote massime consentite, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.
Art 5
Le operazioni di vinificazione dei vini a DOC “Garda” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dall’art. 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni possano essere effettuate entro l’intero territorio delle province di Brescia, Mantova e Verona.
Tali operazioni possono altresì essere effettuate su autorizzazione del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previo parere favorevole della regione Veneto, anche in cantine aziendali o associate site in comune di Gambellara in provincia di Vicenza, sempreché all’atto dell’approvazione del presente disciplinare dimostrino di vinificare tradizionalmente le uve provenienti dai vigneti idonei a produrre vini di cui alla presente denominazione.
Per la denominazione di origine controllata “Garda Classico” le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della rispettiva zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, e comunque, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su parere favorevole delle regioni competenti per territorio, di consentire, su richiesta degli interessati, che le operazioni di vinificazione siano effettuate in provincia di Brescia ed anche nei comuni delle province di Verona e di Mantova limitrofi alla provincia di Brescia.
Nella vinificazione dei vini a DOC “Garda” sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
E’ ammessa la correzione solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti agli Albi dei vigneti della DOC “Garda”, oppure con mosto concentrato rettificato.
La resa massima delle uve in vino finito, per i prodotti di cui all’art. 2, lettera A), non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre tale ulteriore limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Le rese massime delle uve in vino finito, per i prodotti di cui all’art. 2, lettera B), devono essere le seguenti:
“Garda Classico bianco” 68%
“Garda Classico chiaretto” 60%
“Garda Classico rosso” 68%
“Garda Classico rosso superiore” 68%
“Garda Classico Groppello” 68%
“Garda Classico Groppello riserva” 68%
Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Se la resa, infine supera il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
I vini ottenuti dai vigneti iscritti agli Albi “Garda Garganega” e “Garda Chardonnay” possono essere elaborati nella versione “frizzante”, attuando esclusivamente il processo della rifermentazione naturale. Detti vini sono posti al consumo con la sola specificazione di “Garda frizzante”.
I mosti e i vini a DOC “Garda” con i nomi di vitigno “Pinot bianco, Chardonnay e Riesling” possono essere elaborati nella versione “spumante” e devono essere ottenuti esclusivamente con la rifermentazione naturale.
Il mosto e il vino a DOC “Garda Classico Chiaretto”, possono essere elaborati nella versione “spumante”, attuando esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale. Nella designazione di detto spumante non è consentita la dicitura “Classico chiaretto” e deve essere utilizzata, invece, obbligatoriamente la menzione “Garda spumante rosé”
Nella preparazione degli spumanti di cui alla presente denominazione di origine controllata è consentita la tradizionale pratica correttiva in quantità non superiore al 15% con i vini ottenuti dalla vinificazione in bianco del Pinot nero proveniente dai vigneti iscritti all’Albo camerale, ed a condizione che detti vigneti siano coltivati in purezza varietale.
La zona di elaborazione dei vini spumanti e frizzanti comprende le province di Brescia, Mantova, Verona e Treviso.
Art 6
I vini a denominazione di origine controllata “Garda” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Garda Garganega”
colore: giallo paglierino
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, talvolta amabile, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Garda Pinot bianco”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, talvolta abboccato, armonico, fresco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Garda Pinot grigio”
colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, talvolta abboccato, pieno ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Garda Chardonnay”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fresco, sapido, armonico, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Garda Tocai”
colore: giallo paglierino;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco, moderatamente acidulo, talvolta
abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Garda Riesling”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Garda Riesling italico”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Garda Sauvignon”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, leggermente aromatico;
sapore: secco, armonico, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Garda Cortese”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Garda frizzante”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco o amabile, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 13,00 g/l;
“Garda Pinot bianco spumante”
“Garda Chardonnay spumante”
“Garda Riesling spumante”
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino brillante;
profumo; gradevole, fragrante, caratteristico;
sapore: secco o amabile, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 13,00 g/l;
“Garda spumante rosé”
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: fragrante con sentore di fruttato (metodo Charmat)
bouquet fine, composto proprio della fermentazione
in bottiglia (metodo tradizionale)
sapore: fresco, sapido, persistente con sentore finale di mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
residuo zuccherino massimo: 49,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Garda Cabernet”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, moderatamente acidulo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Garda Cabernet Sauvignon”
«Garda Cabernet Franc »
colore : rosso rubino ;
profumo: gradevole, caratteristico, leggermente erbaceo;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Garda Merlot”
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Garda Pinot nero”
colore: rosso rubino;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, piacevole, vinoso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Garda Marzemino”
colore: rosso rubino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Garda Corvina”
colore: rosso rubino;
profumo: delicato, fresco, gradevole;
sapore: asciutto, piacevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Garda Barbera”
colore: rosso rubino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, vinoso, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
I vini a denominazione di origine controllata “Garda Classico” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Garda Classico bianco”
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini, brillante;
profumo: fresco, delicato, caratteristico, con toni floreali;
sapore: secco, armonico, vellutato con leggera vena salina ed
eventuale retrogusto leggermente mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Garda Classico chiaretto”
colore: da rosa petalo a rosato cerasuolo con riflessi rubini;
profumo: fine, intenso, con sentori floreali e fruttati;
sapore: secco, fresco, fine, sapido con spiccata salinità ed eventuale
leggero retrogusto mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Garda Classico rosso”
colore: rosso rubino, brillante;
profumo: vinoso, caratteristico da giovane, più fruttato e speziato da
vecchio.
Sapore: sapido, asciutto, caratteristico, fine, con salinità caratteristica, retrogusto mandorlato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minino: 20,00 g/l;
“Garda Classico rosso superiore”
colore: rosso rubino con riflessi granata;
profumo: ampio, complesso, caldo, talvolta speziato;
sapore: asciutto, vellutato, gradevole, di nobile stoffa, con
retrogusto di mandorla amara, eventualmente con lieve
sapore di legno, derivato dall’invecchiamento in botte.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;
“Garda Classico Groppello”
colore: rosso rubino, brillante;
profumo: vinoso, fresco, fruttato, caratteristico, leggermente speziato
sapore: asciutto, vellutato, sapido, gentile, con fondo mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Garda Classico Groppello riserva”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, intenso, caratteristico, speziato di spezie dolci;
sapore: asciutto, vellutato, rotondo, giustamente tannico con fondo
mandorlato, eventualmente con lieve sapore di legno
derivato dall’affinamento in botte;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
 Alla denominazione di origine controllata “Garda” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a DOC “Garda” può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Nella designazione e presentazione del vino a DOC “Garda Classico” per le tipologie “chiaretto”, “rosso superiore” e “Groppello riserva” è obbligatorio riportare l’annata di produzione delle uve.
Nella designazione dei vini a DOC “Garda Classico” può essere utilizzata la menzione “vigna”, a condizione che sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’Albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sei nei registri che nei documenti di accompagnamento.
E’ inoltre consentito, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22/04/1992, l’uso delle indicazioni geografiche aggiuntive:
Moniga Raffa Picedo Mocasina
Il vino a DOC “Garda Classico Groppello” può riportare la menzione “riserva” solo qualora venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a:
due anni di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia
Il periodo di invecchiamento decorre dal
1° Novembre dell’anno di produzione delle uve.
Art 8
 Per i vini a DOC“Garda” immessi al consumo in recipienti di capacità pari o inferiore a litri 5,000, è obbligatorio l’uso della tradizionale bottiglia di vetro chiusa con tappo di sughero raso bocca o a fungo(per i tipi spumante).
E’ ammesso, però, per le bottiglie di contenuto fino a litri 0,250 l’uso anche di tappi a vite o a strappo.
I vini a DOC “Garda Classico rosso superiore” e “Garda Classico Groppello riserva” devono essere immessi al consumo solo in recipienti di capacità inferiore e /o uguale a litri 5,000.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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