|
|
|
DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
GARDA BRESCIANO
o
RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO DOC |
|
RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO
D.O.C.
17/APRILE/1990 |
Art 1
la denominazione di origine controllata
“Riviera del Garda Bresciano” o “Garda Bresciano” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano”
devono essere ottenuti dalle uve di vitigni coltivati nei
vigneti, in ambito aziendale, con la seguente proporzione
ampelografica:
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano bianco:
Riesling italico e/o Riesling renano dall’80 al 100%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Brescia, da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 20%.
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano rosso e
chiaretto:
Groppello (nei tipi Gentile, Groppellone e Mocasina) dal 30
al 60%;
Sangiovese dal 10 al 25%;
Marzemino (Berzemino) dal 5 al 30%;
Barbera dal 10 al 20%;
possono concorrere alla produzione di detti vini altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Brescia, da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 10%.
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano Groppello:
Groppello (Gentile, Groppellone e Mocasina) minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Brescia, da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione dei vini a DOC
“Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” comprende
l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Limone sul Garda Tremosine Tignale Gargnano
Capovalle Idro Treviso Bresciano Provaglio Val Sabbia
Sabbio Chiese Vobarno Toscolano Maderno
Gardone Riviera Salò Roè Volciano
Villanuova sul Cusi Gavardo San Felice del Benaco
Puegnago sul Garda Muscoline Manerba sul Garda
Polpenazze sul Garda Moniga del Garda Soiano del Lago
Cavalgese della riviera Padenghe del Garda
Bedizzole Lonato Desenzano del Garda Pozzolengo Sirmione
tutti in provincia di Brescia.
Per il vino a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda
Bresciano bianco” sono da considerarsi non idonee, ai fini
dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 10 del D.P.R. n.
930
del 12/Luglio/1963, i terreni compresi nei perimetri
relativi alla zona del Lago di Garda e facenti già parte
delle DOC “Lugana e San Martino della Battaglia”
Tali zone sono così delimitate:
1) la zona da escludere è delimitata a nord dal Lago di
Garda e, per le altre direzioni da una linea che segue il
confine del comune di Sirmione ad est, che partendo dal lago
segue il confine della provincia di Brescia fino alla
località Rondinelli; a quota 94, da qui segue ancora il
confine della provincia verso sud fino alla strada di
Pozzolengo.
Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo,
ponte dell’Irta, Ballino e fino al km. 11,000 ove incontra
il confine provinciale che segue a nord – ovest fino
all’altezza di quota 121; qui segue la strada per Ferrarino
quella che verso nord e nord – ovest, porta a Madonna della
Scoperta, Fenil Nuovo, Cascina Baita, Castel Venzago,
Centenaro e San Pietro.
Da San Pietro, il limite procede verso nord sulla strada che
passando da Cascina Venga giunge sulla autostrada
Serenissima; segue questa verso est fino a Cascina Caporale
per poi salire a nord sulla strada che passando per Casette
Pomo, Villa Venga, Bogliaco, Pigna, Cascina Tese e a nord di
Villa Arriga giunge al Lago di Garda.
2) partendo dalla stazione ferroviaria di Lonato, segue la
linea ferroviaria in direzione est fino ad incontrare la
strada statale n. 11.
Segue la strada statale n. 11 fino a quota 137 (gruppo di
Rovere) e l’abbandona per seguire la strada che andando
verso sud passa per Casetta e quindi passa sotto
l’autostrada Serenissima e da qui segue la strada per San
Cipriano.
Passa di fianco a San Cipriano sempre seguendo la strada,
fino alla carrareccia che va in direzione di Cascina Gerardi
(quota 206) quindi il confine passa per la linea di massima
pendenza attraverso Cascina Gerardi fino ad intersecare la
strada che da Lonato porta a Castel Venzago.
Segue questa strada fino alla località Tiracul e poi passa a
sud fino a Brodenella.
Da Brodenella segue la strada che va fino a Ghetto e la
segue ancora fino a Ghetto Superiore a quota 163.
Da quota 163 il confine taglia in linea retta fino a Cascina
Pulecra.
Scende da Cascina Pulecra fino ad intersecare la mulattiera
che passa sotto Monte Nuvolo e arriva a le Crociere.
Qui imbocca la carrareccia che porta a Malocco di Sopra e da
Malocco di Sopra segue la strada che porta a Lonato.
Attraversa l’autostrada Serenissima in prossimità dell’ex
convento ed oltrepassando il sottopassaggio segue la strada
che porta alla stazione ferroviaria di Lonato.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Riviera
del Garda Bresciano o Garda Bresciano” devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve
e ai vini derivati le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei , ai fini
dell’iscrizione all’albo di cui all’art 10 del D.P.R. n. 930
del 12/Luglio/1963, soltanto i vigneti pedecollinari e
collinari, di buona esposizione situati ad un’altitudine non
superiore ai 350 metri s.l.m. e con esclusione dei terreni
pianeggianti umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini derivati.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
E’ tuttavia ammessa l’irrigazione come mezzo di soccorso a
condizione che sia effettuata conformemente alle
disposizioni di carattere tecnico impartite dalla regione
Lombardia.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano”, in
vigneto a coltura specializzata, non deve essere superiore
a:
12,50 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata, attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 68%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato,
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
La regione Lombardia, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni
ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite
massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare di produzione dandone
immediata comunicazione al Ministero delle politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell’interno della zona di produzione delimitata dal
precedente art. 3 e comunque, tenuto conto delle situazioni
tradizionali di produzione, nell’ambito del territorio della
provincia di Brescia.
Tuttavia è facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta, che
le operazioni di vinificazione siano effettuate anche nei
territori delle province di Verona e Mantova, limitrofi alla
provincia di Brescia.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini a DOC Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano bianco 10,00%
vol.
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano rosso e
chiaretto 10,50% vol.
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano Groppello
11,50% vol.
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano superiore
11,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche costanti e leali, tradizionali della zona, atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche, fra
cui la pratica della rifermentazione tipo “governo uso
toscano” da effettuare con l’osservanza delle vigenti
disposizioni, limitatamente per il vino a DOC “Riviera del
Garda Bresciano o Garda Bresciano rosso”.
Per la produzione del vino a DOC “Riviera del Garda
Bresciano o Garda Bresciano chiaretto”, la vinificazione
deve essere eseguita con breve macerazione delle parti
solide.
E’ ammessa la correzione con mosti e vini provenienti anche
da zone di produzione diverse da quella delimitata dal
precedente art. 3 nella misura massima del 10% del volume al
solo vino a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda
Bresciano rosso”.
La DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” può
essere utilizzata per designare il vino “spumante rosato o
rosé” ottenuto con mosti o vini base provenienti dai vigneti
di cui all’art 2, che rispondono alle condizioni previste
dal presente disciplinare di produzione ed utilizzando
metodi di rifermentazione naturale atti a produrre la
tipologia “brut o extra brut”.
Le operazioni di spumantizzazione debbono avvenire
nell’ambito del territorio delle province di Brescia e
Verona.
Le uve destinate alla produzione del vino base per la
produzione della tipologia “spumante naturale”, in deroga a
quanto previsto al primo comma del presente articolo, devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
9,50% vol.
In tal caso devono essere oggetto di specifica denuncia da
parte dei produttori e possono essere destinate solo alla
produzione della tipologia “spumante rosato o rosé” della
DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano”.
Art 6
I vini della DOC “Riviera del Garda
Bresciano o Garda Bresciano”, all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli,
brillante;
profumo: delicato, caratteristico, talvolta leggermente
aromatico;
sapore: secco, delicatamente amarognolo, aromatico,
vellutato con leggera
vena salina;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano rosso:
colore: rosso rubino intenso, brillante;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, caratteristico a fondo leggermente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano chiaretto:
colore: rosato cerasuolo con riflessi rubini;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, morbido, con fondo neutro o leggermente
amarognolo
che ricorda la mandorla amara;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano Groppello:
colore: rosso rubino, brillante;
profumo: vinoso, fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, sapido, gentile, con fondo
leggermente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con
proprio decreto, il limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Il vino a DOC “Riviera del Garda Bresciano
o Garda Bresciano superiore” all’atto dell’immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano superiore
bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico, talvolta lievemente
aromatico;
sapore: secco, delicatamente amarognolo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano superiore
rosso:
colore: rosso rubino intenso con riflessi granata;
profumo: gradevole, etereo, fruttato;
sapore: asciutto, di medio corpo, a fondo leggermente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano superiore
chiaretto:
colore: rosato cerasuolo con riflessi rubino;
profumo: delicato, gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, morbido, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano Groppello
superiore:
colore: rosso rubino con riflessi granata;
profumo: fruttato, etereo, persistente;
sapore: asciutto, morbido, sapido, con fondo lievemente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;
Il vini a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano”
avente diritto alla menzione aggiuntiva “superiore” devono
aver superato un periodo di invecchiamento minimo di:
un anno
a decorre dal 1° Gennaio successivo all’annata di produzione
delle uve
Il vino a DOC Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano
rosso”, imbottigliato prima del
31 Dicembre dell’anno di produzione delle uve
può essere designato in etichetta con il termine “novello”
purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la
tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40% e
nella produzione e commercializzazione siano rispettate le
altre disposizioni previste dalla normativa vigente per
questa tipologia di vino.
Il vino a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano
rosso novello” all’atto dell’immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato;
sapore: asciutto, morbido, leggermente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;
Il vino a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano
spumante rosato o rosé” all’atto dell’immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: rosato più o meno tenue;
profumo: fruttato, fragrante, delicato;
sapore: secco, morbido con fondo neutro o leggermente
amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo:
tipo extra brut 6,00 g/l;
tipo brut 15,00 g/l;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
Art 8
Alla DOC “Riviera del Garda Bresciano o
Garda Bresciano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi:
scelto,fine, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni,
fattorie, zone, aree, località e mappali, compresi nella
zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino, così
qualificato, è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a DOC
“Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” può figurare
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, purché
veritiera e documentabile.
L’indicazione dell’annata di produzione delle uve è
obbligatoria per le tipologie “ superiore e novello” e per
la DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano
Groppello”.
L’indicazione del colore per la tipologia “spumante
naturale” del vino a DOC “Riviera del Garda Bresciano o
Garda Bresciano” deve essere effettuata utilizzando
esclusivamente i termini “rosato o rosé”.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Riviera del
Garda Bresciano o Garda Bresciano” vini che non rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione è punità a norma dell’art 28 del
D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963.
|
|
|