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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
GARDA BRESCIANO  o
RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO DOC

RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO
D.O.C.
17/APRILE/1990


Art 1
 la denominazione di origine controllata “Riviera del Garda Bresciano” o “Garda Bresciano” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” devono essere ottenuti dalle uve di vitigni coltivati nei vigneti, in ambito aziendale, con la seguente proporzione ampelografica:
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano bianco:
Riesling italico e/o Riesling renano dall’80 al 100%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20%.
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano rosso e chiaretto:
Groppello (nei tipi Gentile, Groppellone e Mocasina) dal 30 al 60%;
Sangiovese dal 10 al 25%;
Marzemino (Berzemino) dal 5 al 30%;
Barbera dal 10 al 20%;
possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 10%.
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano Groppello:
Groppello (Gentile, Groppellone e Mocasina) minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Art 3
 La zona di produzione dei vini a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Limone sul Garda Tremosine Tignale Gargnano
Capovalle Idro Treviso Bresciano Provaglio Val Sabbia
Sabbio Chiese Vobarno Toscolano Maderno
Gardone Riviera Salò Roè Volciano
Villanuova sul Cusi Gavardo San Felice del Benaco
Puegnago sul Garda Muscoline Manerba sul Garda
Polpenazze sul Garda Moniga del Garda Soiano del Lago
Cavalgese della riviera Padenghe del Garda
Bedizzole Lonato Desenzano del Garda Pozzolengo Sirmione
tutti in provincia di Brescia.
Per il vino a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano bianco” sono da considerarsi non idonee, ai fini dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 930
del 12/Luglio/1963, i terreni compresi nei perimetri relativi alla zona del Lago di Garda e facenti già parte delle DOC “Lugana e San Martino della Battaglia”
Tali zone sono così delimitate:
1) la zona da escludere è delimitata a nord dal Lago di Garda e, per le altre direzioni da una linea che segue il confine del comune di Sirmione ad est, che partendo dal lago segue il confine della provincia di Brescia fino alla località Rondinelli; a quota 94, da qui segue ancora il confine della provincia verso sud fino alla strada di Pozzolengo.
Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, ponte dell’Irta, Ballino e fino al km. 11,000 ove incontra il confine provinciale che segue a nord – ovest fino all’altezza di quota 121; qui segue la strada per Ferrarino quella che verso nord e nord – ovest, porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, Cascina Baita, Castel Venzago, Centenaro e San Pietro.
Da San Pietro, il limite procede verso nord sulla strada che passando da Cascina Venga giunge sulla autostrada Serenissima; segue questa verso est fino a Cascina Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando per Casette Pomo, Villa Venga, Bogliaco, Pigna, Cascina Tese e a nord di Villa Arriga giunge al Lago di Garda.
2) partendo dalla stazione ferroviaria di Lonato, segue la linea ferroviaria in direzione est fino ad incontrare la strada statale n. 11.
Segue la strada statale n. 11 fino a quota 137 (gruppo di Rovere) e l’abbandona per seguire la strada che andando verso sud passa per Casetta e quindi passa sotto l’autostrada Serenissima e da qui segue la strada per San Cipriano.
Passa di fianco a San Cipriano sempre seguendo la strada, fino alla carrareccia che va in direzione di Cascina Gerardi (quota 206) quindi il confine passa per la linea di massima pendenza attraverso Cascina Gerardi fino ad intersecare la strada che da Lonato porta a Castel Venzago.
Segue questa strada fino alla località Tiracul e poi passa a sud fino a Brodenella.
Da Brodenella segue la strada che va fino a Ghetto e la segue ancora fino a Ghetto Superiore a quota 163.
Da quota 163 il confine taglia in linea retta fino a Cascina Pulecra.
Scende da Cascina Pulecra fino ad intersecare la mulattiera che passa sotto Monte Nuvolo e arriva a le Crociere.
Qui imbocca la carrareccia che porta a Malocco di Sopra e da Malocco di Sopra segue la strada che porta a Lonato.
Attraversa l’autostrada Serenissima in prossimità dell’ex convento ed oltrepassando il sottopassaggio segue la strada che porta alla stazione ferroviaria di Lonato.
Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei , ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art 10 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963, soltanto i vigneti pedecollinari e collinari, di buona esposizione situati ad un’altitudine non superiore ai 350 metri s.l.m. e con esclusione dei terreni pianeggianti umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
E’ tuttavia ammessa l’irrigazione come mezzo di soccorso a condizione che sia effettuata conformemente alle disposizioni di carattere tecnico impartite dalla regione Lombardia.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano”, in vigneto a coltura specializzata, non deve essere superiore a:
12,50 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 68%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
La regione Lombardia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art 5
 
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e comunque, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, nell’ambito del territorio della provincia di Brescia.
Tuttavia è facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta, che le operazioni di vinificazione siano effettuate anche nei territori delle province di Verona e Mantova, limitrofi alla provincia di Brescia.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano bianco 10,00% vol.
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano rosso e chiaretto 10,50% vol.
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano Groppello 11,50% vol.
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano superiore 11,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche costanti e leali, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche, fra cui la pratica della rifermentazione tipo “governo uso toscano” da effettuare con l’osservanza delle vigenti disposizioni, limitatamente per il vino a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano rosso”.
Per la produzione del vino a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano chiaretto”, la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione delle parti solide.
E’ ammessa la correzione con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata dal precedente art. 3 nella misura massima del 10% del volume al solo vino a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano rosso”.
La DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” può essere utilizzata per designare il vino “spumante rosato o rosé” ottenuto con mosti o vini base provenienti dai vigneti di cui all’art 2, che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione ed utilizzando metodi di rifermentazione naturale atti a produrre la tipologia “brut o extra brut”.
Le operazioni di spumantizzazione debbono avvenire nell’ambito del territorio delle province di Brescia e Verona.
Le uve destinate alla produzione del vino base per la produzione della tipologia “spumante naturale”, in deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,50% vol.
In tal caso devono essere oggetto di specifica denuncia da parte dei produttori e possono essere destinate solo alla produzione della tipologia “spumante rosato o rosé” della DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano”.
Art 6
 I vini della DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli, brillante;
profumo: delicato, caratteristico, talvolta leggermente aromatico;
sapore: secco, delicatamente amarognolo, aromatico, vellutato con leggera
vena salina;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano rosso:
colore: rosso rubino intenso, brillante;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, caratteristico a fondo leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano chiaretto:
colore: rosato cerasuolo con riflessi rubini;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, morbido, con fondo neutro o leggermente amarognolo
che ricorda la mandorla amara;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano Groppello:
colore: rosso rubino, brillante;
profumo: vinoso, fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, sapido, gentile, con fondo leggermente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, il limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
 Il vino a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano superiore” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano superiore bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico, talvolta lievemente aromatico;
sapore: secco, delicatamente amarognolo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano superiore rosso:
colore: rosso rubino intenso con riflessi granata;
profumo: gradevole, etereo, fruttato;
sapore: asciutto, di medio corpo, a fondo leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano superiore chiaretto:
colore: rosato cerasuolo con riflessi rubino;
profumo: delicato, gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, morbido, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano Groppello superiore:
colore: rosso rubino con riflessi granata;
profumo: fruttato, etereo, persistente;
sapore: asciutto, morbido, sapido, con fondo lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;
Il vini a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” avente diritto alla menzione aggiuntiva “superiore” devono aver superato un periodo di invecchiamento minimo di:
un anno
a decorre dal 1° Gennaio successivo all’annata di produzione delle uve
Il vino a DOC Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano rosso”, imbottigliato prima del
31 Dicembre dell’anno di produzione delle uve
può essere designato in etichetta con il termine “novello” purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40% e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.
Il vino a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano rosso novello” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato;
sapore: asciutto, morbido, leggermente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;
Il vino a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano spumante rosato o rosé” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: rosato più o meno tenue;
profumo: fruttato, fragrante, delicato;
sapore: secco, morbido con fondo neutro o leggermente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo:
tipo extra brut 6,00 g/l;
tipo brut 15,00 g/l;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
Art 8
 Alla DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: scelto,fine, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.
L’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria per le tipologie “ superiore e novello” e per la DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano Groppello”.
L’indicazione del colore per la tipologia “spumante naturale” del vino a DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” deve essere effettuata utilizzando esclusivamente i termini “rosato o rosé”.
Art 9
 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punità a norma dell’art 28 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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