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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Garda Colli Mantovani” è riservata ai vini bianchi,
rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini soni i seguenti:
“Garda Colli Mantovani bianco”
“Garda Colli Mantovani rosato”
“Garda Colli Mantovani rosso”
“Garda Colli Mantovani Merlot”
“Garda Colli Mantovani Cabernet”
“Garda Colli Mantovani Chardonnay”
“Garda Colli Mantovani Pinot grigio”
“Garda Colli Mantovani Pinot bianco”
“Garda Colli Mantovani Sauvignon”
Art 2
La denominazione di origine controllata
“Garda Colli Mantovani” con la specifica bianco, rosso e
rosato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti, aventi nell’ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
“Garda Colli Mantovani bianco”
Garganega massimo 35%
Trebbiano toscano (di Soave, nostrano, giallo) massimo 35%
Chardonnay massimo 35%,
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti dai seguenti vitigni:
Sauvignon, Riesling renano, Riesling italico da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
“Garda Colli Mantovani rosso e rosato”
Merlot massimo 45%
Rondinella massimo 40%
Cabernet massimo 20%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti dai seguenti vitigni:
Sangiovese, Molinara (in loco denominata Rossanella),
Negrara trentina da soli o congiuntamente fino ad un massimo
del 15%.
La denominazione di origine controllata “Garda Colli
Mantovani” seguita da una delle seguenti specificazioni di
vitigno:
Merlot, Cabernet, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio,
Sauvignon
È riservata ai vini ottenuti da vigneti composti in ambito
aziendale da un minimo dell’ 85% dei corrispettivi vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le
uve di altri vitigni tradizionali, presenti in ambito
aziendale, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Mantova, a bacca di identico colore, non aromatici, nella
misura massima del 15%.
Alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata “Garda Colli Mantovani Cabernet” possono
concorrere i vitigni Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc da
soli o congiuntamente.
Art 3
La zona di produzione dei vini della denominazione di origine
“Garda Colli Mantovani”, con l’esclusione delle zone non
idonee, pedologicamente caratterizzate da scoscesiti,
esposizione sfavorevole, falda prossima alla superficie e
drenaggio lento, comprende in tutto o in parte i territori
dei comuni di:
Castiglione delle Stiviere Cavriana Monzambano
Ponti sul Mincio Solferino Volta Mantovana
Tale zona è così delimitata:
il limite di zona, partendo dall’incrocio fra il fiume
Mincio con il confine della provincia di Mantova in località
Villa (Ponti sul Mincio) segue, verso sud, il limite
provinciale fino all’intersezione con il canale Virgilio
(quota 69); segue detto canale fino alla località Molini
della Volta.
Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la
strada dei Molini e prosegue sulla strada che circoscrive la
valle e che passa a sud – ovest di Santa Maria Maddalena
immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana –
Cavriana (strada comunale della Malavia). Il limite segue
ora verso nord – ovest la suddetta strada toccando quota 57,
passando a nord dell’abitato di Foresto, quota 69, Tezze di
Sopra, Casa Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e
proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale
Alto Mantovano (ponte della Castagna Vizza) da dove
immettendosi sul canale dell’Alto Mantovano risale lo stesso
passando per l’abitato di Castiglione delle Stiviere finché
a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale.
Da tale punto il limite di zona, segue, dapprima verso est,
poi verso nord ed ancora verso est il limite di provincia
fino alla località Villa, punto di partenza.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione di vini a denominazione di origine
controllata “Garda Colli Mantovani” devono essere quelle
tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle
uve e al vino derivato le loro specifiche caratteristiche.
E’ vietata qualsiasi pratica di forzatura, E’ consentita
l’irrigazione di soccorso, per un massimo di due volte
all’anno, prima dell’invaiatura.
Le forme di allevamento ammesse sono il Guyot semplice e
doppio, il Casarsa e il G.D.C.
Le forme di allevamento consigliate nei nuovi impianti sono
il Guyot, La Cortina semplice e doppia e il Cordone
speronato.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità di
piantagione dovrà essere superiore a 3.000 ceppi per ettaro.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in
coltura specializzata, destinati alla produzione dei vini di
cui all’art. 2 e le rispettive rese massime di uva in vino
finito devono essere le seguenti:
“Garda Colli Mantovani Merlot” 12,0 tonn./ettaro 70%
“Garda Colli Mantovani Cabernet” 12,0 tonn./ettaro 70%
“Garda Colli Mantovani Chardonnay” 12,0 tonn./ettaro 70%
“Garda Colli Mantovani Pinot bianco” 12,0 tonn./ettaro 70%
“Garda Colli Mantovani Pinot grigio” 12,0 tonn./ettaro 70%
“Garda Colli Mantovani Sauvignon” 12,0 tonn./ettaro 70%
“Garda Colli Mantovani bianco” 13,0 tonn./ettaro 70%
“Garda Colli Mantovani rosso” 13,0 tonn./ettaro 70%
“Garda Colli Mantovani rosato” 13,0 tonn./ettaro 70%.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la
produzione massima per ettaro in coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto all’effettiva superficie
coperta dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini “Garda Colli Mantovani”
devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi
restando i
limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi,
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi; oltre tale valore decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%.
Qualora superi detto limite ma non il 75%, l’eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
La regione Lombardia, sentito il parere degli interessati,
con proprio decreto, può modificare di anno in anno, prima
della vendemmia, i limiti massimi di produzione delle uve
per ettaro per la produzione dei vini DOC “Garda Colli
Mantovani” inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare, ai sensi della legge n. 164/1992, dandone
comunicazione immediata al Ministero per le politiche
agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A.
di Mantova.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini “Garda Colli Mantovani” il seguente titolo
alcolometrico volumico naturale minimo:
“Garda Colli Mantovani Merlot” 10,50% vol.
“Garda Colli mantovani Cabernet” 10,50% vol.
“Garda Colli Mantovani Chardonnay” 10,00% vol.
“Garda Colli Mantovani Pinot bianco” 10,00% vol.
“Garda Colli Mantovani Pinot grigio” 10,00% vol.
“Garda Colli Mantovani Sauvignon” 10,00% vol.
“Garda Colli Mantovani bianco” 9,50% vol.
“Garda Colli Mantovani rosso” 9,50% vol.
“Garda Colli Mantovani rosato” 9,50% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell’interno della zona di produzione delimitata dall’art.
3, comma 1. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni
tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni
siano effettuate nell’intero territorio della provincia di
Mantova e nei comuni finitimi alla zona di produzione nelle
province di Verona e Brescia. Sono fatti salvi i diritti
acquisiti dalle aziende che possono dimostrare di aver
vinificato fuori zona per almeno cinque anni anteriormente
all’entrata in vigore del presente disciplinare.
E’ ammessa soltanto la correzione con mosti concentrati
prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti
all’albo dei vigneti della denominazione di origine
controllata “Garda Colli Mantovani” oppure con mosti
concentrati rettificati.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro peculiari caratteristiche.
Art 6
I vini “Garda Colli Mantovani” all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche.
“Garda Colli Mantovani Merlot”
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l’invecchiamento;
profumo: vinoso, intenso, caratteristico, delicato, etereo
se vecchio;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, giustamente tannico,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Garda Colli Mantovani Cabernet”
colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;
profumo: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, di corpo. Lievemente erbaceo,
giustamente
tannico, armonico e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Garda Colli Mantovani Chardonnay”
colore: paglierino;
profumo: fine, caratteristico, lievemente fruttato;
sapore: asciutto, fine, talvolta morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Garda Colli Mantovani Pinot grigio”
colore: dal giallo paglierino al ramato;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: vellutato, morbido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Garda Colli Mantovani Pinot bianco”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato e caratteristico;
sapore: pieno, morbido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Garda Colli Mantovani Sauvignon”
colore: giallo dorato chiaro;
profumo: delicato, tendente all’aromatico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Garda Colli Mantovani bianco”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Garda Colli Mantovani rosso”
colore: rosso rubino tendente al cerasuolo con
l’invecchiamento;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità Totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Garda Colli Mantovani rosato”
colore: rosato brillante;
profumo: delicato, fruttato, ricorda gli agrumi con
prevalenza di
cedro;
sapore: morbido, fresco con sentore di mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
E’ consentito l’uso in etichetta della specificazione
“Rubino” per il vino “Garda Colli Mantovani roso” e
“Chiaretto” per il vino “Garda Colli Mantovani rosato”.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazione di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini modificare con proprio decreto, per i vini
di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra
indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
I vini ad origine controllata “Garda Colli Mantovani”
possono essere conservati in recipienti di legno; in tal
caso possono presentare caratteristico sapore di legno.
Art 7
I vini “Garda Colli Mantovani rosso”, “Garda Colli Mantovani
Merlot”, “Garda Colli Mantovani Cabernet” con titolo
alcolometrico volumico naturale minimo: del 12,00% vol. e
sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai:
due anni, dei quali uno in legno
calcolati dal 1° novembre dell’annata di produzione delle
uve
possono portare in etichetta la specificazione aggiuntiva
“riserva”
Art 8
Nella presentazione e designazione dei vini
a denominazione di origine controllata “Garda Colli
Mantovani” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e
similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare
l’attività agricola dell’imbottigliatore quali viticoltore,
fattoria, podere, tenuta, cascina ed altri termini similari
sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie
in materia. Il termine “vigna” potrà essere impiegato in
etichetta ai sensi della legge n. 164/1992.
E’ obbligatorio riportare in etichetta la indicazione
dell’annata di produzione delle uve per i vini a DOC “Garda
Colli Mantovani” sui recipienti sino a 5 litri di capacità. |