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Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o
"Cortese di Gavi", già riconosciuta come denominazione di origine
controllata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno
1974, è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
"Gavi" o "Cortese di Gavi" tranquillo;
"Gavi" o "Cortese di Gavi" frizzante;
"Gavi" o "Cortese di Gavi" spumante.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o
"Cortese di Gavi" con la specificazione "tranquillo", "frizzante",
"spumante" è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti, presenti in ambito aziendale, composti dal solo vitigno
Cortese.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi", di cui all'art. 1, è così
delimitata: partendo dall'estremo punto nord, corrispondente con
l'incrocio fra la strada provinciale Novi Ligure-Gavi e la via
Egidio Raggio dell'abitato di Novi Ligure la linea di delimitazione
segue la via Egidio Raggio sino all'incrocio con la strada statale
n. 35-bis. Seguendo la strada statale n. 35-bis verso Serravalle
Scrivia attraversa l'abitato Serravalle Scrivia sino al bivio con la
provinciale Gavi- Serravalle Scrivia, quindi percorrendo detta
strada provinciale raggiunge la galleria nei pressi della cascina
Grilla. Dalla galleria in località cascina Grilla, il comprensorio è
delimitato dallo spartiacque sino al limite dei confini tra i comuni
di Gavi e Arquata Scrivia. Quindi la linea di delimitazione segue i
confini esterni dei comuni di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S.
Cristoforo, includendo nella zona di produzione l'intero territorio
di detti comuni. Seguendo il confine tra i comuni di S. Cristoforo e
Castelletto d'Orba, la linea di delimitazione attraversa la strada
provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba, sino a raggiungere il
confine di Capriata d'Orba. Segue quindi il confine tra i comuni di
Capriata d'Orba e Castelletto d'Orba ad incontrare nuovamente la
strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba. Percorrendo detta
strada la linea di delimitazione raggiunge il bivio per Francavilla
Bisio e proseguendo per la strada Capriata d'Orba-Francavilla
raggiunge l'abitato di Francavilla Bisio. Segue un breve tratto
della strada Francavilla Bisio-Basaluzzo sino al bivio con la strada
per Pasturana in località Madonnetta. Segue detta strada, verso
Pasturana, fino al ponte sul Rio Riasco; segue il corso di detto
Rio, verso monte, sino a raggiungere il ponte sulla strada
Tassarolo-Novi Ligure. Percorre quindi la strada Tassarolo-Novi
Ligure sino al bivio con la strada Gavi-Novi Ligure e
successivamente detta strada sino all'incrocio con la via Egidio
Raggio nell'abitato di Novi Ligure.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione di vini a denominazione di origine controllata e
garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" devono essere quelle
tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono
pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di
giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura
calcarea-argillosa-marnosa, con esclusione delle giaciture
pianeggianti ed umide di fondovalle. I sesti di impianto, le forme
di allevamento ed il sistema di potatura nei nuovi impianti devono
essere quelli tradizionali, e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino. I nuovi impianti ed i
reimpianti dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non
inferiore a 3.300. La resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in
coltura specializzata, destinati alla produzione dei vini di cui
all'art. I non deve essere superiore a 9,5 tonnellate. Fermo
restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto
all'effettiva superficie coperta dalla vite. Nelle annate favorevoli
i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei
vini a d.o.c.g. "Gavi" o "Cortese di Gavi" devono essere riportati
nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per
i quantitativi di cui al comma successivo, purchè la produzione
globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale valore
decade il diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino
finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo
limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla d.o.c.g. Oltre
il 75% decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto. La
Regione Piemonte, sentito il parere degli interessati, con proprio
decreto, può modificare di anno in anno, prima della vendemmia, il
limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione
dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o
"Cortese di Gavi" inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare, ai sensi della legge n. 164/1992, dandone
comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese
di Gavi" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50%
vol. per le tipologie tranquillo e frizzante, e di 9,00% vol. per la
tipologia spumante. Le partite di uve destinate alla
spumantizzazione dovranno costituire oggetto di separata
registrazione e denuncia.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" devono essere
effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata
dall'art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o
"Cortese di Gavi" all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Tipologia: tranquillo
aspetto: limpido;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
Tipologia frizzante
aspetto: limpido;
colore: paglierino più o meno tenue;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% voI.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
Tipologia spumante
aspetto: limpido;
colore: paglierino più o meno tenue;
spuma: fine e persistente;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, pieno, asciutto. gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
E' facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -
modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente
disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e
l'estratto secco netto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il
sapore del vino "Gavi" o "Cortese di Gavi", nella tipologia
"Tranquillo", può rivelare lieve sentore di legno.
Art. 7.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
"extra", "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' consentito
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito l'uso di
indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano
riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località, dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così
qualificati sono stati ottenuti, purchè nel rispetto delle normative
vigenti in materia. E' consentito l'uso di indicazioni
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne"
dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così
qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali
vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della
denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i
vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano
distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia
annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di
cantina. In sede di designazione, la indicazione del comune deve
figurare in etichetta e negli imballaggi al di sotto della dicitura
"denominazione di origine controllata e garantita", riportando
esclusivamente la dicitura "del comune di …"purchè il vino sia
imbottigliato nel Comune indicato. E' obbligatorio riportare in
etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per i
vini d.o.c.g. "Gavi" o "Cortese di Gavi" nelle tipologie
"tranquillo", "frizzante" e "spumante" elaborato con metodo Charmat.
Per il vino a d.o.c.g. "Gavi" o "Cortese di Gavi" spumante deve
essere indicata in etichetta l'annata di sboccatura, mentre resta
facoltativa l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.
Art. 8.
L'aumento del titolo alcolometrico volumico del mosto o del vino
nuovo ancora in fermentazione, destinato a produrre vini a d.o.c.g.
"Gavi" o "Cortese dl Gavi" deve essere ottenuto mediante mosto di
uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti della varietà Cortese
prodotte nella zona di cui all'art. 3, iscritti all'albo dei vigneti
della denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o
"Cortese di Gavi", o con mosto concentrato rettificato.
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