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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
GENAZZANO
D.O.C.

GENAZZANO
D.O.C.
D.M. 26/Giugno/1992


Art 1
 La deno0minazione di origine controllata “Genazzano” è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art 2
 I vini a DOC “Genazzano” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la percentuale varietale appresso indicata.
Genazzano bianco:
Malvasia di Candia dal 50 al 70%
Bellone e Bombino dal 10 al 30%
Trebbiano toscano, Pinot bianco ed altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per le province di Roma e Frosinone, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%
Genazzano rosso:
Sangiovese dal 70 al 90%
Cesanese dal 10 al 30%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per le province di Roma e Frosinone, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.

Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Genazzano” devono essere prodotte nella zona compresa nei territori amministrativi delle province di Roma e Frosinone appresso specificata.
Detta zona comprende per intero il territorio del comune di:
Genazzano
Ed in parte il territorio comunale di:
Olevano Romano San Vito Romano Cave
In provincia di Roma
E parte del territorio comunale di
Paliano
In provincia di Frosinone
ed è così delimitata:
da quota 247 sul fiume Sacco, in località Prato Vetto, il limite segue, in direzione sud-est, il confine comunale di Genazzano fino ad incrociare quello di Paliano per proseguire lungo questi, verso est, sino ad incrociare la strada che si immette sulla strada statale n 155 in prossimità del km 22,100 circa (corrispondente all’attuale km 52,700). Segue tale strada e successivamente quella statale per circa 100 metri in direzione est, piega quindi in direzione sud. Seguendo il sentiero che raggiunge quota 263 sulla strada per la località La Buffola.
Da quota 263 prosegue per la strada campestre in direzione sud-ovest fino a raggiungere Ponte Nuovo nella Valle Copiccia, per seguire poi verso sud- ovest il corso d’acqua sino a costeggiare, in località Polledrana, la strada all’altezza della quota 240 (fontana). Segue quindi tale strada in direzione nord-ovest che passa a sud delle mura San Paolo fino ad incrociare il confine di Genazzano in prossimità della quota 365. Prosegue lungo tale confine verso sud e successivamente nord-ovest fino ad incrociare il fosso di Santa Cristina sul confine di Cave, segue poi il corso d’acqua in direzione ovest, fino alla quota 247 e poi in direzione nord-ovest, la strada che costeggia ad ovest Colle Tocciano e ad est Colle
Cerreto passando per le quote 258, 299, 343 e da quest’ultima per una retta spezzata in direzione nord raggiunge quota 355 (Colle Empiano) e successivamente il km 15,000 sulla strada statale n 155 da dove prosegue verso nord in linea retta incrociando il confine comunale di Cave. Lungo questi verso nord-ovest, raggiunge quello di Genazzano che segue verso nord sino ad incrociare la strada per San Vito Romano al km 28,000. Lungo tale strada raggiunge il centro abitato di San Vito Romano, lo attraversa e da quota 308 prosegue in direzione nord-est, seguendo una spezzata che passa per le quote 591 e319 e sul prolungamento va ad incrociare il corso d’acqua che confluisce nel fosso di Olevano Romano e proseguendo lungo il corso d’acqua, che diviene fiume Sacco, raggiunge quota 247 sul confine di Genazzano da dove è iniziata la delimitazione.

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Genazzano” debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione all’Albo di cui all’art 15 della Legge n. 164 del 10/febbraio/1992, unicamente i vigneti ubicati in collina posti ad un’altimetria non superiore ai 600 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata ammessa nei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Genazzano” non deve essere superiore a:
Genazzano bianco 140 quintali/ettaro
Genazzano rosso 130 quintali/ettaro
La resa per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata ai suddetti limiti attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite inferiore di resa per ettaro, dandone immediata comunicazione al Ministero dell’Agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC “Genazzano” i titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
Genazzano bianco 10,00%
Genazzano rosso 10,50%

Art 5
 Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche solo in parte compresi nella zona delimitata.
Nella vinificazione sono ammesse tutte le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore a:
Genazzano bianco 70%
Genazzano rosso 65%
Qualora la resa superi tali limiti l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
E’ consentito produrre vino di tipologia “novello” sia “bianco che rosso”, nel rispetto della specifica normativa.

Art 6 I vini a DOC “Genazzano” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Genazzano bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, più o meno fruttato;
sapore: secco, sapido, fresco, armonico, vivace e talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 16,00 grammi/litro
Genazzano rosso:
colore: rosso rubino brillante, vivace, di media intensità:
profumo: vinoso, fruttato, fragrante, fresco e delicato;
sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace e amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 18,00 grammi/litro
E’ in facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
Alla DOC “Genazzano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
Sono altresì vietate indicazioni aggiuntive tipo vecchio, invecchiato e similari.
E’ consentita la specificazione “novello” per i vini a DOC “Genazzano” prodotti nel rispetto delle condizioni stabilite all’art 5, ultimo comma, del presente disciplinare.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal D.M. 22/aprile/1992.
Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti i vini a DOC “Genazzano” sono obbligatori l’indicazione delle annate di produzione delle uve e l’indicazione delle tipologie “secco, amabile.

Art 8
 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Genazzano” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli art. 28, 29, 30 e 31 della Legge n. 164 del 10/febbraio/1992.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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