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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
GIOIA DEL COLLE
D.O.C.

GIOIA DEL COLLE
D.O.C.
D.P.R. 11/MAGGIO/1987


Art 1
 La denominazione di origine controllata “Gioia del Colle” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, nelle seguenti tipologie:
Gioia del Colle bianco
Gioia del Colle rosso
Gioia del Colle rosato
Gioia del Colle Primitivo
Gioia del Colle Primitivo riserva
Gioia del Colle Aleatico
Gioia del Colle Aleatico riserva
Gioia del Colle Aleatico liquoroso
Gioia del Colle Aleatico liquoroso riserva

Art 2
 I vini a DOC “Gioia del Colle” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni:
“Gioia del Colle bianco”:
Trebbiano toscano dal 50 al 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari dal 30 al 50%.
“Gioia del Colle rosso e rosato:
Primitivo dal 50 al 60%
Montepulciano, Sangiovese, Negroamaro, Malvasia nera da soli o congiuntamente dal 40 al 50%.
con un limite massimo del 10% per la Malvasia nera.
“Gioia del Colle Primitivo”:
Primitivo al 100%
“Gioia del Colle Aleatico”
Aleatico minimo 85%
possono concorre alla produzione di detto vini i vitigni Negroamaro, Malvasia nera, Primitivo, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Art 3
 Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti comuni:
Acquaviva delle Fonti Adelfia Casamassima Cassano Murge
Castellana Grotte Conversano Gioia del Colle Grumo Appula
Noci Putignano Rutigliano Sammichele di Bari
Sannicardo di Bari Santeramo al Colle Turi
E parte del territorio amministrativo di
Altamura
con esclusione nell’interno di esso del territorio appartenente alla zona di produzione del vino a DOC “Gravina” di cui all’art 3 del D.P.R. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12/01/1983.

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Gioia del Colle” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOC “Gioia del Colle”, nei vigneti a coltura specializzata, non deve essere superiore a:
Gioia del Colle rosso e rosato 12,00 tonnellate/ettaro
Gioia del Colle bianco 13,00 tonnellate/ettaro
Gioia del Colle Primitivo 8,00 tonnellate/ettaro
Gioia del Colle Aleatico 8,00 tonnellate/ettaro
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al:
Gioia del Colle bianco 60%
Gioia del Colle rosato 60%
Gioia del Colle Primitivo 65%
Gioia del Colle Aleatico 65%
Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra indicati, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art 5
 Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delle uve, delimitata dal precedente art 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini a DOC “Gioia del Colle” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Gioia del Colle bianco 10,00% vol.
Gioia del Colle rosato 10,50% vol.
Gioia del Colle rosso 11,00% vol.
Gioia del Colle Primitivo 12,50% vol.
Gioia del Colle Aleatico 14,00% vol.
La destinazione delle uve alla produzione delle tipologie di cui sopra dovrà essere indicata all’atto della denuncia annuale di produzione effettuata ai sensi dell’art 8 del D.P.R. 24/Maggio/1967 n. 506.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Il residuo mosto delle uve destinate alla produzione della tipologia “rosato” non può essere utilizzato per la produzione della tipologia “rosso”.

Art 6
 I vini a DOC “Gioia del Colle” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Gioia del Colle bianco:
colore: giallo tendente al paglierino;
profumo: gradevole, con caratteristiche di fruttato, delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Gioia del Colle rosato:ù
colore: rosso rubino chiaro;
profumo: lievemente vinoso, fruttato se giovane;
sapore: asciutto, fresco, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimio: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
Gioia del Colle rosso:
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
Gioia del Colle Primitivo:
Gioia del Colle Primitivo riserva:
colore: rosso tendente al violaceo ed all’arancione con l’invecchiamento profumo: aroma leggero, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, pieno, armonico, tendente al vellutato con l’invecchiamento;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
Gioia del Colle Primitivo 13,00% vol.;
Gioia del Colle Primitivo riserva 14,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
Gioia del Colle Primitivo amabile:
colore: rosso tendente al violaceo;
profumo: aroma leggero, caratteristico;
sapore: abboccato o lievemente amabile, morbido e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
Gioia del Colle Aleatico dolce:
Gioia del Colle Aleatico dolce riserva:
colore: rosso granata più o meno intenso, con riflessi violacei, tendente
all’arancione con l’invecchiamento;
profumo: aroma delicato, caratteristico, si fa etereo con l’invecchiamento;
sapore: moderatamente dolce, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
Il vino a DOC “Gioia del Colle Aleatico” può essere elaborato nella tipologia “liquoroso” mediante alcolizzazione dei vini base o mosti rispondenti alle condizioni ed ai requisiti previste dal presente disciplinare di produzione per la tipologia “Aleatico”, lo stesso al momento dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Gioia del Colle Aleatico liquoroso dolce:
Gioia del Colle Aleatico liquoroso dolce riserva:
colore: rosso granata più o meno intenso con riflessi violacei tendente
all’aranciato con l’invecchiamento;
profumo: delicato, caratteristico, etereo con l’invecchiamento;
sapore: dolce, pieno, caldo, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto minimo.

Art 7
Il vino a DOC “Gioia del Colle Primitivo” ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
14,00% vol.
ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
14,00% vol.
dopo un periodo minimo di invecchiamento di:
due anni
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve
può portare in etichetta la qualifica “riserva”.
Il vino a DOC “Gioia del Colle Aleatico” non può essere immesso al consumo prima del
1° Marzo successivo all’annata di produzione delle uve
Il vino a DOC “Gioia del Colle Aleatico” anche nella tipologia “liquoroso” ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
15,00% vol.
e sia immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento minimo di:
due anni di cui almeno uno in botti di legno
a decorrere dal 1° Gennaio dell’anno successivo alla vendemmia delle uve per l’aleatico
alla data di alcolizzazione per la tipologia liquoroso
può portare in etichetta la qualifica “riserva”.

Art 8
 Alla DOC “Gioia del Colle” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: fine, extra, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ obbligatoria l’indicazione dei termini “amabile, dolce e liquoroso” per designare le corrispondenti tipologie dei vini a DOC “Gioia del Colle” aventi tali caratteristiche e, per le tipologie “riserva”, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganni l’acquirente, nonché
l’indicazione di nomi di aziende e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Art 9
 Chiunque produce, vende, pione in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Gioia del Colle” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1993.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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