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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
GOLFO DEI POETI LA SPEZIA
GOLFO DEI POETI I.G.T |
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GOLFO DEI POETI LA SPEZIA
GOLFO DEI POETI I.G.T
D.D. 16/Ottobre/2001 |
Art 1
L’indicazione geografica tipica “Golfo dei Poeti La Spezia o
Golfo dei Poeti” è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco
Bianco frizzante
Rosso
Rosso novello
Rosso frizzante
Rosato
Passito
Art 2
I vini di cui all’articolo 1 devono esser
ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: uno o più
vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di La
Spezia.
Art 3
La zona di produzione delle uve destinate alla
produzione dei vini ad IGT “Golfo dei Poeti La Spezia o
Golfo dei Poeti” ricade nella provincia di La Spezia e
comprende i terreni vocati alla coltivazione della vite
situati nell’intero territorio della provincia e comunque ad
una altitudine non superiore ai 500 metri slm.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 1 devono essere quelle normali della zona e
atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche
qualitative.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei, di
favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di
quelli eccessivamente umidi, insufficientemente soleggiati e
di pianura alluvionale.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti
sono quelli già usati nella zona: pergola a tetto
orizzontale, pergoletta a tetto inclinato, spalliera ad
archetto singolo o bilaterale, cordone speronato.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La regione Liguria può consentire diverse forme di
allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei
vigneti senza determinare effetti negativi sulle
caratteristiche delle uve.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro, in vigneti a
coltura specializzata, per tutte le tipologie di vitigno
atto a produrre vini ad IGT “Golfo dei Poeti La Spezia o
Golfo dei Poeti” non deve essere superiore a:
11,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Golfo dei
Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti” devono assicurare ai vini
i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti bianco 10,00%
vol.;
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti rosso 10,00% vol.;
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti rosato 10,00%
vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie
effettivamente coperta dalla vite.
Art 5
Le diverse tipologie previste all’articolo 1
devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie
e nazionali.
La tipologia rosato deve essere ottenuta con la
vinificazione in rosato delle uve rosse ovvero con la
vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche
ammostate separatamente.
La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione
carbonica di almeno il 35% delle uve.
La tipologia passito deve essere ottenuta con l’appassimento
delle uve dopo la raccolta su graticci e similari, in locali
idonei anche termo-idrocondizionati con ventilazione
forzata, fino a raggiungere un tenore alcolico totale di
almeno 15,00% vol.
La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale
aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per
ettaro, sono le seguenti:
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti bianco 80% 88,00
hl/ettaro;
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti rosso 80% 88,00
hl/ettaro;
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti rosato 80% 88,00
hl/ettaro;
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti passito 45%
49,50 hl/ettaro
Art 6
I vini a IGT “Golfo dei Poeti La Spezia o
Golfo dei Poeti” all’atto dell’immissione al consumo devono
avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti bianco 10,50%
vol.;
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti rosso 10,50% vol.;
Golfo dei Poeti La Spezia o Golf dei Poeti rosso novello
11,00% vol.;
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti rosato 10,50%
vol.;
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti passito 15,00%
vol.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione
dei vini di cui all’art 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e
similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle
del colore, del modo di elaborazione ed altre, purché
pertinenti ai vini di cui all’articolo 1.
Nell’etichettatura dei vini di cui all’articolo 1
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è
obbligatoria nel caso di recipienti di volume nominale fino
a 2,000 litri.
Art 8
I vini di cui all’articolo 1 possono essere
immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale
fino a 5,000 litri.
I vini di cui all’articolo 1 devono essere confezionati in
recipienti di vetro, sono ammesse bottiglie di forma renana,
bordolese, borgognotta, fiaschi ad uso toscano e dame.
La tappatura deve avvenire con tappo di sughero raso bocca.
Sono peraltro ammesse chiusure con tappo a vite per le
bottiglie di capacità nominale fino a 0,375 litri; per
fiaschi e le dame.
Non sono ammesse le chiusure con tappi a corona, capsule a
strappo o altre chiusure analoghe.
Art 9
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge
10/02/1992, n. 164, l’IGT “Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo
dei Poeti” può essere utilizzata come ricaduta per i vini
ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito
del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed
iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC “ Colline di
Levanto, Cinque Terre, Colli di Luni”, a condizione che i
vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle
tipologie di cui al presente disciplinare. |
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