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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
GOLFO DEI POETI LA SPEZIA
GOLFO DEI POETI I.G.T

GOLFO DEI POETI LA SPEZIA
GOLFO DEI POETI I.G.T
D.D. 16/Ottobre/2001


Art 1
L’indicazione geografica tipica “Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco
Bianco frizzante
Rosso
Rosso novello
Rosso frizzante
Rosato
Passito
Art 2
I vini di cui all’articolo 1 devono esser ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di La Spezia.
Art 3
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti” ricade nella provincia di La Spezia e comprende i terreni vocati alla coltivazione della vite situati nell’intero territorio della provincia e comunque ad una altitudine non superiore ai 500 metri slm.
Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche qualitative.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei, di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli eccessivamente umidi, insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona: pergola a tetto orizzontale, pergoletta a tetto inclinato, spalliera ad archetto singolo o bilaterale, cordone speronato.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La regione Liguria può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro, in vigneti a coltura specializzata, per tutte le tipologie di vitigno atto a produrre vini ad IGT “Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti” non deve essere superiore a:
11,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti” devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti bianco 10,00% vol.;
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti rosso 10,00% vol.;
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti rosato 10,00% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente coperta dalla vite.
Art 5
Le diverse tipologie previste all’articolo 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione in rosato delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.
La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 35% delle uve.
La tipologia passito deve essere ottenuta con l’appassimento delle uve dopo la raccolta su graticci e similari, in locali idonei anche termo-idrocondizionati con ventilazione forzata, fino a raggiungere un tenore alcolico totale di almeno 15,00% vol.
La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti bianco 80% 88,00 hl/ettaro;
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti rosso 80% 88,00 hl/ettaro;
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti rosato 80% 88,00 hl/ettaro;
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti passito 45% 49,50 hl/ettaro
Art 6
 I vini a IGT “Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti” all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti bianco 10,50% vol.;
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti rosso 10,50% vol.;
Golfo dei Poeti La Spezia o Golf dei Poeti rosso novello 11,00% vol.;
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti rosato 10,50% vol.;
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti passito 15,00% vol.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, del modo di elaborazione ed altre, purché pertinenti ai vini di cui all’articolo 1.
Nell’etichettatura dei vini di cui all’articolo 1 l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria nel caso di recipienti di volume nominale fino a 2,000 litri.
Art 8
 I vini di cui all’articolo 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5,000 litri.
I vini di cui all’articolo 1 devono essere confezionati in recipienti di vetro, sono ammesse bottiglie di forma renana, bordolese, borgognotta, fiaschi ad uso toscano e dame.
La tappatura deve avvenire con tappo di sughero raso bocca.
Sono peraltro ammesse chiusure con tappo a vite per le bottiglie di capacità nominale fino a 0,375 litri; per fiaschi e le dame.
Non sono ammesse le chiusure con tappi a corona, capsule a strappo o altre chiusure analoghe.
Art 9
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC “ Colline di Levanto, Cinque Terre, Colli di Luni”, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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