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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
GOLFO DEL TIGULLIO
 DOC

GOLFO DEL TIGULLIO
D.M. 1/SETTEMBRE/1997
Modificato D. D. 21/Aprile/2008
D.O.C.


Art 1
La denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio” è riservata ai vini bianchi, rossi, rosati, frizzanti, spumanti e se nel caso con nome del vitigno, che rispondono alle condizioni ed ai squisiti stabiliti nel preente disciplinare di produzione.

Art 2
I vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio” bianco, rosso e rosato devono essere ottenuti mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Golfo del Tigullio bianco”
Vermentino dal 20 al 70%,
Bianchetta Genovese dal 20 al 70%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca non aromatici, da soli o congiuntamente raccomandati e/o autorizzati in provincia di Genova fino ad un massimo del 40%.
“Golfo del Tigullio rosso e rosato”
Ciliegiolo dal 20 al 70%,
Dolcetto dal 20 al 70%,
possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici , da soli o congiuntamente raccomandati e/o autorizzati in provincia di Genova fino ad un massimo del 40%.
I vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio” con la menzione di uno dei seguenti vitigni:
Bianchetta Genovese
Vermentino
Ciliegiolo
Devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispettivi vitigni per almeno l’85%.
Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, da soli o congiuntamente raccomandati e/o autorizzati in provincia di Genova fino ad un massimo del 15%.
I vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio Moscato” e “Golfo del Tigullio Moscato passito” devono essere ottenuti da uve provenienti dal vitigno Moscato bianco per il 100%.
I vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio passito” devono essere ottenuti da uve bianche, da sole o congiuntamente, prodotte nella zona delimitata dal successivo
art. 3.

Sono ammesse anche le seguenti tipologie:
Novello (solo rosso)
Spumante (solo bianco)
Frizzante (bianco, rosso, rosato)
Passito (solo bianco)

Art 3
 Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio” devono essere prodotte nella zona della provincia di Genova geograficamente delimitata da:
La città di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova – Caselle, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant’Olcese, a ovest;
il mar Ligure da Genova fino al confine della provincia di La Spezia, a sud e sud – est;
i confini settentrionali dei comuni della provincia di Genova di:
Genova, Lavagna, Lumarzo, Neirone, Favale di Malvaro, Lorsica, Orero, San Colombano Certenoli, Borzonasca, a nord;
I confini orientali dei comuni della provincia di Genova di:
Borzonasca, Mezzanego, Né, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia;
Sono quindi compresi i seguenti comuni della provincia di Genova:
Per l’intero territorio:
Avegno Bargagli Bogliasco Borzonasca
Camogli Carasco Casarza Ligure Castiglione Chiavarese
Chiavari Cicagna Cogorno Ligure Lavagna
Favale di Malvaro Lavagna Leivi Lumarzo
Mezzanego Moneglia Né Neirone
Orero Pieve Ligure Portofino Rapallo
Recco San Colombano Certenoli Sestri Levante
Santa Margherita Ligure Sori Tribogna
Uscio Zoagli
Per parte del territorio:
Genova Lorsica Moconesi

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.
I nuovi impianti e i reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4.000.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso una volta all’anno, prima dell’invaiatura.
La resa massima delle uve per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio” non deve essere superiore a 9,0 tonn./ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio”devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia, può in relazione dell’andamento climatico ed altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. di Genova.
La resa massima delle uve fresche in vino finito (ad esclusione della tipologia passito) non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale indicata, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art 5
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. per le tipologie bianche con o senza indicazione del vitigno,
10,00% vol. per le tipologie rose e rosato con o senza indicazione del vitigno.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.
Nella vinificazione delle uve per i vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio bianco passito” e “Golfo del Tigullio Moscato passito” le stesse devono essere appassite su pianta o graticci o in locali idonei, con esclusione dell’aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino minimo di 260 grammi/litro e la resa massima di uva in vino finito deve non essere superiore al 50%.
E’ ammessa la pratica dell’arricchimento per tutte le tipologie ad esclusione della tipologia passito con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, con l’esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo della regione Liguria.
E’ consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti siano effettuate nell’ambito degli interi territori della regione Ligura e dlle regioni limitrofe.

Art 6
 I vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Golfo del Tigullio bianco”
“Golfo del Tigullio bianco frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno carico:
profumo: delicato, persistente;
sapore: secco sapido il tranquillo,
fresco e vivace il frizzante
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.;
“Golfo del Tigullio rosso”
“Golfo del Tigullio rosso frizzante”
“Golfo del Tigullio rosso novello”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: discretamente persistente con tenue vinosità;
sapore: asciutto, di medio corpo, con vena tannica il tranquillo
fruttato leggermente morbido il novello;
fresco e vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 21,00 gr/l.;
“Golfo dl Tigullio rosato”
“Golfo del Tigullio rosato frizzante”
colore: rosato;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: secco, fresco, armonico il tranquillo
vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 19,00 gr/l.;
“Golfo del Tigullio Bianchetta genovese”
“Golfo del Tigullio Bianchetta genovese frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: fine, delicato, discretamente persistente;
sapore: secco, sapido, pieno, caratteristico il tranquillo,
fresco e vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.;
“Golfo del Tigullio Moscato”
colore: giallo paglierino piuttosto carico, anche tendente al dorato;
profumo: aromatico, caratteristico di moscato;
sapore: dolce, sapido, di buona persistenza aromatica, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
alcol svolto: minimo 5,50%, massimo 7,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.;
“Golfo del Tigullio Vermentino”
“Golfo del Tigullio Vermentino frizzante”
colore: giallo paglierino anche con riflessi verdognoli;
profumo: caratteristico, delicato, fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico il tranquillo,
fresco e vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.;
“Golfo del Tigullio Ciliegiolo”
“Golfo del Tigullio Ciliegiolo frizzante”
“Golfo del Tigullio Ciliegiolo novello”
colore: da rosso cerasuolo a rosso rubino;
profumo: fruttato, intenso, persistente;
sapore: asciutto, sapido, armonico il tranquillo,
fresco e vivace il frizzante,
morbido e fruttato il novello;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 21,00 gr/l.;
“Golfo del Tigullio spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: fine, persistente;
sapore: secco, fresco, leggero ma persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.;
“Golfo del Tigullio passito”
colore: giallo oro più o meno carico;
profumo: ampio, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
alcol svolto minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 gr/l.;
“Golfo del Tigullio Moscato passito”
colore: giallo oro più o meno intenso;
profumo: intenso, complesso, caratteristico dell’uva moscato;
sapore: dolce, caldo, armonico, molto aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
alcol svolto minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 gr/l.;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
 I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio” di cui all’art. 2, possono utilizzare in etichetta l’indicazione “novello” secondo la vigente normativa per i vini novelli.
I vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio” con la pressione in bottiglia non superiore a 2,5 bar devono rispondere alla normativa dei vini “frizzanti” e devono recare in etichetta, dopo la designazione, la scritta vino frizzante o frizzante.
I vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio” con la menzione “passito” devono essere immessi al consumo dopo il:
1° novembre dell’anno successivo a quello della vendemmia.

Art 8
 Per i vini di cui all’art. 2 la designazione “Golfo del Tigullio” immediatamente seguita dalla dicitura denominazione di origine controllata, dovrà precedere in etichetta la specificazione relativa al vitigno.
Per i vini di cui all’art. 2 la specificazione del vitigno dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione “Golfo del Tigullio” e con lo stesso colore.
E’ vietato usare assieme alla denominazione di cui agli art. 1 e 2 qualsivoglia qualificazione aggiuntiva, non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
I vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio” immessi al consumo in contenitori di vetro di capacità nominale fino a litri 1,500 compresa, devono essere chiusi solo con tappo di sughero, ad eccezione delle capacità da 0,187 a 0,375 che possono essere chiuse anche con tappo metallico. Per ciò che concerne la presentazione, debbono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio, con l’esclusione del tappo a corona.
Per tutte le tipologie a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio” è obbligatoria in etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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