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Art 1
La denominazione di origine controllata “Gravina” è
riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Gravina” deve essere ottenuto dalle
uve della varietà di vitigni presenti nei vigneti nella proporzione
appresso indicata:
Malvasia del Chianti dal 40 al 65%;
Greco di tufo e Bianco d’Alessano da soli o congiuntamente dal 35 al
60%;
possono concorre alla produzione di detto vino le uve provenienti
dalle varietà di vitigni:
Bombino bianco, Trebbiano toscano e Verdeca, da sole o
congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.
Art 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione
che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di:
Gravina di Puglia Poggiorsini
e in parte il territorio dei comuni di:
Altamura Spinazzola
tutti in provincia di Bari.
Tale zona è così delimitata:
a sud – est del centro abitato di Spinazzola il limite segue in
direzione est la strada per masseria Santeramo e giunta alla quota
330 segue in direzione nord – est il sentiero che raggiunge la
strada per masseria Spada, seguendo questa attraversa la strada
ferrata (quota 393) e proseguendo passa per le quote 438, 441, 438,
426.
A quota 426 segue in direzione sud – est la strada per la località
Garagnone e prima di giungervi a quota 416 prosegue in direzione est
per una retta immaginaria che unisce quota 416 con la masseria
Calderoni; dalla masseria Calderoni segue in direzione sud – est la
strada che passando per le quote 452, 450, 451, 454, 469, va ad
incrociare in prossimità della quota 489 il confine comunale tra
Spinazzola e Poggiorsini, prosegue lungo questi in direzione nord –
est e a La Rocca incrocia il confine del comune di Gravina in
Puglia, prosegue lungo tale confine prima in direzione nord e poi
sud – est per lungo tratto fino a raggiungere la quota 487 a nord di
Monte Castiglione.
Da quota 487 verso sud – est segue una retta immaginaria che
raggiunge la masseria Calderoni quota (432) da dove prosegue verso
est lungo la strada che passa a sud della masseria Pallone e della
località Azzoriddo toccando le quote 417, 422, 414, 409, 402, 407
fino a raggiungere a quota 400 la strada per Altamura; prosegue
lungo questa in direzione sud – est fino alla stazione ferroviaria
di Altamura .
Dalla stazione di Altamura segue il tracciato della linea
ferroviaria a scartamento ridotto che inizialmente si dirige verso
Gravina di Puglia e che superata la località Pacciarella piega in
direzione sud – est costeggiando poi la strada statale di Matera (n.
99), sempre lungo tale strada ferrata raggiunge il confine di
provincia in località di Rienzo, prosegue quindi in direzione ovest
per il confine di provincia che discende verso sud fino a lambire la
masseria Miccolis e quindi proseguendo verso ovest lungo il confine
della provincia di Bari raggiunge in località Cucinella, lungo la
strada che costeggia il torrente Basentello (km 7,200), all’incrocio
con la strada che in direzione nord si immette nella strada statale
di Venosa (n. 168 al km 43,100) prosegue quindi dall’incrocio in
direzione nord lungo tale strada toccando le quote 391, 412, 441,
428 e raggiunta la strada statale di Venosa prosegue lungo questa
verso ovest per circa 400 metri, quindi segue per breve tratto in
direzione nord la strada per
il sottopassaggio ferroviario e poi la strada ferrata che in
direzione nord ed attraversando la località Gadone raggiunge a sud
il centro abitato di Spinazzola da dove è iniziata la delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Gravina” devono essere
quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a
conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualità.
Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione
all’albo previsto dall’art 10 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963,
i vigneti ubicati su terreni di natura eccessivamente argillosa e
con alto tenore di umidità e comunque non adatti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino a DOC
“Gravina”, nei vigneti in coltura specializzata, non deve essere
superiore a:
15,00 tonnellate/ettaro
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La regione Puglia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello previsto dal presente disciplinare di produzione,
dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata dal
precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito
che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei
comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di cui all’art
3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino DOC
Gravina” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Art 6
Il vino a DOC “Gravina” all’atto dell’immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino tendente al verdolino;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: secco o amabile, fresco, sapido, armonico, delicato,
talvolta
lievemente vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori residui:
tipo secco massimo: 4,00 g/l;
tipo amabile minimo/massimo: 4,00/20,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
lì’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
La DOC « Gravina », può essere utilizzata per
designare il vino “spumante naturale” ottenuto con mosti o vini che
rispondono ai requisiti previsti dal presente disciplinare di
produzione.
Le operazioni di elaborazione e di presa di spuma per la produzione
della DOC “Gravina spumante” devono essere effettuate in
stabilimenti situati nell’ambito della provincia di bari nel
rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia:
Il vino a DOC “Gravina spumante” all’atto dell’’immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno tenue;
profumo: fresco, delicato;
sapore: secco, o semisecco. Fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo:
tipo extra brut 6,00 g/l;
tipo brut 12,00 g/l;
tipo extra sec 20,00 g/l;
tipo sec 35,00 g/l;
tipo demisec 45,00 g/l; acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
Art 8
Per il vino a DOC “Gravina” non spumante che
abbiano un residuo zuccherino compreso tra i 4,00 e i 20,00 g/l è
obbligatorio riportare in etichetta la locuzione “amabile”, solo se
il vino ha un contenuto zuccherino inferiore a 4,00 g/l è permessa
la locuzione “secco o asciutto”.
Art 9
Alla DOC “Gravina” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato o similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
E’ altresì consentito l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione di cui
all’art 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il
vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Art 10
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Gravina” vino che non
risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del D.P.R.
n. 930 del 12/Luglio1963.
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