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Art 1
La denominazione di origine controllata “Greco di Bianco” è riservata al
vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Greco di Bianco” deve essere
ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti composti
dal vitigno:
Greco bianco minimo 95%
È ammessa la presenza nei vigneti di non più del 5% di altri vitigni
a bacca bianca, purché compresi tra quelli raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Reggio Calabria.
Art 3
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Greco di
Bianco” devono essere prodotte nel territorio amministrativo del
comune di:
Bianco
e in parte nel comune di:
Casignana
tutti nella provincia di Reggio Calabria.
Tale zona è così delimitata:
in prossimità della stazione ferroviaria di Ferruzzano, il limite
segue il confine del comune di Bianco in direzione ovest prima e
nord poi fino a raggiungere la quota 162; da qui continua per la
strada comunale Crocefisso, attraversa il vallone Crivina ed entra
nel comune di Casignana, quindi passa per le quote 142, 145, 140,
fino a raggiungere la quota 180 che rappresenta il punto di incrocio
con la mulattiera Serro Matteo; da detto incrocio scende per le
quote 176, 80, 75, 50 attraversando la mulattiera Serro Matteo e
toccando la sponda destra della fiumara Buonamico.
Da detto punto fiancheggia sulla destra della fiumara Buonamico fino
alla foce sul mare Jonio.
Segue la costa in direzione sud fino ad incrociare, poco prima della
stazione di Ferruzzano, il punto sul confine comunale di Bianco da
dove è iniziata la delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Greco di Bianco”, devono
essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire
alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC
“Greco di Bianco”, in vigneto a coltura specializzata, non deve
essere superiore a:
10,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata, attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve raccolte vengono poste su graticci al sole o in essiccatoi ad
aria forzata, subendo un appassimento che può determinare, il
relazione al contenuto zuccherino, una riduzione di peso delle uve
fino al 35%.
Al termine di questa operazione le uve vengono sottoposte a
pigiatura e torchiatura.
Las res massima dell’uva in vino finito pronto per il consumo non
deve essere superiore al 45%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso
l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’interno
della zona di produzione delle uve di cui all’art 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito
che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei
comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione
delle uve di cui all’art 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Greco di Bianco”
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
13,00% vol.;
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti o comunque atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
Il vino a DOC “Greco di Bianco” non può essere immesso al consumo
prima del:
1° Novembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
Art 6
Il vino a DOC “Greco di Bianco”, all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo tendente al dorato con eventuali riflessi ambrati;
profumo: alcolico, etereo, caratteristico:
sapore: amabile o dolce, morbido, caldo, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 30,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOC “Greco di Bianco” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociale e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione delle
uve di cui all’art 3 dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOC “Greco
di Bianco” può figurare l’indicazione dell’annata di produzione
delle uve.
Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Greco di Bianco” vino che
non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del D.P.R.
n. 930 del 12/Luglio/1963. |