Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita
"Greco di Tufo" è riservata ai vini che rispondono
alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
"Greco di Tufo";
"Greco di Tufo" spumante.
Articolo 2.
La denominazione di origine controllata e garantita
"Greco di Tufo" è riservata ai vini bianchi ottenuti
esclusivamente da uve di vitigni provenienti da vigneti,
aventi in ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Greco: minimo 85%;
Coda di Volpe bianca: massimo 15%.
Articolo 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Greco di Tufo" comprende
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni
della provincia di Avellino: Tufo, Altavilla Irpina,
Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro
Irpino, Santa Paolina e Torrioni.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Greco di Tufo" devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a
conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare
idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti,
unicamente i vigneti collinari di buona esposizione.
Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non
sufficientemente, soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli
tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno
avere una forma di allevamento verticale, la densità di
impianto non potrà essere inferiore ai 2.500 ceppi per
ettaro.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita "Greco
di Tufo" non deve essere superiore alle 10 tonnellate.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la
resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà
essere calcolata rispetto a quella specializzata, in
rapporto all'effettiva superficie a vigneto. A tali limiti,
anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione
dovrà essere riportata, purché la stessa non superi di oltre
il 20% i limiti massimi sopra stabiliti.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Greco di Tufo" un titolo alcoolometrico volumico minimo
naturale dell'11,00% vol.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e di
elaborazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Greco di Tufo", devono essere
effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della
provincia di Avellino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 70%.
Oltre tale limite per tutta la produzione decade il diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita.
L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita "Greco
di Tufo" deve essere effettuato alle condizioni stabilite
dalle norme comunitarie e nazionali, fermo restando la resa
massima del 70% dell'uva in vino.
Il vino "Greco di Tufo" può essere elaborato nella
tipologia "spumante" con il metodo della rifermentazione
in bottiglia (metodo classico) purché affinato per
almeno 36 mesi in bottiglia a decorrere dal 1° novembre
dell'anno della vendemmia.
Articolo 6.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Greco di Tufo" all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Greco di Tufo":
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico;
sapore: fresco, secco, armonico;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 16,0 gl.
"Greco di Tufo Spumante":
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi
verdognoli o dorati;
odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore
di lievito;
sapore: sapido, fine e armonico, del tipo "extrabrut" o
del tipo "brut";
titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 12,00% vol;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra
indicati per acidità totale ed estratto non riduttore.
Articolo 7.
E' vietato usare assieme alla denominazione di
origine controllata e garantita "Greco di Tufo"
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, superiore, scelto, selezionato e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre
in inganno il consumatore.
E' consentito altresì, nel rispetto delle normative
vigenti, l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni, aree, zone e località, vigneti, poderi, tenute
e fattorie incluse nella zona di produzione e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie del vino o altri recipienti del vino
a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di
Tufo" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
Articolo 8.
E' consentita l'immissione al consumo del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Greco
di Tufo" esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti
di vetro di capacità non superiore ai 5 litri, muniti di
contrassegno di Stato.
I recipienti di cui al comma precedente, ad eccezione
della tipologia spumante, devono essere chiusi con tappo
raso bocca, di materiale al momento previsto dalla
normativa vigente, ad eccezione di quelli non superiori a
0,187 litri di capacità, per i quali è consentito l'uso di
dispositivo di chiusura a vite.