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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
D.P.R. 26 giugno 1974.
Riconoscimento della denominazione d'origine controllata del
vino
"Grignolino del Monferrato Casalese"
ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Grignolino del
Monferrato Casalese " è riservata al vino rosso che risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino "Grignolino del Monferrato Casalese" deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal
vitigno Grignolino.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti dal vitigno Freisa presenti nei vigneti fino a
un massimo del 10 %.
Articolo 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona del Monferrato
Casalese idonea a conseguire produzioni con caratteristiche
previste dal presente disciplinare di produzione.
Tale zona comprende i seguenti territori comunali della
provincia di Alessandria:
Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Camagna Monferrato,
Camino, Casale Monferrato (esclusa la parte sulla riva
sinistra del Po), Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto,
Cerrina Monferrato, Coniolo (esclusa la parte sulla riva
sinistra del Po), Conzano, Cuccaro Monferrato, Frassinello
Monferrato, Gabiano, Mombello Monferrato, Montecestino,
Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola,
Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato,
Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio
Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia,
Treville, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Grignolino del Monferrato Casalese"
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte
a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed orientamento adatti.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Grignolino del Monferrato Casalese" non deve essere
superiore a q.Ii 75 per ettaro di vigneto di coltura
specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 %
il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 60%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione definita nel precedente
art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che tali operazioni vengano
effettuate nell'intero territorio della provincia di
Alessandria ed è in facoltà del Ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste, su richieste delle aziende interessate, di
consentire le operazioni di vinificazione nei territori
delle province piemontesi confinanti con quella di
Alessandria a condizione che tale pratica sia già
tradizionalmente in uso presso le medesime aziende alla data
di entrata in vigore del presente disciplinare.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino "Grignolino del Monferrato Casalese" una gradazione
alcolica complessiva minima naturale di gradi 10.5.
Articolo 6.
Il vino "Grignolino del Monferrato Casalese" all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche;
-colore:rosso rubino chiaro, con tendenza all'arancione per
l'invecchiamento;
odore: profumo caratteristico e delicato;
- sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevole
amarognolo, con caratteristico retrogusto;
-gradazione complessiva minima: gradi 11 ; - acidità totale
minima: 5,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 19 per mille.
E' in facoltà del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi
"superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato",
"classico" e similari.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino
"Grignolino del Monferrato Casalese" può figurare
l'indicazione dell'annata di produzione purché veritiera e
documentabile.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona
delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto.
Articolo 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Grignolino del Monferrato Casalese" vini che
non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione, è punito a norma
dell'art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930 |