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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
GROTTINO DI ROCCANOVA
I.G.T.

GROTTINO DI ROCCANOVA
I.G.T.
D.D. 14/Marzo/2000


Art 1
 La indicazione geografica tipica “Grottino di Roccanova”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art 2
 La IGT “Grottino di Roccanova” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco amabile
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso novello
rosato
rosato amabile
rosato frizzante
I vini ad IGT “Grottino di Roccanova” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza.
I vini ad IGT “Grottino di Roccanova” con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza, fino ad un massimo del 15%.
La IGT “Grottino di Roccanova” con la specificazione di due vitigni raccomandati e/ o autorizzati per la provincia di Potenza, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per il 100% dai corrispondenti vitigni.

Art 3
 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Grottino di Roccanova”, comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Roccanova Castronuovo di Sant’Andrea Sant’Arcangelo
in provincia di Potenza.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Grottino di Roccanova” bianco, rosso e rosato non deve essere superiore a:
11,00 tonnellate/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Grottino di Roccanova” con la specificazione del nome del o dei vitigni, non deve essere superiore a:
10,00 tonnellate/ettaro
Nel caso di vigneti in coltura promiscua, la resa dovrà essere calcolata in riferimento alla effettiva superficie occupata dalle viti.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Grottino di Roccanova”, seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Grottino di Roccanova bianco 10,00% vol.;
Grottino di Roccanova rosso 10,50% vol.;
Grottino di Roccanova rosato 10,50% vol.;
Grottino di Roccanova passito 13,00% vol.

Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito che non deve essere superiore al 50%.
Per le uve destinate alla produzione della IGT “Grottino di Roccanova passito” è consentito un leggero appassimento, anche sulla pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino così ottenuto, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 13,00% vol.

Art 6
 I vini ad IGT “Grottino di Roccanova” anche con la specificazione del o dei nomi di vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Grottino di Roccanova rosso 11,00% vol.;
Grottino di Roccanova rosato e amabile 11,00% vol.;
Grottino di Roccanova novello 11,00% vol.;
Grottino di Roccanova bianco a amabile 10,50% vol.;
Grottino di Roccanova frizzante 10,50% vol.;
Grottino di Roccanova passito 14,00% vol.

Art 7
Alla IGT “Grottino di Roccanova” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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