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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
GROTTINO DI ROCCANOVA
I.G.T. |
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GROTTINO DI ROCCANOVA
I.G.T.
D.D. 14/Marzo/2000 |
Art 1
La indicazione geografica tipica “Grottino di
Roccanova”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Grottino di Roccanova” è riservata ai
seguenti vini:
bianco
bianco amabile
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso novello
rosato
rosato amabile
rosato frizzante
I vini ad IGT “Grottino di Roccanova” bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza.
I vini ad IGT “Grottino di Roccanova” con la specificazione di uno
dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Potenza, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti
vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Potenza, fino ad un massimo del 15%.
La IGT “Grottino di Roccanova” con la specificazione di due vitigni
raccomandati e/ o autorizzati per la provincia di Potenza, è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per il 100% dai corrispondenti vitigni.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Grottino
di Roccanova”, comprende l’intero territorio amministrativo dei
comuni di:
Roccanova Castronuovo di Sant’Andrea Sant’Arcangelo
in provincia di Potenza.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Grottino di
Roccanova” bianco, rosso e rosato non deve essere superiore a:
11,00 tonnellate/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Grottino di
Roccanova” con la specificazione del nome del o dei vitigni, non
deve essere superiore a:
10,00 tonnellate/ettaro
Nel caso di vigneti in coltura promiscua, la resa dovrà essere
calcolata in riferimento alla effettiva superficie occupata dalle
viti.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Grottino di
Roccanova”, seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare
ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Grottino di Roccanova bianco 10,00% vol.;
Grottino di Roccanova rosso 10,50% vol.;
Grottino di Roccanova rosato 10,50% vol.;
Grottino di Roccanova passito 13,00% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione
della tipologia passito che non deve essere superiore al 50%.
Per le uve destinate alla produzione della IGT “Grottino di
Roccanova passito” è consentito un leggero appassimento, anche sulla
pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino così ottenuto,
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 13,00% vol.
Art 6
I vini ad IGT “Grottino di Roccanova” anche con la
specificazione del o dei nomi di vitigno, all’atto dell’immissione
al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale
minimo di:
Grottino di Roccanova rosso 11,00% vol.;
Grottino di Roccanova rosato e amabile 11,00% vol.;
Grottino di Roccanova novello 11,00% vol.;
Grottino di Roccanova bianco a amabile 10,50% vol.;
Grottino di Roccanova frizzante 10,50% vol.;
Grottino di Roccanova passito 14,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Grottino di Roccanova” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente. |
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