Disciplinare di produzione dei vini ad
indicazione geografica tipica «Grottino di
Roccanova»
.Art.1.
L'indicazione geografica tipica, in sigla IG1,
«Grottino di Roccanova», accompagnata o meno
dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, viene riservata
aimosti ed ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art.2.
L'Indicazione geografica tipica «Grottino di
Roccanova», è riservata ai seguenti vini:
rossi, anche nella tipologia novello;
rosati, anche nelle tipologie frizzante ed
amabile;
bianchi, anche nelle tipologie frizzante,
amabile e passito.
I vini di cui al comma precedente, devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la pr6vincia di
Potenza.
L'Indicazione geografica tipica «Grottino di
Roccanova» con specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Potenza, è. riservata ai vini ottenuti,da uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, pér almeno l'85% del corrispondente
vitigno; in tal caso possono concorrere da sole
o con~iuntamente le uve di vitigni raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Potenza fino
ad un massimo del 15%.
Indicazione geografica tipica «Grottino di
Roccanova» con specificazione di due dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Potenza, è riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, per il 1000/o dai coz~rispondenti
vitigni.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per
l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad
essere designati con l'indicazione geografica
tipica «Grottino di Roccanova», comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni
di: Roccanova, Castronuovo di Sant'Andrea e di
Sant'Arcangelo ricadenti in provincia di
Potenza.
Art.4.
Le condizioni pedo-climatiche e di coltivazione
dei vigneti destinati alla produzione di mosti
e di vini di cui al precedente art. 2, devono
essere quelle tradizionali ed in uso nella zona.
La produzione massima di uva per ettaro di un
vigneto in coltura specializzata, nell'ambito
aziendale, non deve essere superiore per i mosti
cd i vini ad Indicazione geografica tipica
«Grottino di Roccanova» rossi, rosati e bianchi
a tonnellate 11; per i mosti ed i vini ad
Indicazione geografica tipica «Grottino di
Roccanova», e con specificazione del o dei
vitigni, a tonnellate 10. Nel caso di vigneti in
coltura promiscua, la resa dovrà essere
calcolata in riferimento alla effettiva
superficie occupata dalle viti. ‘ .
Le uve destinate alla produzione di mosti e vini
ad Indicazione geografica tipica «Grottino di
Roccanova» seguita o meno dal riferimento al o
ai vitigni devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,50 % per i vini rossi; I
10,50 % per i vini rosati;
10,00 % per i vini bianchi;
13,00 % per i vini bianchi passiti.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto
per il consumo, non deve essere superiore aI 75%
per tutti i tipi di vino ed al 50% per
il passito.
Per la produzione della tipologia passito, le
uve devono essere sottoposte all'appassimento
sulla pianta o dopo la raccolta, fino ad
assicurare al vino così ottenuto, un titolo
alcolonietrico volumico minimo naturale dcl 13%.
Art. 6.
1 vini ad Indicazione geografica tipica
«Grottino di Roccanova», anche con
specificazione del nome o dei vitigni, all'atto
dell'immissione al consumo devono avere i
seguenti titoli alcolometrici totali minimi:
«Grottino di Roccanova» rosso 11%;
«Grottino di Roccanova» rosato ed amabile 11,0%;
«Grottino di Roccanova» novello 11,0%;
«Grottino di Roccanova» frizzante ed amabile
10.5%;
«Grottino di Roccanova» bianco 10.5%;
«Grottino di Roccanova» passito 14,0%.
Art. 7.
Alla Indicazione geografica tipica «Grottino di
Roccanova» e vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione ivi compresi
gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato,
superiore e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privati purché non abbiano significati
laudativi e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.