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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
GUARDIA SANFRAMONDI
GUARDIOLO
D.O.C.

GUARDIA SANFRAMONDI
GUARDIOLO
D.O.C.
D.M. 2/AGOSTO/1993
Modificato D.D. 16/Aprile/2002

Art 1
 La denominazione di origine controllata “Guardia Sanframondi O Guardiolo” è riservata ai vini:
Bianco
Rosso
Rosato
Falanghina
Aglianico
Spumante
Che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2
 I vini a DOC “Guardia Sanframondi” o “Guardiolo” devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, in ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:
“Guardia Sanframondi o Guardiolo bianco”
Malvasia bianca di Candia dal 50 al 70%
Falanghina dal 20 al 30%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Falanghina”
Falanghina minimo 90%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
“Guarda Sanframondi o Guardiolo rosso e rosato”
Sangiovese minimo 80%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Aglianico”
Aglianico minimo 90%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%
“Guardia Sanframondi o Guardiolo spumante”
Falanghina minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.

Art 3
 La zona di produzione delle uve comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Guardia Sanframondi San Lorenzo Maggiore San Lupo
Castelvenere
Tutti in provincia di Benevento.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Guardia Sanframondi o Guardiolo” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono, pertanto, da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione all’Albo, unicamente i vigneti collinari ben esposti, impiantati su terreni di natura argillosa – calcarea, o di medio impasto, di altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m.
Sono comunque esclusi quelli di fondovalle o messi a dimora su terreni particolarmente umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o suggeriti dagli organi tecnici competenti e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Per i nuovi impianti e i reimpianti il sistema di allevamento da praticare è prevalentemente la spalliera o la controspalliera.
E’ vietata ogni pratica di forzatura, mentre è ammessa l’irrigazione come pratica di soccorso.
La resa massima di uva per la produzione dei vini a DOC “Guardia Sanframondi o Guardiolo”, per ettaro di vigneto in coltura specializzata, non deve essere superiore a:
“Guardia Sanframondi o Guardiolo bianco” 12,00 tonn/ettaro
“Guardia Sanframondi o Guardiolo spumante” 12,00 tonn/ettaro
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Falanghina” 12,00 tonn/ettaro
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosso e rosato” 10,00 tonn/ettaro
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Aglianico” 10,00 tonn/ettaro
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
La regione Campania può modificare dette rese ai sensi dell’art. 10 della Legge 10/02/1992, n. 164.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Guardia Sanframondi o Guardiolo bianco” 10,50% vol.
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosato” 10,50% vol.
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Falanghina” 10,50% vol.
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosso” 11,00% vol.
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Aglianico” 11,00% vol.
“Guardia Sanframondi o Guardiolo spumante” 9,50% vol.
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosso riserva” 12,00% vol.
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Aglianico riserva” 12,00% vol.

Art 5
 Le operazioni di vinificazione compresi la presa di spuma e l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate entro i limiti territoriali della zona di produzione di cui all’art.3.
Tuttavia il Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su conforme parere della regione Campania, può autorizzare dette operazioni anche al di fuori della zona di produzione di cui all’art. 3, purché all’interno della provincia di Benevento e quando sia dimostrato che la vinificazione di uve provenienti dalla zona di produzione stessa sia stata effettuata già prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al:
“Guardia Sanframondi o Guardiolo bianco” 70%
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Falanghina” 70%
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosso” 70%
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Aglianico” 70%
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosato” 65% ”Guardia Sanframondi o Guardiolo spumante” 70%
La eventuale eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
I vini a DOC:
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosso riserva”
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Aglianico riserva”
devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno:
due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno
a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve

Art 6
 I vini a DOC “Guardia Sanframondi o Guardiolo”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Guardia Sanframondi o Guardiolo bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Falanghina”
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, lievemente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, con sfumature di fruttato;
sapore: asciutto, giustamente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,00 g/l;
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosso riserva”
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata;
profumo: vinoso, etereo, intenso;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,00 g/l;
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosso novello”
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al violaceo;
profumo: delicato, fruttato, persistente;
sapore: asciutto, anche morbido, fruttato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,00 g/l;
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Aglianico”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, caratteristico, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,00 g/l;
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Aglianico riserva”
colore: rosso rubino più o meno carico, tendente al granata;
profumo: vinoso, etereo, persistente;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,00 g/l;
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosato”
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato;
sapore: asciutto, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Guardia Sanframondi o Guardiolo spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino, tenue;
profumo: caratteristico, gradevole, fragrante;
sapore: secco, fresco, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
La DOC “Guardia Sanframondi o Guardiolo rosso” può essere utilizzata per designare il vino “novello” ottenuto con uve che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini novelli.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Guardia Sanframondi o Guardiolo” il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensione non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.
In sede di designazione la specificazione di tipologia “riserva” deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata” e pertanto non può essere intercalata tra quest’ultima dicitura e la DOC “Guardia Sanframondi o Guardiolo”.
In ogni caso tale specificazione deve figurare in caratteri di dimensione non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Guardia Sanframondi o Guardiolo” della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Guardia Sanframondi o Guardiolo” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, podere, tenuta, fattoria, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22/04/1992.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a DOC “Guardia Sanframondi o Guardiolo” deve figurare sempre l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, tale indicazione è facoltativa per il tipo spumante.

Art 8
 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Guardia Sanframondi o Guardiolo” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della Legge 10/02/1992, n. 164.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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