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Art 1
La denominazione di origine controllata “Guardia
Sanframondi O Guardiolo” è riservata ai vini:
Bianco
Rosso
Rosato
Falanghina
Aglianico
Spumante
Che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Guardia Sanframondi” o “Guardiolo”
devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle
uve prodotte nella zona delimitata nel successivo art. 3 e
provenienti da vigneti che, in ambito aziendale, abbiano le seguenti
composizioni ampelografiche:
“Guardia Sanframondi o Guardiolo bianco”
Malvasia bianca di Candia dal 50 al 70%
Falanghina dal 20 al 30%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Benevento, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 10%
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Falanghina”
Falanghina minimo 90%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Benevento, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 10%.
“Guarda Sanframondi o Guardiolo rosso e rosato”
Sangiovese minimo 80%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Benevento, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 20%.
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Aglianico”
Aglianico minimo 90%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Benevento, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 10%
“Guardia Sanframondi o Guardiolo spumante”
Falanghina minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Benevento, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 30%.
Art 3
La zona di produzione delle uve comprende l’intero
territorio amministrativo dei comuni di:
Guardia Sanframondi San Lorenzo Maggiore San Lupo
Castelvenere
Tutti in provincia di Benevento.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Guardia Sanframondi o
Guardiolo” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono, pertanto, da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione
all’Albo, unicamente i vigneti collinari ben esposti, impiantati su
terreni di natura argillosa – calcarea, o di medio impasto, di
altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m.
Sono comunque esclusi quelli di fondovalle o messi a dimora su
terreni particolarmente umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o suggeriti dagli
organi tecnici competenti e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini.
Per i nuovi impianti e i reimpianti il sistema di allevamento da
praticare è prevalentemente la spalliera o la controspalliera.
E’ vietata ogni pratica di forzatura, mentre è ammessa l’irrigazione
come pratica di soccorso.
La resa massima di uva per la produzione dei vini a DOC “Guardia
Sanframondi o Guardiolo”, per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, non deve essere superiore a:
“Guardia Sanframondi o Guardiolo bianco” 12,00 tonn/ettaro
“Guardia Sanframondi o Guardiolo spumante” 12,00 tonn/ettaro
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Falanghina” 12,00 tonn/ettaro
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosso e rosato” 10,00 tonn/ettaro
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Aglianico” 10,00 tonn/ettaro
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
La regione Campania può modificare dette rese ai sensi dell’art. 10
della Legge 10/02/1992, n. 164.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla
vite.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Guardia Sanframondi o Guardiolo bianco” 10,50% vol.
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosato” 10,50% vol.
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Falanghina” 10,50% vol.
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosso” 11,00% vol.
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Aglianico” 11,00% vol.
“Guardia Sanframondi o Guardiolo spumante” 9,50% vol.
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosso riserva” 12,00% vol.
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Aglianico riserva” 12,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione compresi la presa di
spuma e l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate
entro i limiti territoriali della zona di produzione di cui
all’art.3.
Tuttavia il Ministero per le politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, su conforme parere della regione Campania, può autorizzare
dette operazioni anche al di fuori della zona di produzione di cui
all’art. 3, purché all’interno della provincia di Benevento e quando
sia dimostrato che la vinificazione di uve provenienti dalla zona di
produzione stessa sia stata effettuata già prima dell’entrata in
vigore del presente disciplinare di produzione.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore
al:
“Guardia Sanframondi o Guardiolo bianco” 70%
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Falanghina” 70%
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosso” 70%
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Aglianico” 70%
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosato” 65% ”Guardia Sanframondi o
Guardiolo spumante” 70%
La eventuale eccedenza non avrà diritto alla denominazione di
origine controllata.
I vini a DOC:
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosso riserva”
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Aglianico riserva”
devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno:
due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno
a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve
Art 6
I vini a DOC “Guardia Sanframondi o Guardiolo”,
all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Guardia Sanframondi o Guardiolo bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Falanghina”
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, lievemente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, con sfumature di fruttato;
sapore: asciutto, giustamente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,00 g/l;
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosso riserva”
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata;
profumo: vinoso, etereo, intenso;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,00 g/l;
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosso novello”
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al violaceo;
profumo: delicato, fruttato, persistente;
sapore: asciutto, anche morbido, fruttato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,00 g/l;
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Aglianico”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, caratteristico, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,00 g/l;
“Guardia Sanframondi o Guardiolo Aglianico riserva”
colore: rosso rubino più o meno carico, tendente al granata;
profumo: vinoso, etereo, persistente;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,00 g/l;
“Guardia Sanframondi o Guardiolo rosato”
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato;
sapore: asciutto, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Guardia Sanframondi o Guardiolo spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino, tenue;
profumo: caratteristico, gradevole, fragrante;
sapore: secco, fresco, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
La DOC “Guardia Sanframondi o Guardiolo rosso” può essere utilizzata
per designare il vino “novello” ottenuto con uve che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini
novelli.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC
“Guardia Sanframondi o Guardiolo” il nome del vitigno deve figurare
in etichetta in caratteri di dimensione non superiori a quelli
utilizzati per la denominazione di origine.
In sede di designazione la specificazione di tipologia “riserva”
deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura “denominazione
di origine controllata” e pertanto non può essere intercalata tra
quest’ultima dicitura e la DOC “Guardia Sanframondi o Guardiolo”.
In ogni caso tale specificazione deve figurare in caratteri di
dimensione non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Guardia
Sanframondi o Guardiolo” della stessa evidenza e riportati sulla
medesima base colorimetrica.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Guardia
Sanframondi o Guardiolo” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, podere, tenuta, fattoria,
cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale
22/04/1992.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a DOC “Guardia
Sanframondi o Guardiolo” deve figurare sempre l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve, tale indicazione è facoltativa
per il tipo spumante.
Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Guardia Sanframondi o
Guardiolo” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli
28, 29, 30 e 31 della Legge 10/02/1992, n. 164. |