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Art 1
La denominazione di origine controllata “Ischia” è riservata ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Ischia” devono essere ottenuti dalle uve provenienti
da vigneti che, nell’ambito aziendale, abbiano le seguenti
composizioni ampelografiche:
“Ischia bianco” anche superiore o spumante
Forastera dal 45 al 70%
Biancolella dal 30 al 55%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Napoli, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 15%.
“Ischia rosso”
Guarnaccia dal 40 al 50%
Piedirosso (Per „e Palummo) dal 40 al 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa, no aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Napoli, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 15%
“Ischia Forastera”
Forastera minimo 85%
“Ischia Biancolella”
Biancolella minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Napoli, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 15%.
“Ischia Piedirosso o Per „e Palummo” anche passito
Piedirosso (localmente detto Per „e Palummo minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Napoli, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 15%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Ischia” devono
essere prodotte nel territorio della:
Isola di Ischia
Provincia di Napoli
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a DOC “Ischia” devono essere quelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati
le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati
in terreni di favorevole esposizione, derivati da rocce di origine
vulcanica, sciolti, ben provvisti di scheletro, con notevole
contenuto di pomice, poveri di carbonato di calcio, non molto dotati
o scarsi di sostanza organica, abbastanza ricchi di anidride
fosforica e potassio.
Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e quelli non
sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati nell’isola.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a d.o.c. “Ischia” non deve
essere superiore a:
“Ischia bianco e bianco superiore” 10,00 tonn/ettaro
“Ischia Forastera” 10,00 tonn/ettaro
“Ischia Biancolella” 10,00 tonn/ettaro
“Ischia rosso” 9,00 tonn/ettaro
“Ischia Piedirosso o Per „e Palummo” 9,00 tonn/ettaro
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro
di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto
al numero di viti esistenti ed alla loro produzione unitaria per
ceppo, che non dovrà essere superiore a:
3,000 kg/ceppo.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovrà essere riportata, attraverso un’accurata cernita
delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti
massimi sopra indicati.
La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazione
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di
coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di
produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente
disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al
Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. di
Napoli.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
d.o.c. “Ischia” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Ischia bianco” 10,00% vol.
“Ischia Biancolella” 10,00% vol.
“Ischia Forastera” 10,00% vol.
“Ischia bianco superiore” 11,00% vol.
“Ischia rosso” 10,50% vol.
“Ischia Piedirosso o Per „e Palummo” 10,50% vol.
Ai fini della vinificazione delle tipologie “superiore” e “passito”
le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale
e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la
destinazione delle ve medesime.
Art 5
Le operazioni di vinificazione e di affinamento in bottiglia, nonché
di spumantizzazione devono essere effettuate nell’ambito
territoriale dell’isola di Ischia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito per la produzione dei vini a
d.o.c. “Ischia” non deve essere superiore al 70%.
Per la tipologia “Ischia Piedirosso o Per „e Palummo passito” tale
resa non deve essere superiore al 40%.
Ai fini della vinificazione della suddetta tipologia “passito” le
uve devono essere sottoposte, in tutto o in parte, sulla pianta o
dopo la raccolta, al tradizionale conveniente appassimento fino a
raggiungere un titolo alcolometrico volumico naturale di:
14,50% vol.
In tal caso è escluso qualsiasi aumento della gradazione alcolica
complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o l’impiego
di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.
Art 6
I vini a DOC Ischia”, all’atto dell’immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Ischia bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: secco, di giusto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Ischia bianco superiore”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: secco, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Ischia Biancolella”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Ischia Forastera”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Ischia bianco spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più op meno carico;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Ischia rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso;
sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Ischia Piedirosso o Per „e Palummo”
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Ischia Piedirosso o Per „e Palummo passito”
colore: rosso rubino tendente al mattone;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: amabile, di corpo, caratteristico, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,0 g/l;
I vini a DOC “Ischia bianco” e “Ischia bianco superiore” prima
dell’immissione al consumo devono subire un affinamento in bottiglia
di almeno:
30 giorni.
Il vino a DOC “Ischia rosso” prima dell’immissione al consumo deve
subire un affinamento in bottiglia di almeno:
90 giorni:
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati, per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella designazione dei vini a DOC “Ischia” il nome del vitigno deve
figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la denominazione di origine.
In sede di designazione le specificazioni di tipologia “superiore” e
“passito” devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura
“denominazione di origine controllata” e pertanto non possono essere
intercalati tra quest’ultima e la d.o.c. “Ischia”.
In ogni caso tali specificazioni devono figurare in caratteri di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Ischia”,
della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
E’ vietato usare assieme alla DOC “Ischia” qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricole
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, tenuta, podere, fattoria,
cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento ad unità amministrative,
frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto,
alle condizioni del decreto ministeriale 22/04/1992.
Sulle bottiglie per l’immissione al consumo e sugli altri recipienti
per la commercializzazione intermedia contenenti i vini a DOC
“Ischia”, nonché sui relativi documenti di accompagnamento, deve
figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve veritiera
e documentabile.
Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo con la DOC “Ischia” vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della
Legge 10/02/1994, n. 164. |