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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
"ISCHIA"
DOC

ISCHIA
D.M. 31/LUGLIO/1993
Modificato il 30/ottobre/1995
D.O.C.

Art 1
La denominazione di origine controllata “Ischia” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2
I vini a DOC “Ischia” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che, nell’ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:
“Ischia bianco” anche superiore o spumante
Forastera dal 45 al 70%
Biancolella dal 30 al 55%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
“Ischia rosso”
Guarnaccia dal 40 al 50%
Piedirosso (Per „e Palummo) dal 40 al 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, no aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%
“Ischia Forastera”
Forastera minimo 85%
“Ischia Biancolella”
Biancolella minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
“Ischia Piedirosso o Per „e Palummo” anche passito
Piedirosso (localmente detto Per „e Palummo minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Ischia” devono essere prodotte nel territorio della:
Isola di Ischia
Provincia di Napoli

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Ischia” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole esposizione, derivati da rocce di origine vulcanica, sciolti, ben provvisti di scheletro, con notevole contenuto di pomice, poveri di carbonato di calcio, non molto dotati o scarsi di sostanza organica, abbastanza ricchi di anidride fosforica e potassio.
Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e quelli non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nell’isola.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a d.o.c. “Ischia” non deve essere superiore a:
“Ischia bianco e bianco superiore” 10,00 tonn/ettaro
“Ischia Forastera” 10,00 tonn/ettaro
“Ischia Biancolella” 10,00 tonn/ettaro
“Ischia rosso” 9,00 tonn/ettaro
“Ischia Piedirosso o Per „e Palummo” 9,00 tonn/ettaro
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione unitaria per ceppo, che non dovrà essere superiore a:
3,000 kg/ceppo.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti massimi sopra indicati.
La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazione di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. di Napoli.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a d.o.c. “Ischia” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Ischia bianco” 10,00% vol.
“Ischia Biancolella” 10,00% vol.
“Ischia Forastera” 10,00% vol.
“Ischia bianco superiore” 11,00% vol.
“Ischia rosso” 10,50% vol.
“Ischia Piedirosso o Per „e Palummo” 10,50% vol.
Ai fini della vinificazione delle tipologie “superiore” e “passito” le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle ve medesime.

Art 5
Le operazioni di vinificazione e di affinamento in bottiglia, nonché di spumantizzazione devono essere effettuate nell’ambito territoriale dell’isola di Ischia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito per la produzione dei vini a d.o.c. “Ischia” non deve essere superiore al 70%.
Per la tipologia “Ischia Piedirosso o Per „e Palummo passito” tale resa non deve essere superiore al 40%.
Ai fini della vinificazione della suddetta tipologia “passito” le uve devono essere sottoposte, in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, al tradizionale conveniente appassimento fino a raggiungere un titolo alcolometrico volumico naturale di:
14,50% vol.
In tal caso è escluso qualsiasi aumento della gradazione alcolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o l’impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Art 6
I vini a DOC Ischia”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Ischia bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: secco, di giusto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Ischia bianco superiore”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: secco, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Ischia Biancolella”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Ischia Forastera”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Ischia bianco spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più op meno carico;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Ischia rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso;
sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Ischia Piedirosso o Per „e Palummo”
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Ischia Piedirosso o Per „e Palummo passito”
colore: rosso rubino tendente al mattone;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: amabile, di corpo, caratteristico, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,0 g/l;
I vini a DOC “Ischia bianco” e “Ischia bianco superiore” prima dell’immissione al consumo devono subire un affinamento in bottiglia di almeno:
30 giorni.
Il vino a DOC “Ischia rosso” prima dell’immissione al consumo deve subire un affinamento in bottiglia di almeno:
90 giorni:
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati, per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
Nella designazione dei vini a DOC “Ischia” il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.
In sede di designazione le specificazioni di tipologia “superiore” e “passito” devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata” e pertanto non possono essere intercalati tra quest’ultima e la d.o.c. “Ischia”.
In ogni caso tali specificazioni devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Ischia”, della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
E’ vietato usare assieme alla DOC “Ischia” qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricole dell’imbottigliatore quali: viticoltore, tenuta, podere, fattoria, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni del decreto ministeriale 22/04/1992.
Sulle bottiglie per l’immissione al consumo e sugli altri recipienti per la commercializzazione intermedia contenenti i vini a DOC “Ischia”, nonché sui relativi documenti di accompagnamento, deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve veritiera e documentabile.

Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Ischia” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della Legge 10/02/1994, n. 164.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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