Articolo 1
L'indicazione geografica tipica "Isola dei
Nuraghi", accompagnata o meno dalle
specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti
e ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti in appresso indicati.
Articolo 2
L'indicazione geografica tipica "Isola dei
Nuraghi" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e
novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante .
I vini a indicazione geografica tipica "Isola
dei Nuraghi" bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti nell'ambito aziendale, da uno o più
vitigni raccomandati e/o autorizzati per le
rispettive province di cui all'articolo 3, a
bacca di colore corrispondente.
L'indicazione geografica tipica "Isola dei
Nuraghi", con la specificazione di uno dei
vitigni (Divieto riferimento vitigno Tocai, Dm.
26 febbraio 1998, pag. 1738) raccomandati e/o
autorizzati nelle rispettive province di
produzione con l'esclusione dei vitigni Cannonau,
Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato,
Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per
almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente,
alla produzione dei mosti e vini sopra indicati,
le uve dei vitigni a bacca di colore analogo,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per
le corrispondenti province, fino a un massimo
del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica "Isola
dei Nuraghi" con la specificazione di uno dei
vitigni di cui al presente articolo, possono
essere prodotti anche nelle tipologie frizzante,
nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a
bacca rossa.
Articolo 3
La zona di produzione delle uve per
l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere
designati con l'indicazione geografica tipica
"Isola dei Nuraghi" comprende l'intero
territorio amministrativo delle province di
Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di
cui all'articolo 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di
vigneto in coltura specializzata, nell'ambito
aziendale, per i vini a indicazione geografica
tipica "Isola dei Nuraghi", accompagnati o meno
da riferimento al nome del vitigno, non deve
essere superiore rispettivamente a tonnellate 15
(limite da elevare del 20%, vedi D.m. 2/8/96)
per le tipologie rosso e rosato e tonnellate 16
(limite da elevare del 20%, vedi D.m. 2/8/96)
per la tipologia bianco.
Le uve destinate alla produzione dei vini a
indicazione geografica tipica "Isola dei
Nuraghi", seguita o meno dal riferimento al
vitigno, devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di :
9,5% per i bianchi;
10% per i rosati;
10% per i rossi.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli,
detti valori possono essere ridotti dello 0,5%
vol.
Articolo 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche .
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto
per il consumo, non deve essere superiore al 75%
(limite da aumentare, vedi D.m. 2/8/96), per
tutti i tipi di vino.
Articolo 6
I vini a indicazione geografica tipica "Isola
dei Nuraghi", seguita o meno dal riferimento al
nome del vitigno, all'atto dell'immissione al
consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
" Isola dei Nuraghi" bianco: 10%;
" Isola dei Nuraghi" rosso: 11% ;
" Isola dei Nuraghi" rosato: 10,5% ;
" Isola dei Nuraghi" novello: 11% ;
" Isola dei Nuraghi" frizzante: 10,5%.
Articolo 7
All'indicazione geografica tipica "Isola dei
Nuraghi" è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,
selezionato, superiore e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privati purché non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
Ai sensi dell'articolo 7, punto 5, della legge
10 febbraio 1992, n.164, l'indicazione
geografica tipica "Isola dei Nuraghi" può essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da
uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito
del territorio delimitato nel precedente
articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei
vini a denominazione di origine, a condizione
che i vini per i quali si intende utilizzare
l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o più delle
tipologie di cui al presente disciplinare.