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Articolo 1.
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata «I terreni di
Sanseverino» e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«I Terreni di Sanseverino» rosso;
«I Terreni di Sanseverino» rosso superiore;
«I Terreni di Sanseverino» rosso passito;
«I Terreni di Sanseverino» moro.
Articolo 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
«I Terreni di Sanseverino» rosso (anche nelle tipologie
passito e superiore): Vernaccia nera: minimo 50%; possono
concorrere alla produzione di detto vino tutte le varieta' a
bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella
regione Mare, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un
massimo del 50%;
«I Terreni di Sanseverino» moro: Montepulciano: minimo 60%;
possono concorrere alla produzione di detto vino tutte le
varieta' a bacca nera, non aromatiche, idonee alla
coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del
40%.
Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «I Terreni di
Sanseverino» di cui al precedente art. 2 comprende l'intero
territorio amministrativo del comune di San Severino Marche,
in provincia di Macerata.
Articolo 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «I Terreni di Sanseverino» devono essere
quelle normali della zona e atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione
all'albo della denominazione di origine controllata «I
Terreni di Sanseverino» esclusivamente i vigneti posti ad
una quota sul livello del mare inferiore a 500 metri.
Per i nuovi impianti la densita' dei ceppi per ettaro non
puo' essere inferiore a 3000.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona
e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle
uve e del vino tenuto conto dell'evoluzione tecnico
agronomica.
Sono ammessi, per i nuovi impianti le forme di allevamento
in parete anche con cordone permanente.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Per i vini a denominazione di origine controllata «I Terreni
di Sanseverino» la produzione massima di uva ad ettaro e la
gradazione minima naturale sono le seguenti:
Rosso; produzione uva per ettaro: 9,0 tonnellate; titolo
alcolometrico volumico naturale minimo 11,50%
Rosso superiore; produzione uva per ettaro: 8,0 tonnellate;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12,00%
Rosso passito; produzione uva per ettaro: 8,0 tonnellate;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12,00%
Moro; produzione uva per ettaro: 8,0 tonnellate; titolo
alcolometrico volumico naturale minimo 12,00%
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 70%, qualora superi
questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto
alla denominazione di origine controllata.
Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione
d'origine controllata per tutto il prodotto la partita.
Per la tipologia «passito» la resa massima dell'uva in vino
finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al
43%.
Articolo 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi
l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento, devono
essere effettuate all'interno del territorio della zona di
produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia e' consentito che le suddette operazioni, su
autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, siano effettuate
in cantine situate nei comuni contigui alla zona di
produzione della denominazione di origine e siano pertinenti
a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di
cui all'art. 1.
Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «I Terreni di Sanseverino» possono
essere destinate alla produzione della tipologia «passito» e
le operazioni di appassimento possono essere fatte in pianta
e/o dopo la raccolta in locali idonei eventualmente
igrotermocondizionati e/o sottoposti a ventilazione forzata
fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l.
Il periodo di appassimento che puo' protrarsi fino al 31
marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la
vinificazione non deve essere comunque anteriore al 1°
dicembre dell'anno di produzione delle uve.
La fermentazione e la maturazione devono avvenire in
recipienti di legno della capacita' massima di 500 litri per
un periodo di almeno due anni.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro peculiari caratteristiche.
Prima di essere immessi al consumo i vini a denominazione di
origine controllata «I Terreni di Sanseverino» devono essere
sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento:
Rosso; 18 mesi, decorrenza dal 1 dicembre successivo alla
vendemmia
Rosso superiore; 24mesi, decorrenza dal 1 dicembre
successivo alla vendemmia
Rosso passito; 24mesi, decorrenza dal 1 dicembre successivo
alla vendemmia
Moro; 18mesi, decorrenza dal 1 dicembre successivo alla
vendemmia
Articolo 6. Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«I Terreni di Sanseverino» rosso:
colore: rosso rubino;
sapore: sapido, armonico, tipico, caratteristico;
odore: gradevole, complesso;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
«I Terreni di Sanseverino» rosso superiore:
colore: rosso rubino intenso;
sapore: sapido, armonico,tipico, caratteristico;
odore: gradevole, complesso;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
«I Terreni di Sanseverino» rosso passito:
colore: rosso rubino chiaro tendente al granato;
odore: intenso, caratteristico dell'appassimento;
sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di
cui almeno 12,50% svolto;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l;
acidita' volatile corretta: massimo 1,5 g/l;
«I Terreni di Sanseverino» moro:
colore: rosso rubino intenso;
sapore: armonico, talvolta di frutta rossa;
odore: gradevole, complesso;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di
legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di
legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con
proprio decreto i limiti sopraindicati dell'acidita' totale
e dell'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7.
Etichettatura designazione e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini
di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto»,
«selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e'
conentita, alle condizioni previste dalla legge.
Articolo 8.
Confezionamento
Per l'immissione al consumo dei vini «I Terreni di
Sanseverino» sono ammessi recipienti fino a 5 litri.
La tipologia passito deve essere immessa al consumo
esclusivamente in bottiglie di capacita' non superiori a
litri 0,750.
E 'consentito, per i recipienti di volume nominale fino a
0,375 litri e per i recipienti da 5 litri, l'uso del tappo a
vite.
E' escluso, per tutti i recipienti, l'utilizzo del tappo a
corona. |