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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba” è riservata ai
vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
“Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba”
“Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba superiore”
“Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’alba passito”
Art 2
I vini a denominazione di origine controllata
“Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba” devono essere
ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Lacrima minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni, a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Ancona, fino ad un massimo
del 15%.
Art 3
la zona di produzione delle uve atte alla
produzione dei vini a DOC “Lacrima di Morro o Lacrima di
Morro d’Alba” ricade nella provincia di Ancona e comprende i
terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei
comuni di: Morro d’Alba Monte San Vito S. Marcello
Belvedere Ostrense Ostra Senigalia
ad esclusione dei fondo valle e dei versanti delle colline
del comune di Senigalia prospicienti il mare.
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba”
devono essere quelle abituali della zona e atte a conferire
alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per
ettaro non può essere inferiore a 2.200 in coltura
specializzata.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti
sono quelli già usati nella zona.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento,
è esclusa la forma a tendone.
La regione Marche può consentire diverse forme di
allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei
vigneti senza determinare effetti negativi sulle
caratteristiche delle uve.
I sistemi di potatura, in relazione ai suddetti sistemi di
allevamento della vite, devono essere quelli generalmente
usati nella zona.
E’ vietata ogni pratica di forzature.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, destinata alla produzione dei vini a
DOC “Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba” è la
seguente:
“Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba” 13,00
tonnellate/ettaro
“Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba superiore” 10,00
tonnellate/ettaro
“Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba passito” 13,00
tonnellate/ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Lacrima di Morro o
Lacrima di Morro d’Alba” devono essere riportati nei limiti
di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20%
i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per
i quantitativi di cui trattasi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie
effettivamente impegnata dalla vite.
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC Lacrima di
Morro o Lacrima di Morro d’Alba” devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Lacrima di Morro o Lacrima di Morro 10,00% vol.
Lacrima di Morro o Lacrima di Morro superiore 11,00% vol.
Lacrima di Morro o Lacrima di Morro passito 10,00% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie
effettivamente impegnata dalla vite.
Art 5
Le operazioni di vinificazione ed
imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della
zona di produzione delimitata al precedente art. 3.
In droga, il Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la
regione interessata, può consentire l’imbottigliamento dei
vini anzidetti anche al di fuori della zona sopraindicata,
nel territorio della provincia di Ancona, ove si tratti di
attività consolidata e preesistente. La deroga è comunicata
all’ispettorato repressioni frodi e alla C.C.I.A.A.
competente per territorio.
Fatta eccezione per la tipologia passito è consentito
l’arricchimento di mosti e dei vini di cui all’art. 1 nei
limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con
mosti concentrati ottenuti da uve di vigneti iscritti
all’albo della stessa denominazione d’origine controllata,
oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo
concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
La tipologia “lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba
passito” deve essere ottenuta da uve sottoposte ad un
periodo di appassimento che può protrarsi fino al
30 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia
e la loro vinificazione non deve essere anteriore al
1° Dicembre dell’anno do produzione delle uve
E’ ammessa nella fase di appassimento l’utilizzazione di
aria ventilata per la disidratazione delle uve. Tale
procedimento deve assicurare, al termine del periodo di
appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al
21,00%
La resa massima dell’uva in vino, compreso l’eventuale
arricchimento, ove previsto, è la seguente:
“Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba” 70%
“Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba superiore” 70%
“Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba” 45%
Qualora le resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma
non il 75% per la tipologia “Lacrima di Morro o Lacrima di
Morro d’Alba e Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba
superiore” ed il 50% per la tipologia passito. L’eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita
soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di
seguito indicata:
“Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba”:
15 Dicembre dell’anno della vendemmia.
“Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba superiore”:
1° Settembre dell’anno successivo alla vendemmia.
“Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba passito”:
1° Dicembre dell’anno successivo alla vendemmia.
Art 6
I vini di cui al precedente art. 1,
all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
“Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba”
colore: rosso rubino chiaro;
profumo: gradevole intenso;
sapore: morbido, gradevole, caratteristico, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba superiore”:
colore: rosso rubino carico;
profumo: gradevole, intenso;
sapore: morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba passito”
colore: rosso più o meno intenso, talvolta leggermente
granato;
profumo: caratteristico più o meno intenso;
sapore: amabile o dolce, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
alcol svolto minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
acidità volatile massima: 1,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazione di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
indicati dell’acidità totale e dell’estratto secco netto.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e
presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche
di unità amministrative, frazioni, aree, zone e località
comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, dalle
quali provengono le uve, è consentito in conformità alla
normativa vigente.
Nella etichettatura dei vini di cui all’art. 1 è
obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle
uve nel caso di recipienti di volume nominale fino a 3,000
litri.
Art 8
per i vini di cui all’art. 1 e sino a 5,000
litri l’immissione al consumo deve avvenire in recipienti di
vetro.
Per l’immissione al consumo dei vini a DOC “Lacrima di Morro
o Lacrima di Morro d’Alba” nelle tipologie “superiore” e
“passito” sono ammessi soltanto recipienti di vetro della
capacità fino a litri 3,000, per queste tipologie sono
vietate le chiusure a vite, strappo e corona. |