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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
LAGO DI CORBARA
DOC

LAGO DI CORBARA
D.M. 1/LUGLIO/1998
D.O.C.


Art 1
La denominazione di origine controllata “Lago di Corbara” è riservata ai vini rossi che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2
 I vini a denominazione di origine controllata “Lago di Corbara” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Lago di Corbara”
Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Sangiovese da soli o congiuntamente minimo 70%.
Aleatico, Babera, Cabernet Franc, Canaiolo, Cesanese, Ciliegiolo, Colorino, Dolcetto, Montepulciano, da soli o congiuntamente nella misura massima del 20%.
“Lago di Corbara Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
“Lago di Corbara Merlot”
Merlot minimo 85%
“Lago di Corbara Pinot nero”
Pinot nero minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni, nella misura massima del 15%.

Art 3
 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento di mosti e dei vini atti ad essere designati con la DOC “Lago di Corbara” comprende, in provincia di Terni, l’intero territorio amministrativo del comune di:
Baschi
E parte del territorio amministrativo del comune di
Orvieto
Relativamente alle frazioni di:
Corbara Fossatello Colonnetta di Prodo
Prodo Titignano
Così delimitato:
partendo dal lato destro del Fiume Tevere all’altezza della diga di Corbara, il confine segue la strada che dal guado del Fiume Tevere si innesta sulla strada comunale che dalla frazione di Corbara si dirige a Ciconia di Orvieto, sino all’incrocio con la strada vicinale che risale verso la frazione di Colonnetta di Prodo.
Da qui, salendo, segue il lato destro di tale strada fino all’innesto con la strada statale n. 79 bis. Il confine prosegue sulla strada statale 79 bis in direzione Todi e oltrepassata la frazione di Prodo giunge al confine di provincia tra Terni e Perugia in località Titignano e lo affianca fino ad incrociare il Fiume Tevere.

Art 4
 le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Lago di Corbara” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti sotto elencati:
altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m.;
esposizione adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
terreni idonei a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche qualitative con esclusione dei fondo valle umidi e non sufficientemente soleggiati;
densità di impianto: quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino; per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità minima dovrà essere di:
3.000 ceppi/ettaro
forme di allevamento ed i sistemi di potatura: quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
Le quantità massime di uva per ettaro di vigneto, in coltura specializzata, destinate alla produzione dei vini a DOC “Lago di Corbara” devono essere le seguenti:
“Lago di Corbara” 9,00 tonn./ettaro
“Lago di Corbara Cabernet Sauvignon” 8,00 tonn./ettaro
“Lago di Corbara Merlot” 8,00 tonn./ettaro
“Lago di Corbara Pinot nero” 8,00 tonn./ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC “Lago di Corbara” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti della resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite, ma non quello del 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini a DOC “Lago di Corbara” anche con la specificazione del vitigno, devono assicurare un:
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.

Art 5
 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate negli interi territori amministrativi dei comuni di Baschi e Orvieto, in provincia di Terni.
Nella vinificazione devono essere adottate solo le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio di cui al primo comma del presente articolo, fatta eccezione per i casi preesistenti di aziende singole e/o associate che dimostrino al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di avere imbottigliato il vino ad i.g. “Lago di Corbara” ed in seguito il vino a i.g.t. “Lago di Corbara”, nei cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Art 6
 I vini a DOC “Lago di Corbara” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Lago di Corbara”
colore: rosso rubino, tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, armonico, a volte austero;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Lago di Corbara Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, pieno, vellutato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Lago di Corbara Merlot”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, pieno, vellutato, con ricordi di frutta;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Lago di Corbara Pinot nero”
colore: rosso rubino poco intenso;
profumo: caratteristico, marcato, a volte con ricordi di frutta;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
Nel caso di conservazione in legno, i vini sopraccitati possono presentare percezione di legno.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Lago di Corbara” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, superiore, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale del 22/04/1992.
E’ consentito altresì l’uso della indicazione aggiuntiva “vigna” seguita immediatamente dal relativo toponimo, purché le uve provengano totalmente dai corrispettivi vigneti e siano
rivendicate annualmente ed iscritte nell’apposito Albo dei vigneti previsto dalla Legge 10/02/1992, n. 164, tenuto presso la C.C.I.A.A. di Terni.
I vini per i quali, all’atto della denuncia annuale delle uve è stata rivendicata la DOC “Lago di Corbara”, seguita da una delle indicazioni di vitigno ammesse dal presente disciplinare, possono essere riclassificato, prima dell’imbottigliamento con la d.o.c. “Lago di Corbara” senza alcuna specificazione aggiuntiva.
Sulle bottiglie contenenti i vini a DOC “Lago di Corbara” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
I vini a DOC “Lago di Corbara” devono essere immessi al consumo non prima del:
1° Settembre dell’anno successivo alla vendemmia.

Art 8
I vini a DOC “lago di Corbara” devono essere immessi al consumo in bottiglie, tipo bordolese o borgognotte, di capacità non superiore a 5 litri e non inferiore a 0,375 litri e chiuse con tappo di sughero, raso bocca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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