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Art 1
La denominazione di origine controllata “Lambrusco
di Sorbara” è riservata ai vini frizzanti rosso e rosato che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Lambrusco
di Sorbara” è riservata al vino frizzante ottenuto dalle uve di
vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena,
provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Lambrusco di Sorbara minimo 60%
Lambrusco Salamino massimo 40%.
Art 3
La zona di produzione del vino a DOC “Lambrusco di
Sorbara” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Bastiglia Bonporto Nonantola Ravarino
San Prospero
Tutti in provincia di Modena.
E parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Camposanto Campogalliano Carpi Castelfranco Emilia
Modena Soliera San Cesario sul Panaro
Tutti in provincia di Modena.
Tale zona è cos’ delimitata:
da una linea partendo da località casa del Galletto che si trova sul
confine tra la provincia di Modena e di Bologna, in frazione Redù,
segue il detto confine fino al paese di Camposanto, imbocca la
strada provinciale per Cavezzo e dopo aver toccato le località di
Balboni, La Marchesa, Madonna del Bosco e seguito il confine tra i
comuni di San Prospero e Medolla, toccando le località Casa Tusini,
casa Cantarelli, arriva in località la Bassa, estremo limite
settentrionale del comune di San Prospero; qui la linea abbandona la
strada provinciale e seguendo i confini fra i comuni di San Prospero
e Cavezzo, raggiunge le località Villa di Motta, segue la riva
sinistra del fiume Secchia fino alla località le Caselle, indi piega
a sud lungo la via delle Caselle, arriva fino a Palazzo delle Lame,
piega poi ad est seguendo la strada che da Palazzo delle Lame arriva
a casa Serraglio, quindi piega verso sud seguendo la strada del
Cavetto fino a Viazza e prosegue oltre fino a casa Martinelli, di
qui ripiega ancora verso ovest, fino a casa della Volta per
riprendere di nuovo in direzione sud passando per via Scuola fino a
raggiungere la provinciale Carpi strada statale Abetone – Brennero,
prende poi ripiegando ad ovest la prima strada che con direzione sud
conduce fino alla stazione di Soliera ed indi a Ganaceto, da qui
dopo aver toccato le località casa Federzoni, casa Bulgarelli, casa
Marchi, segue il cavo Lama fino al confine provinciale che raggiunge
in zona Fornace. Da qui la delimitazione coincide con il confine tra
le province di Modena e Reggio Emilia, che costituisce il limite
occidentale della zona tipica di produzione del vino a d.o.c.
“Lambrusco di Sorbara” fino in località Marzaglia.
Abbandonato il sopradetto confine provinciale la linea di
delimitazione segue prima la strada ferrata delle Ferrovie dello
Stato e poi l’autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente
Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12.
Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il corso
del torrente Cerca e successivamente verso est seguendo la strada
comunale che porta a Vaciglio, toccando casa Conigliani e casa
Peschiera.
Da Vaciglio segue la strada che passando per casa Righetti, casa
Pini, casa Mariani, giunge al torrente Tiepido nei pressi di casa
Nava. Discende detto torrente fino a San Damaso e piegando verso est
la linea di delimitazione segue la strada che passando per casa Mari
e casa Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia.
Discende il corso del Panaro fino alla località Ponte di S. Ambrogio
e da qui, partendo dalla via Emilia, segue il tragitto della via
Mavora fino a raggiungere il confine comunale tra Nonantola e
Castelfranco Emilia e, seguendo il confine medesimo, raggiunge la
località casa del Galletto.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Lambrusco di Sorbara”
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ ammessa l’irrigazione di
soccorso, per non più di due volte all’anno prima dell’invaiatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC
“Lambrusco di Sorbara” non deve essere superiore alle
18,0 tonn./ettaro in coltura specializzata
o in coltura promiscua rapportata a quella specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a d.o.c. di cui all’art. 1 devono
essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i
limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve prodotte nell’ambito aziendale, destinate alla vinificazione
devono assicurare ai vini a DOC “Lambrusco di Sorbara” un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione ed elaborazione dei vini a DOC
“Lambrusco di Sorbara” sono ammesse soltanto le pratiche enologiche,
leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale
rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere
effettuate nella zona di produzione delimitata dall’art. 3. Tuttavia
tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è
consentito che tali operazioni siano effettuate entro l’ambito del
territorio della provincia di Modena.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire
che le eventuali operazioni di vinificazione ed elaborazione siano
effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di
Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti
stabilimenti le ditte interessate producano da almeno dieci anni
dall’entrata in vigore del D.P.R. 12/07/1963, n. 930 “Lambrusco di
Sorbara” utilizzando mosti e vini provenienti dalla zona di
produzione di cui all’art. 3 del presente disciplinare.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d’uva, mosti d’uva
concentrati, mosti d’uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti
provenienti da uve di vigneti iscritti all’albo o all’elenco delle
vigne atte alla produzione dei vini a DOC “Lambrusco di Sorbara”
prodotti nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto
concentrato rettificato.
L’arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con
l’impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con
mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti della varietà
“Lambrusco” prodotte in provincia di Modena. Iscritti all’albo o
all’elenco delle vigne.
Il mosto concentrato e/o mosto concentrato rettificato proveniente
da uve non destinate alla produzione del vino a DOC “Lambrusco di
Sorbara” aggiunti nell’arricchimento e nella dolcificazione dovranno
sostituire un’eguale quantità di vino a DOC “Lambrusco di Sorbara”.
La presa di spuma, nell’arco dell’intera annata, deve effettuarsi
con mosti di uve, mosti d’uva concentrati, mosti d’uva parzialmente
fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla
produzione del vino a DOC “Lambrusco di Sorbara” o con mosto
concentrato e rettificato, anche su prodotti arricchiti.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al
70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto
limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata
per tutto il prodotto.
Art 6
I vini a denominazione di origine controllata
“Lambrusco di Sorbara” all’atto dell’immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Lambrusco di Sorbara rosso frizzante”
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino o granata di varai intensità;
profumo: gradevole, ricorda quello della violetta;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semi secco, amabile, dolce,
di corpo fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Lambrusco di Sorbara rosato frizzante”
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato più o meno intenso;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semi secco, amabile, dolce,
fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
In considerazione della consolidata tradizione è consentita la
commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di
5 grammi/litro, necessario alla successiva fermentazione naturale in
bottiglia, con la d.o.c. “Lambrusco di Sorbara” purché detto
prodotto sia confezionato in contenitori, non a tenuta di pressione,
di capacità da 10 a 60 litri.
Nella presentazione dei vini a DOC “Lambrusco di Sorbara” è
obbligatorio il riferimento al colore rosato e la locuzione di:
secco o asciutto con contenuto zuccherino da 0 a 15 grammi/litro
abboccato o semi secco con contenuto zuccherino da 10 a 30
grammi/litro
amabile con contenuto zuccherino da 25 a 55 grammi/litro
dolce con contenuto in zuccheri non inferiore a 50 grammi/litro
Art 7
il vino a DOC “Lambrusco di Sorbara” deve essere
confezionato in idonee bottiglie di vetro, aventi la capacità di
litri 0,200, 0,375, 0,750, 1,500, fatta salva la deroga di cui
all’art. 6.
Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti,
compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato, tradizionalmente
utilizzato nella zona con eventuale capsula, di altezza non
superiore a cm. 7. esclusi il tappo a corona.
L’utilizzo del tappo a corona è ammesso solamente nel
confezionamento di contenitori aventi la capacità di litri 0,200,
0,375. |