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Art 1
La denominazione di origine controllata “Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro” è riservata ai vini frizzanti rosso o
rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro” è riservata al vino “frizzante” ottenuto
dalle uve di vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Modena, provenienti dai vigneti, aventi nell’ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Lambrusco Grasparossa minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
Lambruchi, Fortana (localmente detta uva d’oro) e Malbo Gentile
Da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione del vino a DOC “Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro” comprende l’intero territorio
amministrativo dei comuni di: Castelfranco Emilia Castelnuovo
Rangone Castelvetro
Fiorano Formigine Maranello Marano sul Panaro Prignano sul Secchia
Savignano sul Panaro Spilamberto Sassuolo Vignola
San Cesario sul Panaro
Tutti in provincia di Modena.
E parte del territorio amministrativo del comune di Modena.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla località casa del Galletto sulla linea di confine tra
le province di Modena e di Bologna la delimitazione segue detto
confine provinciale prima in direzione est e poi sud fino a
raggiungere la località casa la Colomba.
Da casa la Colomba, con tracciato rettilineo in direzione nord –
ovest, raggiunge Marano sul Panaro e successivamente Rodiano
seguendo la strada che tocca case Piano e Piastrello.
Da questo punto la linea di delimitazione si dirige verso la
località Caminetto per raggiungere in località La Selva l’estremo
punto meridionale del confine comunale di Castelvetro.
Segue per breve tratto detto confine comunale che abbandona poi nei
pressi della quota 383, per proseguire, con direzione rettilinea
verso ovest, fino al torrente Traino a sud della quota 277.
Da tale punto la linea di delimitazione segue i tratti meridionali
dei confini comunali di Maranello, Fiorano e Sassuolo, toccando le
località Guardiola, Montelungo, case Tripoli e Marzola, e
successivamente segue il confine orientale e meridionale del comune
di Prignano sul Secchia fino alla località Alevara.
Dalla località Alevara raggiunge con andamento rettilineo verso nord
– ovest, la località La Quercia e quindi il corso del torrente
Pescarola fino al fiume Secchia. Discende il corso del fiume Secchia
seguendo il confine provinciale di Modena e Reggio Emilia fino ad
incontrare la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato nei pressi
di Marzaglia.
Abbandonato il sopradetto confine provinciale, la linea di
delimitazione segue prima la strada ferrata e poi l’autostrada del
Sole fino ad incrociare il torrente Cerca subito dopo aver superato
la strada statale n. 12.
Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il corso
del torrente Cerca, e successivamente verso est seguendo la strada
comunale che porta a Vaciglio toccando casa Conigliani, casa
Peschiera.
Da Vaciglio segue la strada che passando per casa Righetti, casa
Pini, casa Mariani giunge al torrente Tiepido nei pressi di casa
Nava.
Discende detto torrente fino a San Damaso e piegando verso est la
linea di delimitazione segue la strada che passando per casa Mari e
casa Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia.
Discende il corso del Panaro fino alla località Usiglio e da qui
seguendo il confine comunale tra Nonantola e Castelfranco Emilia,
raggiunge la località casa del Galletto.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro” devono essere quelle tradizionali della zona, e
comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le
specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
no modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ ammessa la sola irrigazione
di soccorso, per non più di due volte all’anno prima dell’invaiatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOC
“Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” non deve essere superiore
alle: 18 tonn./ettaro in coltura specializzata
o in coltura promiscua rapportata alla specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata di cui all’art. 1 devono essere riportati nei limiti di
cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi
di cui trattasi.
Le uve prodotte nell’ambito aziendale, destinate alla vinificazione
devono assicurare ai vini DOC “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro”
un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
9,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione ed elaborazione dei vini DOC
“Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che
riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabile a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere
effettuate nella zona di produzione delimitata dall’art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l’ambito del
territorio della provincia di Modena.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire
che le eventuali operazioni di vinificazione ed elaborazione siano
effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di
Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti
stabilimenti le ditte interessate producano – da almeno dieci anni
dall’entrata in vigore del D.P.R. 12/07/1963 n. 930 – Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro utilizzando mosti e vini provenienti
dalla zona di produzione di cui all’art. 3 del presente
disciplinare.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d’uva, mosti d’uva
concentrati, mosti d’uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti
provenienti da uve di vigneti iscritti all’albo o all’elenco delle
vigne atte alla produzione dei vini a DOC “Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro” prodotti nella zona delimitata dal precedente art. 3 o
con mosto concentrato rettificato.
L’arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con
l’impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con
mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti della varietà
Lambrusco prodotte in provincia di Modena, iscritti all’albo o
all’elenco delle vigne.
Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato
proveniente da uve non destinate alla produzione del vino a DOC
“Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” aggiunti nell’arricchimento e
nella dolcificazione dovranno sostituire un’eguale quantità di vino
a DOC “lambrusco Grasparossa di Castelvetro”.
La presa di spuma, nell’arco dell’intera annata, deve effettuarsi
con mosti di uve, mosti d’uva concentrati, mosti d’uva parzialmente
fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla
produzione del vino a DOC “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” o
con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al
70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto
limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata
per tutto il prodotto.
Art 6
I vini a denominazione di origine controllata
“Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Lambrusco Grasparossa di Castelvetro rosso frizzante”
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino con orli violacei;
profumo: spiccatamente vinoso, intenso;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile o dolce, di
corpo fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Lambrusco Grasparossa di Castelvetro rosato frizzante”
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: gradevole, fruttato, caratteristico;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semi secco, amabile o dolce
fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acicità
totale e l’estratto secco netto.
In considerazione della consolidata tradizione è consentita la
commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di
5 grammi/litro, necessario alla successiva
fermentazione naturale in bottiglia, con la DOC “Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro”purché detto prodotto sia confezionato in
contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.
Nella presentazione dei vini a DOC “lambrusco Grasparossa di
Castelvetro” è obbligatorio il riferimento al colore rosato e la
locuzione di:
secco o asciutto con contenuto zuccherino da 0 a 15 grammi/litro
abboccato o semisecco con contenuto zuccherino da 10 a 30
grammi/litro amabile con contenuto zuccherino da 25 a 55
grammi/litro
dolce con contenuto zuccherino non inferiore a 50 gr/lt.
Art 7
il vino a denominazione di origine controllata
“Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” tipologia frizzante deve
essere confezionato in idonee bottiglie di vetro aventi la capacità
di litri: 0,200, 0,375, 0,750, 1,500.
Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti,
compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato, tradizionalmente
utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non superiore
a 7 cm., esclusi il tappo a corona ed il tappo a vite.
L’utilizzo del tappo a vite e del tappo a corona è ammesso solamente
nel confezionamento di contenitori aventi la capacità di litri:
0,200, 0,375 e 1,500.
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