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Art.1
La denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa
Croce" è riservata ai vini frizzanti rosso e rosato che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare
di produzione.
Art.2
La denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa
Croce" è riservata al vino frizzante ottenuto dalle uve di vitigni,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena, provenienti
dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica: Lambrusco Salamino: minimo 90%, possono concorrere
alla produzione di detto vino le uve di altri Lambruschi, Ancellotta
e Fortana (localmente detta "uva d'oro"), da soli o congiuntamente,
fino a un massimo del 10%.
Art.3
La zona di produzione del vino a denominazione di origine
controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni di Cavezzo, Concordia sulla
Secchia, Medolla, Mirandola, Novi, S.Felice sul Panaro, S.
Possidonio, tutti in provincia di Modena, e parte del territorio
amministrativo dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi,
Finale Emilia, Modena e Soliera, tutti in provincia di Modena.
Tale zona è così delimitata: partendo da Camposanto la linea di
delimitazione segue prima verso est e poi verso nord il confine
comunale fra Finale E. e Camposanto fino ad incrociare, in località
C. Luogo Bartolotta, lo scolo Vallicella, e dopo averlo seguito per
breve tratto, lo abbandona in zona C. Arbarella per dirigersi a nord
verso C. Marchetta ed il canale Diversivo, che raggiunge in località
Vettora Benatti. Segue il canale Diversivo fino in zona la Galleria,
da dove imbocca la strada che porta al ponte S. Pellegrino. Piega
poi verso ovest toccando C. S. Maria, il Rosario, la Zerbina e, in
località Case Matte, assume direzione nord fino alla stazione di
Mirandola. Da tale punto percorre la strada che passando per
Cividale, la periferia di Mirandola e la Marchesa, giunge al ponte
della Rovere, da dove, piegando verso nord, dopo località Rosa
Gìovanna, prende a fiancheggiare il Bosco Monastico. Tocca i fondi
di C. Bruschi e C. Bonomi, percorre la strada che, passato il Dugale
di S. Caterina e la località Casella, giunge sul confine provinciale
di Modena-Mantova in prossimità di Chiavica Rotta. Da questo punto
la linea di delimitazione segue verso occidente il confine
provinciale Modena-Mantova e Modena-Reggio fino alla località la
Fornace abbandona poi il confine provinciale e dopo aver seguito il
cavo Lama, le località di C. Marchi, C. Bulgarelli, C. Federzoni,
dopo aver toccato Ganaceto prosegue verso nord sulla statale romana
fino alla stazione di Soliera: da qui proseguendo verso nord tocca
le località Campori, C.Benvenuti, Limidi, segue, via Scuola fino a
C. Boni, da qui piega verso est fino a C. Martinelli per riprendere
poi direzione nord e in località Viazza, all'incrocio con il confine
comunale fra Carpi e Soliera, segue tale limite amministrativo verso
sud est, toccando le località Scaletto, C. Rossi, C. S. Agata, C.
Barbieri, fino a raggiungere il fiume Secchia e proseguire lungo
questo verso nord, fino al confine di Cavezzo fino in prossimità di
C. Trentini, verso est prende poi a seguito il confine comunale fra
Cavezzo e S. Prospero fino in località la "Bassa". Da questo punto
la linea di delimitazione segue in direzione est la strada che -
prirna lungo il confine comunale tra Medolla e S. Prospero
attraverso le località C. Cantarelli e C. Tusini, e poi per le
località Madonna del Bosco - la Marchesa e Balboni, raggiunge
Camposanto.
Art.4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a d.o.c. "Lambrusco Salamino di Santa Croce"
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa la sola irrigazione
di soccorso, per non più di due volte all'anno prima dell'
invaiatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a d.o.c.
"Lambrusco Salamino di Santa Croce" non deve essere superiore alle
19 tonnellate per ettaro in coltura specializzata o in coltura
promiscua rapportata a specializzata. Nelle annate favorevoli i
quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini
a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 devono
essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione
globale non superi dei 20% i limiti medesimi, fermi restando i
limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve, prodotte nell'ambito aziendale, destinate alla vinificazione
devono assicurare ai vini a d.o.c. "Lambrusco Salamino di Santa
Croce", un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a
9,5% vol.
Art.5
Nella vinificazione ed elaborazione dei vini a d.o.c. "Lambrusco
Salamino di Santa Croce" sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche, leali e costanti, comprese quelle che riguardano la
tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le
sue peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere
effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art.3. Tuttavia,
tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è
consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del
territorio della provincia di Modena. E' in facoltà del Ministero
per le risorse agricole - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, consentire che le eventuali operazioni
di vinificazione ed elaborazione siano effettuate in stabilimenti
situati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e
Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate
producano - da almeno dieci anni dall'entrata in vigore del Decreto
del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - "Lambrusco
Salamino di Santa Croce" utilizzando mosti e vini provenienti dalla
zona di produzione di cui all'art.3 del presente disciplinare.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva
concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti
provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle
vigne atte alla produzione dei vini a d.o.c. "Lambrusco Salamino di
Santa Croce" prodotti nella zona delimitata dal precedente art.3 o
con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando
consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato
rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto
dalle uve di vigneti delle varietà Lambrusco prodotte in provincia
di Modena, iscritti all'albo o all'elenco delle vigne.
Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato
proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a d.o.c.
"Lambrusco Salamino di Santa Croce" aggiunti nell'arricchimento e
nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino
d.o.c. "Lambrusco Salamino di Santa Croce".
La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi
con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente
fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla
produzione dei vini a d.o.c. "Lambrusco Salamino di Santa Croce" o
con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al
70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto
limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata
per tutto il prodotto.
Art.6
I vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di
Santa Croce" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
"Lambrusco Salamino di Santa Croce" rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino di varia intensità;
odore: vinoso, intenso con caratteristico profumo fruttato;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di
corpo fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
"Lambrusco Salamino di Santa Croce" rosato frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: gradevole, fruttato, caratteristico;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
E' in facoltà del Ministero per le risorse agricole - Comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio
decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e
l'estratto secco netto.
In considerazione della consolidata tradizione è consentita la
commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di
5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione
naturale in bottiglia, con la d.o.c. "Lambrusco Salamino di Santa
Croce" purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a
tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.
Nella presentazione dei vini a d.o.c. "Lambrusco Salamino di Santa
Croce" è obbligatorio il riferimento al colore rosato e la locuzione
di: secco o asciutto con contenuto in zuccheri da 0 a 15 g/litro;
abboccato o semisecco con contenuto in zuccheri da 10 a 30 g/litro;
amabile con contenuto in zuccheri da 25 a 55 g/litro; dolce con
contenuto in zuccheri non inferiore a 50 g/litro.
Art.7
Il vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino
di Santa Croce", tipologia frizzante, deve essere confezionato in
idonee bottiglie di vetro aventi la capacità di litri 0,200, litri
0,375, litri 0,750, litri 1,500.
Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti,
compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato tradizionalmente
utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non superiore
a 7 cm, escluso il tappo a corona. L'utilizzo dei tappo a corona è
ammesso solamente nel confezionamento di contenitori aventi la
capacità di litri 0,200, litri 0,375 e litri 1,500.
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