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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE
DOC

D.M. 31/7/1997 pubblicato sulla G.U. n.184/1997
D.M. 29/2/2000 pubblicato sulla G.U. n.59/2000


Art.1
La denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" è riservata ai vini frizzanti rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art.2
La denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" è riservata al vino frizzante ottenuto dalle uve di vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena, provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Lambrusco Salamino: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri Lambruschi, Ancellotta e Fortana (localmente detta "uva d'oro"), da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 10%.

Art.3
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, Novi, S.Felice sul Panaro, S. Possidonio, tutti in provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Finale Emilia, Modena e Soliera, tutti in provincia di Modena.
Tale zona è così delimitata: partendo da Camposanto la linea di delimitazione segue prima verso est e poi verso nord il confine comunale fra Finale E. e Camposanto fino ad incrociare, in località C. Luogo Bartolotta, lo scolo Vallicella, e dopo averlo seguito per breve tratto, lo abbandona in zona C. Arbarella per dirigersi a nord verso C. Marchetta ed il canale Diversivo, che raggiunge in località Vettora Benatti. Segue il canale Diversivo fino in zona la Galleria, da dove imbocca la strada che porta al ponte S. Pellegrino. Piega poi verso ovest toccando C. S. Maria, il Rosario, la Zerbina e, in località Case Matte, assume direzione nord fino alla stazione di Mirandola. Da tale punto percorre la strada che passando per Cividale, la periferia di Mirandola e la Marchesa, giunge al ponte della Rovere, da dove, piegando verso nord, dopo località Rosa Gìovanna, prende a fiancheggiare il Bosco Monastico. Tocca i fondi di C. Bruschi e C. Bonomi, percorre la strada che, passato il Dugale di S. Caterina e la località Casella, giunge sul confine provinciale di Modena-Mantova in prossimità di Chiavica Rotta. Da questo punto la linea di delimitazione segue verso occidente il confine provinciale Modena-Mantova e Modena-Reggio fino alla località la Fornace abbandona poi il confine provinciale e dopo aver seguito il cavo Lama, le località di C. Marchi, C. Bulgarelli, C. Federzoni, dopo aver toccato Ganaceto prosegue verso nord sulla statale romana fino alla stazione di Soliera: da qui proseguendo verso nord tocca le località Campori, C.Benvenuti, Limidi, segue, via Scuola fino a C. Boni, da qui piega verso est fino a C. Martinelli per riprendere poi direzione nord e in località Viazza, all'incrocio con il confine comunale fra Carpi e Soliera, segue tale limite amministrativo verso sud est, toccando le località Scaletto, C. Rossi, C. S. Agata, C. Barbieri, fino a raggiungere il fiume Secchia e proseguire lungo questo verso nord, fino al confine di Cavezzo fino in prossimità di C. Trentini, verso est prende poi a seguito il confine comunale fra Cavezzo e S. Prospero fino in località la "Bassa". Da questo punto la linea di delimitazione segue in direzione est la strada che - prirna lungo il confine comunale tra Medolla e S. Prospero attraverso le località C. Cantarelli e C. Tusini, e poi per le località Madonna del Bosco - la Marchesa e Balboni, raggiunge Camposanto.

Art.4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a d.o.c. "Lambrusco Salamino di Santa Croce" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa la sola irrigazione di soccorso, per non più di due volte all'anno prima dell' invaiatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a d.o.c. "Lambrusco Salamino di Santa Croce" non deve essere superiore alle 19 tonnellate per ettaro in coltura specializzata o in coltura promiscua rapportata a specializzata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi dei 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve, prodotte nell'ambito aziendale, destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a d.o.c. "Lambrusco Salamino di Santa Croce", un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9,5% vol.

Art.5
Nella vinificazione ed elaborazione dei vini a d.o.c. "Lambrusco Salamino di Santa Croce" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art.3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Modena. E' in facoltà del Ministero per le risorse agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le eventuali operazioni di vinificazione ed elaborazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno dieci anni dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - "Lambrusco Salamino di Santa Croce" utilizzando mosti e vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art.3 del presente disciplinare.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle vigne atte alla produzione dei vini a d.o.c. "Lambrusco Salamino di Santa Croce" prodotti nella zona delimitata dal precedente art.3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà Lambrusco prodotte in provincia di Modena, iscritti all'albo o all'elenco delle vigne.
Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a d.o.c. "Lambrusco Salamino di Santa Croce" aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino d.o.c. "Lambrusco Salamino di Santa Croce".
La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a d.o.c. "Lambrusco Salamino di Santa Croce" o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art.6
I vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Lambrusco Salamino di Santa Croce" rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino di varia intensità;
odore: vinoso, intenso con caratteristico profumo fruttato;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di corpo fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

"Lambrusco Salamino di Santa Croce" rosato frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: gradevole, fruttato, caratteristico;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
E' in facoltà del Ministero per le risorse agricole - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la d.o.c. "Lambrusco Salamino di Santa Croce" purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.
Nella presentazione dei vini a d.o.c. "Lambrusco Salamino di Santa Croce" è obbligatorio il riferimento al colore rosato e la locuzione di: secco o asciutto con contenuto in zuccheri da 0 a 15 g/litro; abboccato o semisecco con contenuto in zuccheri da 10 a 30 g/litro; amabile con contenuto in zuccheri da 25 a 55 g/litro; dolce con contenuto in zuccheri non inferiore a 50 g/litro.

Art.7
Il vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce", tipologia frizzante, deve essere confezionato in idonee bottiglie di vetro aventi la capacità di litri 0,200, litri 0,375, litri 0,750, litri 1,500.
Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona. L'utilizzo dei tappo a corona è ammesso solamente nel confezionamento di contenitori aventi la capacità di litri 0,200, litri 0,375 e litri 1,500.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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