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DPR22
novembre 1994
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini "Langhe"
Art. 1. Denominazione.
La denominazione di origine controllata "Langhe" é riservata
ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2. Composizioni vigneti.
La denominazione "Langhe" senza alcuna specificazione é
riservata al vino rosso o bianco ottenuto da uve provenienti
da vigneti composti da uno o più vitigni a bacca di colore
analogo non aromatici, "raccomandati" od "autorizzati" per
la provincia di Cuneo.
La denominazione "Langhe" seguita da una delle seguenti
specificazioni: Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Arneis,
Favorita, Chardonnay, è riservata ai vini ottenuti dalle uve
provenienti dai vigneti costituiti esclusivamente dai
corrispondenti vitigni.
Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. "Langhe"
senza altra specificazione, i vigneti iscritti agli albi dei
vini a D.O.C.: "Langhe" Nebbiolo, "Langhe" Freisa, "Langhe"
Arneis, "Langhe" Dolcetto "Langhe" Favorita, "Langhe"
Chardonnay.
Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. "Langhe",
con le specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti
agli albi dei vini a D.O.C. e D.O.C.G. della provincia di
Cuneo rispettivamente indicati sempreché rispondenti ai
requisiti del presente disciplinare:
"Langhe" Nebbiolo.
Vini a D.O.C.G. e D.O.C. Barolo, Barbaresco. Nebbiolo d'Alba
e Roero;
"Langhe" Dolcetto:
Vini a D.O.C.: Dolcetto di Diano d'Alba, Dolcetto d'Alba,
Dolcetto di Dogliani e Dolcetto delle Langhe Monregalesi;
"Langhe" Arneis.
Vino a D.O.C.: Roero-Arneis.
E' facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di
cui al presente articolo, all'atto della denuncia annuale
delle uve, effettuare indicazioni, anche per più
denominazioni di origine, per uve provenienti dello stesso
vigneto.
Nel caso di più rivendicazioni di denominazioni di origine,
riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo
stesso vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del
vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo
tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini
a D.O.C. o D.O.C.G. rivendicati.
Art. 3. Zona di produzione.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini
atti ad essere designati con la denominazione di origine
controllata "Langhe" seguita da una delle specificazioni di
cui appresso, dovranno essere prodotte nelle zone
rispettivamente indicate:
"Langhe" senza alcuna specificazione, "Langhe" Nebbiolo, "Langhe"
Dolcetto, "Langhe" Freisa, "Langhe" Favorita, "Langhe"
Chardonnay.
L'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di
Cuneo: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba,
Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe,
Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco,
Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carrù, Castagnito,
Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto,
Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco,
Ciglié, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia,
Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani,
Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour,
Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano
Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì,
Monforte d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo
Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole,
Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello,
Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo,
Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca Ciglié,
Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Benedetto Belbo,
S. Michele Mondovì, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, S.
Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio,
Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo
Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte.
"Langhe" Arneis:
L'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di
Cuneo: Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Canale,
Castagnito, Castellinaldo, Corneliano d'Alba, Diano, Govone,
Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Montà,
Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive,
Neviglie, Piobesi d'Alba, Pocapaglia Priocca, Roddi, Rodello,
S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno,
Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba.
Art. 4. Caratteristiche dei vigneti e delle uve.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque,
atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei i terreni collinari
soleggiati, di esposizione e giacitura adatte, con
l'esclusione dei terreni di fondovalle, umidi o non
sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (in
controspalliera) e di sistemi di potatura (lunghi, corti,
misti) devono essere quelli generalmente usati e/o
deliberati dagli organi tecnici competenti e, comunque, atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Trascorsi i due anni di entrata in vigore del presente
disciplinare, i vigneti di nuova iscrizione all'albo od
oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero
di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non
inferiore a 3.500.
E' vietata ogni pratica di irrigazione o forzatura.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2
ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle
relative uve destinate alla vinificazione devono essere
rispettivamente le seguenti:
Vini resa uva titolo alcolometrico
q.li/Ha vol. min. naturale.
"Langhe"
rosso................100.........................10,5.
"Langhe"
bianco...............110..........................9,5.
"Langhe" Nebbiolo..............90........................11.
"Langhe"
Freisa..................90........................10,5.
"Langhe"
Dolcetto.............100.........................10.
"Langhe" Arneis ................110.........................
9,5.
"Langhe"
Favorita..............100........................10.
"Langhe" Chardonnay........100........................10.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
le rese dovranno essere riportate attraverso un'accurata
cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il
limite massimo stabilito dal presente disciplinare.
Art. 5. Vinificazione.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione é consentito che tali operazioni siano effettuate
nell'intero territorio delle province di Alessandria, Asti,
Cuneo, Torino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
Per i vini di cui all'art. 2 la resa massima dell'uva in
vino non deve essere superiore al 70%. Le eventuali maggiori
rese non avranno diritto alla D.O.C.
E' consentita, nella misura massima del 15% del volume, la
correzione dei mosti o dei vini di cui all'art. 2 con mosti
o vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti iscritti agli
albi del presente disciplinare.
E' consentito che i vini atti a divenire D.O.C.G. "Barolo" e
"Barbaresco", siano posti in commercio, per il consumo,
durante il periodo di invecchiamento, con le denominazioni
"Langhe" o "Langhe" Nebbiolo purché corrispondano alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, previa comunicazione del
detentore alla competente C.C.I.A.A. ed ai servizi di
vigilanza.
Art. 6. Caratteristiche dei vini al consumo.
I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Langhe" rosso:
colore: rubino, tendente al granato;
odore: caratteristico, vinoso, intenso;
sapore: asciutto, di buon corpo;
tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille;
"Langhe" bianco:
colore: bianco paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fine, intenso;
sapore: delicato, armonico;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: 15 per mille.
"Langhe" Nebbiolo:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati;
odore: caratteristico, tenue e delicato;
sapore: secco o amabile di buon corpo, vellutato, oppure
vivace;
tit. alc. vol. comp. min.: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.
"Langhe" Dolcetto:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto
corpo armonico;
tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.
"Langhe" Freisa:
colore: rosso rubino o rosso cerasuolo;
odore: caratteristico delicato;
sapore: amabile, fresco, secco, morbido, oppure vivace;
tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.
"Langhe" Arneis:
colore: paglierino;
odore: caratteristico, fine, intenso;
sapore: asciutto, fresco, delicato;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: 15 per mille.
"Langhe" Favorita:
colore: paglierino;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: secco con retrogusto amarognolo;
tit. alc. vol. comp. min.: 10 5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 15 per mille.
"Langhe" Chardonnay:
colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero, profumo caratteristico;
sapore: secco, vellutato, morbido, armonico;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 15 per mille.
Art. 7. Designazione e presentazione.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione
di origine controllata "Langhe" é vietata l'aggiunta di
qualsiasi qalificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e
similari.
Nella designazione di tutte le tipologie della denominazione
di origine "Langhe" é vietato l'impiego di indicazioni
geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, cascine, zone e località comprese nella zona
delimitata dall'art. 3.
La denominazione di origine "Langhe" seguita da una delle
seguenti specificazioni di vitigno: Freisa, Favorita,
Chardonnay, può essere accompagnata dalla menzione "vigna"
seguita dal corrispondente toponimo, purché le uve
provengano totalmente dal medesimo vigneto e la produzione
massima di uva ad ettaro non sia superiore a 80 quintali.
Nella designazione dei vini di cui all'art. 2 é consentito
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o
ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
In sede di designazione dei vini di cui all'art. 2 la
denominazione "Langhe" immediatamente seguita dalla dicitura
"denominazione di origine controllata", deve precedere
immediatamente in etichetta la specificazione relativa al
vitigno.
La specificazione del vitigno deve essere altresì riportata
in etichetta in caratteri di dimensioni inferiori o uguali a
quelli utilizzati per indicare la denominazione "Langhe" e
con lo stesso colore.
Nella presentazione e designazione dei vini a D.O.C.
"Langhe" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
Tuttavia, per il vino a denominazione di origine "Langhe"
senza alcuna specificazione detta indicazione é facoltativa.
I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle
uve, é stata rivendicata la D.O.C. "Langhe" seguita da una
delle seguenti specificazioni: Nebbiolo, Freisa, Arneis,
Favorita, Dolcetto, Chardonnay, possono essere
riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la D.O.C.
"Langhe" senza alcuna specificazione aggiuntiva previa
comunicazione del detentore agli organismi competenti.
Art. 8. Controlli aggiuntivi.
La regione Piemonte, sentiti gli organismi interessati, può
stabilire con opportune metodologie, ivi compresa la
pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che
qualitativi delle uve, anche in vigneto, dei mosti e dei
vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi della
denominazione di origine controllata "Langhe".
Art. 9. Sanzioni.
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque
distribuisce per il consumo prodotti a monte del vino e vini
con la denominazione di cui all'art.1, che non rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi quelli di natura
contabile comprovanti l'origine previsti dalla vigente
normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti é
punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n.
164/1992. |