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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
LAZIO
D.O.C.

LAZIO
I.G.T.
D.D. 23/Maggio/2002

Art 1
 La indicazione geografica tipica “Lazio”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art 2
 La IGT “Lazio” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
bianco passito
I vini ad IGT “Lazio” bianchi, rossi e rosati e passito devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di: Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.
I vini ad IGT “Lazio” con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati o loro sinonimi per le rispettive province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni ad esclusione dei vitigni che sono riservati alla designazione dei vini a Denominazione di origine o i cui nomi contengono termini geografici riservati ai vini a DOC o ad IGT.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.
Ai sensi del D.M. 13/Agosto/1997 ed alle condizioni previste ivi previste (vedi articolo sette), è consentito, nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Lazio” il riferimento al nome di due vitigni.
I vini ad IGT “Lazio” con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati o lor sinonimi. Di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, passito e limitatamente ai vitigni a bacca rossa alla tipologia novello.

Art 3
 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Lazio” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di:
Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo
nella regione Lazio

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Lazio”, anche con la specificazione del nome del vitigno, non deve essere superiore a:
Lazio bianco 18,00 tonnellate/ettaro
Lazio rosso e rosato 17,00 tonnellate/ettaro
Lazio bianco passito 6,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Lazio” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Lazio bianco 9,00% vol.;
Lazio rosso 9,00% vol.;
Lazio rosato 9,00% vol.;
Lazio bianco passito 14,00% vol.

Art 5
 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del bianco passito che non deve essere superiore al 45%.
Le uve bianche destinate alla produzione del vino ad IGT “Lazio bianco passito” devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di:
250 grammi/litro.
E’ ammessa nella prima fase dell’appassimento l’utilizzazione dell’aria ventilata per la disidratazione delle uve.
Art 6 I vini ad IGT “Lazio” anche accompagnati con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Lazio bianco 10,00% vol.;
Lazio rosso 11,00% vol.;
Lazio rosato 10,00% vol.;
Lazio novello 11,00% vol.;
Lazio bianco passito 15,00% vol.

Art 7
Alla IGT “Lazio” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Lazio” è consentito a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.

Art 8
 Alla IGT “Lazio” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Lazio” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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