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Art 1
La indicazione geografica tipica “Lazio”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Lazio” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
bianco passito
I vini ad IGT “Lazio” bianchi, rossi e rosati e passito devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo,
raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di:
Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.
I vini ad IGT “Lazio” con la specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati o loro sinonimi per le rispettive
province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, è riservata ai
vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni ad esclusione
dei vitigni che sono riservati alla designazione dei vini a
Denominazione di origine o i cui nomi contengono termini geografici
riservati ai vini a DOC o ad IGT.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive
province, sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.
Ai sensi del D.M. 13/Agosto/1997 ed alle condizioni previste ivi
previste (vedi articolo sette), è consentito, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Lazio” il riferimento al nome di due
vitigni.
I vini ad IGT “Lazio” con la specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati o lor sinonimi. Di cui al presente
articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante,
passito e limitatamente ai vitigni a bacca rossa alla tipologia
novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Lazio”
comprende l’intero territorio amministrativo delle province di:
Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo
nella regione Lazio
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Lazio”,
anche con la specificazione del nome del vitigno, non deve essere
superiore a:
Lazio bianco 18,00 tonnellate/ettaro
Lazio rosso e rosato 17,00 tonnellate/ettaro
Lazio bianco passito 6,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Lazio” seguita o
meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Lazio bianco 9,00% vol.;
Lazio rosso 9,00% vol.;
Lazio rosato 9,00% vol.;
Lazio bianco passito 14,00% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione
del bianco passito che non deve essere superiore al 45%.
Le uve bianche destinate alla produzione del vino ad IGT “Lazio
bianco passito” devono essere sottoposte ad un periodo di
appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere un
contenuto zuccherino minimo di:
250 grammi/litro.
E’ ammessa nella prima fase dell’appassimento l’utilizzazione
dell’aria ventilata per la disidratazione delle uve.
Art 6 I vini ad IGT “Lazio” anche accompagnati con la specificazione
del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Lazio bianco 10,00% vol.;
Lazio rosso 11,00% vol.;
Lazio rosato 10,00% vol.;
Lazio novello 11,00% vol.;
Lazio bianco passito 15,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Lazio” è consentito utilizzare il riferimento
al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra
quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione
come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione
dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Lazio” è consentito a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai
quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere
comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute
da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto,
all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di
limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più
elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Lazio” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Lazio” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da
uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio
delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei
vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |