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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
D.P.R. 3 dicembre 1975.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino
"Lessona"
ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
Articolo 1.
- La denominazione di origine controllata "Lessona" è
riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino "Lessona" deve essere ottenuto dalle uve provenienti
dal vitigno Nebbiolo (Spanna). Possono concorrere,
singolarmente o congiuntamente, le uve provenienti dai
vitigni Vespolina e Bonarda fino ad un massimo del 25 %.
Articolo 3.La zona di produzione del vino "Lessona"
comprende l'intero territorio del comune di Lessona.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Lessona" debbono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle
uve ed ai vini derivati le loro determinate e specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei unicamente i terreni
collinari di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione
del fondo valle e dei terreni umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve o del
vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Lessona"
non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di vigneto in
coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 10% il limite medesimo.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore
al 70%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorie debbono essere effettuate nel territorio
amministrativo del comune di Lessona.
Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte se
necessario a preventiva cernita e leggero appassimento,
debbono assicurare al vino una gradazione alcolica minima
naturale di gradi 11,5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
Il vino "Lessona" deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento obbligatorio di due anni, di cui almeno uno
in fusti in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal
1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
Articolo 6.
Il vino "Lessona" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato, con sfumature arancioni con
l'invecchiamento;
sapore: asciutto, gradevolmente tannico, con caratteristica
sapidità e piacevole, persistente retrogusto;
odore: profumo caratteristico che ricorda la viola, fine ed
intenso; gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12;
acidità totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto
minimo: 22 per mille.
E’ facoltà del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Alla denominazione di cui all'art. I è vietata qualsiasi
qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi
"superiore", "extra", "fine", "scelto ", "selezionato", e
similari.
E’ tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
E’ consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree,
fattorie, zone, località comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le
uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Lessona"
può figurare l'indicazione, veritiera e documentabile, della
annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Lessona" vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del D.P.R. 12
luglio 1963, n. 930.
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