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Art 1
La denominazione di origine controllata “Leverano”
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Leverano”
è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti
aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Leverano rosso e rosato”
Negro amaro minimo 50%
Malvasia nera di Lecce, Montepulciano e Sangiovese, da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 40%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche altri vitigni
a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Lecce, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, sino ad un
massimo del 30%.
“Leverano Negro amaro o Negramaro rosso o rosato”
Negro amaro minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche altri vitigni
a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Lecce, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, sino ad un
massimo del 15%.
“Leverano bianco”
“Leverano bianco passito”
“Leverano bianco vendemmia tardiva”
Malvasia bianca minimo 50%
Bombino bianco massimo 40%
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche altri vitigni
a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Lecce, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, sino ad un
massimo del 30%.
“Leverano Malvasia”
Malvasia bianca minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche altri vitigni
a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Lecce, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente sino ad un
massimo del 15%.
Il vino a DOC “Leverano rosso” può essere prodotto anche nella
tipologia “novello”.
Art 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di
produzione che comprende l’intero territorio amministrativo del
comune di:
Leverano
Ivi compresa la frazione del medesimo, interclusa tra i comuni di
Arnesano e Copertino
In provincia di Lecce.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Leverano” devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve
ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.
La produzione di uva ammessa per i vini a d.o.c. “Leverano” in
coltura specializzata, non deve essere superiore a:
“Leverano” tutte le tipologie: 15,00 tonn./ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve conferite e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Leverano” devono essere
riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite del 20%, non hanno diritto alla
denominazione di origine controllata.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al
70% per tutte le tipologie di vino.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non oltre
il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima dell’uva in vino finito della DOC “Leverano
Negroamaro rosato” non deve essere superiore al 60%, la resa massima
dell’uva in vino finito della d.o.c. “Leverano bianco passito” non
deve essere superiore al 50%.
Gli eventuali superi delle rese dell’uva in vino, derivanti dai
processi delle tipologie indicate nel precedente comma, fino al
raggiungimento del citato limite del 75% non sono destinabili alla
produzione di alcun vino a denominazione di origine controllata, ma
possono essere assunte in carico come vini ad indicazione geografica
tipica “Salento” e/o “Puglia” nella osservanza dei rispettivi
disciplinari di produzione.
La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla
produzione del vino a DOC “Leverano bianco vendemmia tardiva”
decorre dal 1° ottobre.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso
l’eventuale invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate
nell’interno della zona di produzione di cui all’art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC
“Leverano” i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
“Leverano bianco” 10,00% vol.;
“Leverano Malvasia” 10,00% vol.;
“Leverano rosso” 10,50% vol.;
“Leverano rosato” 10,50% vol.;
“Leverano Negramaro” 10,50% vol.;
“Leverano Negramaro rosato” 10,50% vol.;
“Leverano rosso riserva” 12,00% vol.;
“Leverano bianco passito” 12,00% vol.;
“Leverano bianco vendemmia tardiva” 12,00% vol.; Nella vinificazione
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e
costanti, atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari
caratteristiche.
Art 6
I vini a DOC “Leverano”, all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Leverano rosso”
colore: dal rosso rubino al granata;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con delicato fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Leverano rosso riserva”
colore: dal rosso rubino al granata, con l’invecchiamento tende
ad avere riflessi aranciati;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con delicato retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Leverano rosato”
colore: rosato tendente al cerasuolo tenue, talvolta con lievi
riflessi
arancione;
profumo: leggermente vinoso, fruttato se giovane;
sapore: asciutto, fresco, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Leverano Negramaro”
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi
tendenti al rosso mattone con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, etereo, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, vellutato con gradevole fondo amarognolo
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Leverano Negramaro rosato”
colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
profumo: leggermente vinoso, fruttato se giovane;
sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Leverano rosso novello”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, fruttato;
sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 6,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Leverano bianco”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: gradevole, leggermente vinoso, delicato;
sapore: secco, morbido, armonico caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Leverano Malvasia bianca”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Leverano bianco vendemmia tardiva”
colore: giallo dorato;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: dolce, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Leverano bianco passito”
colore: giallo dorato tendente all’ambrato;
profumo: intenso, etereo, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, caldo. Alcolico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
zuccheri riduttori residui minimo: 15,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Il vino a DOC “Leverano rosso” può portare in
etichetta la menzione “riserva” dopo un periodo di invecchiamento di
almeno:
24 mesi di cui almeno sei mesi in bottiglia di vetro
a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve.
Le uve del vino a DOC “Leverano rosso” possono essere impiegate
anche nella produzione della tipologia “novello”, purché la
vinificazione delle stesse sia condotta secondo la tecnica della
macerazione carbonica, per almeno il 50% del totale.
Il vino a DOC “Leverano bianco passito” può essere ottenuto
attraverso l’appassimento su pianta, su graticci o con
disidratazione parziale mediante aria ventilata.
Art 8
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC
“Leverano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, superiore, selezionato e
similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, arre, zone e
località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto, nel rispetto della normativa
vigente.
Nella designazione del vino a DOC “Leverano” può essere utilizzata
la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal corrispettivo
toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata
nell’Albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino
avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal
toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei
registri che nei documenti di accompagnamento.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOC
“leveranno” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione
delle uve.
I vini a DOC “leveranno rosso riserva”, “Leverano novello”,
“leveranno Negramaro rosato”, “Leverano bianco passito” e “Leverano
bianco vendemmia tardiva” devono essere immessi al consumo in
bottiglie o altri recipienti di materiale tradizionale e con una
capacità non superiore a litri 1,500.
L’abbigliamento delle bottiglie di vetro e degli altri recipienti di
materiali tradizionali quali ceramica o terracotta, smaltata
internamente, deve essere quello di uso tradizionale e comunque
consono ai caratteri di un vino di qualità con l’esclusione in ogni
caso del tappo a corona e del tappo a vite.
Per i recipienti di capacità do 0,375 litri è consentita la chiusura
con tappo a vite. |