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Art 1
La indicazione geografica tipica “Lipuda”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Lipuda” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Lipuda” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Crotone.
I vini ad IGT “Lipuda” con la specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Crotone, è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Crotone, fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Lipuda”
comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Carfizzi Casabona Cirò Cirò Marina
Crucoli Melissa Strangoli Umbriatico
in provincia di Crotone.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Lipuda”
bianco, rosso e rosato seguita o meno dal riferimento del vitigno,
non deve essere superiore a:
Lipuda bianco 15,00 tonnellate/ettaro
Lipuda rosso e rosato 13,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Lipuda”, seguita o
meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Lipuda bianco 10,00% vol.;
Lipuda rosso 10,50% vol.;
Lipuda rosato 10,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Lipuda” anche con la specificazione
del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Lipuda bianco 10,50% vol.;
Lipuda rosso 11,00% vol.;
Lipuda rosato 11,00% vol.;
Lipuda novello 11,00% vol.;
Lipuda bianco frizzante 10,00% vol.;
Art 7
Alla IGT “Lipuda” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Lipuda” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da
uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio
delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei
vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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