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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Lison Pramaggiore” è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Lison Pramaggiore bianco”
“Lison Pramaggiore Lison o Tocai italico (da Tocai friulano)
”
“Lison Pramaggiore Pinot bianco”
“Lison Pramaggiore Chardonnay”
“Lison Pramaggiore Pinot grigio”
“Lison Pramaggiore Riesling italico”
“Lison Pramaggiore Riesling (da Riesling renano) ”
“Lison Pramaggiore Sauvignon”
“Lison Pramaggiore Verduzzo”
“Lison Pramaggiore Merlot”
“Lison Pramaggiore Malbech”
“Lison Pramaggiore Cabernet”
“Lison Pramaggiore Cabernet Sauvignon”
“Lison Pramaggiore Cabernet Franc”
“Lison Pramaggiore Refosco dal peduncolo rosso”
“Lison Pramaggiore Classico”
“Lison Pramaggiore novello”
“Lison Pramaggiore frizzante”
“Lison Pramaggiore spumante”
“Lison Pramaggiore riserva”
Art 2
La denominazione di origine controllata
“Lison Pramaggiore” è riservata ai vini con una delle
seguenti specificazioni:
Lison o Tocai italico o Tocai (da Tocai friulano)
Pinot bianco
Chardonnay
Pinot grigio
Riesling italico
Riesling (renano)
Sauvignon
Verduzzo
Merlot
Malbech
Cabernet
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Refosco dal peduncolo rosso;
provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dalle
corrispondenti varietà di vitigno.
Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve
di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici,
purché raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive
province di Venezia, Treviso, Pordenone.
La denominazione di origine controllata “Lison Pramaggiore”
con o la specificazione del nome del colore “bianco” anche
nella versione “spumante e frizzante” è riservata ai vini
prodotti con uve, mosti e vini, provenienti dai vigneti di
un unico ambito aziendale, iscritti agli albi camerali di
cui al punto 2.1., nella seguente proporzione:
Tocai friulano: dal 50% al 70%.
Possono inoltre, concorrere alla produzione di detto vino,
da sole o congiuntamente e fino al massimo del 50%, le uve a
bacca bianca elencate al comma 2.1 e iscritte ai rispettivi
albi camerali.
La denominazione di origine controllata “Lison Pramaggiore”
con o senza la specificazione del nome del colore “rosso”
anche nella versione “novello” è riservata ai vini prodotti
con uve, mosti e vini, provenienti dai vigneti di un unico
ambito aziendale. Iscritti agli albi camerali di cui all’art
2.1, nella seguente percentuale:
Merlot dal 50% al 70%.
Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino,
da sole o congiuntamente e fino ad un massimo del 50%, le
uve a bacca rossa elencate al comma 2.1 e iscritte ai
rispettivi albi camerali.
La denominazione di origine controllata “Lison Pramaggiore”
con la specificazione “Lison” o “Lison Classico”, è
riservata al vino bianco ottenuto dalla varietà:
Tocai friulano per almeno l’85%.
Possono altresì concorrere alla produzione di detto vino, da
sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di
analogo colore, non aromatici, purché rispettivamente
raccomandati e/o autorizzati nelle province di Venezia,
Treviso e Pordenone, fino ad un massimo del 15% delle viti.
La denominazione di origine controllata “Lison Pramaggiore”
con la specifica “Classico” per la tipologia “Tocai” o “Lison”,
è riservata ai vini provenienti dalle zone delimitate
all’art 3 paragrafo 2.
Per la produzione del vino “Cabernet” possono concorrere
congiuntamente o disgiuntamente, le uve o i vini delle
varietà di vitigno:
Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Carmenère – Cabernet.
Inoltre potranno essere designati come “Cabernet”, le uve o
i vini che, pur provenendo da vitigni iscritti all’albo
delle varietà Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Cabernet
Carmenère siano stati oggetto di scelta vendemmiale
evidenziando tale operazione nella denuncia delle uve,
oppure mediante scelta di cantina, evidenziando in tal caso
l’operazione nei registri di commercializzazione.
Per la produzione del vino “Verduzzo” possono concorrere
congiuntamente o disgiuntamente, uve, mosti o vini delle
varietà di vitigno:
Verduzzo friulano Verduzzo trevigiano.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini
“Lison Pramaggiore” devono essere prodotte nella zona
comprendente, nelle rispettive province, i seguenti
territori amministrativi comunale:
provincia di Venezia:
Annone Veneto Cinto Caomaggiore Gruaro Fossalta di
Portogruaro
Pramaggiore Teglio Veneto;
parte del territorio dei comuni di:
Carole Concordia Sagittaria Portogruaro Santo Stino di
Livenza S. Michele al Tagliamento;
provincia di Treviso:
Medusa di Livenza;
parte del territorio del comune di:
Motta di Livenza;
provincia di Pordenone:
Chions Cordovado Pravisdomini
parte del territorio dei comuni di:
Azzano Decimo Morsano al Tagliamento Sesto al Reghena.
Tale zona di produzione delle uve, corrisponde a quella già
descritta all’articolo 3 del disciplinare di produzione dei
“Tocai di Lison” annesso al D.P.R. del 4/08/1971, è così
delimitata:
partendo dal fiume Tagliamento, all’altezza di Villanova
Malafesta, la linea di delimitazione segue in direzione sud
il confine della provincia di Venezia, che in gran parte
coincide col Tagliamento stesso, fino alla confluenza con la
litoranea veneta in prossimità del pilone Bevazzana e del
ponte girevole; segue ad ovest la litoranea veneta fino alla
confluenza del canale Lugugnana all’altezza di punta
Miniscalchi; quindi la strada comunale che passa per cà Cava
Foppe di Mondo e cà Lovi dove piega verso nord fino all’idrovera
del terzo bacino, segue sempre verso nord, per breve tratto,
l’argine sinistro del canale dei Lovi quindi la strada che
costeggia il terzo bacino e Canton fino a cà la Bernarda. La
linea di delimitazione piega quindi verso ovest, segue per
breve tratto il canale Lugugnana, il limite sud della
località Cavrato e si congiunge con la strada che osteggia
la bonifica Prati Nuovi seguendola verso sud fino ad
incontrare il canale Loregolo.
Prosegue sempre verso sud lungo il suddetto canale fino alla
confluenza con il canale dei Lovi in prossimità
dell'idrovora del settimo bacino (bonifica Prati Nuovi);
segue il canale dei Lovi fino alla sua confluenza con il
canale Cavanella; prosegue quindi in direzione ovest lungo
il canale Cavanella, poi lungo il canale Baseleghe,
risalendo verso nord – ovest continua lungo il canale del
Morto ed il canale degli Alberini fin all’altezza di o.
Combattenti; quindi lungo l’argine delle valli Perera e
Zigzago passando in prossimità di casa Vignati, aggira,
escludendole, le bonifiche Gramelada e Battaglion, segue ora
verso ovest la strada che passa in prossimità di case Lieche
fino al ponte sul canale Viola in località Sindacale; di qui
risale verso nord e poi verso est il canale Viola sino
all’imbocco del canale San Giacomo, prosegue lungo il canale
San Giacomo fino all’angolo di contatto col canale Fossalon
dopo aver attraversato la strada Fausta (km. 0,950) a nord
di casa Borro.
La delimitazione piega verso sud lungo il canale Fossalon e
Degan fino all’incontro con la strada consorziale che divide
la località Acquador da Palù Drosere, passando per
l’incrocio con viale Roma, prosegue lungo detta strada
consorziale fino all’incrocio con viale Zigzago in
prossimità di cà Macchinetta; volge quindi a sud – ovest
lungo la strada che va ad incontrarsi, nei pressi di cà
Alessandra, con la strada provinciale Portogruaro – Carole;
continua verso sud lungo la strada provinciale suddetta fino
all’incrocio con la strada Fausta (La tisana – Punta
Sabbioni) in prossimità del ponte girevole Sindacale; segue
verso sud – ovest la strada Fausta fino al ponte Maranghetto
e dal predetto ponte, verso sud – est lungo l’argine destro
del canale Maranghetto e del canale Nicessolo fino
all’altezza del canale del Miglio. Segue detto canale e
successivamente l’argine della Valle Grande, della palude
del Pidocchio e della Piscina toccando le quote 2 per
immettersi sulla carrareccia che passa per case Falconeria;
attraversa la Bocca Volta e proseguendo verso sud
sull’argine del canale Nicessolo giunge alla località
Falconeria in prossimità del porto. Devia verso sud – ovest
seguendo la strada che passa a nord dell’abitato di Carole,
fino al ponte girevole sul canale della Saetta; continua
verso sud lungo il canale della Saetta fino alla confluenza
con il canale dell’orologio ed alla confluenza di questo con
il fiume Livenza, e per detto fiume verso nord, fino ad
incontrare e seguire il canale Cammessera; continua lungo il
canale Cammessera fino alla confluenza con il canale Livenza
Morta in località Brian; segue quindi verso nord il canale
Livenza Morta fino alla strada Fausta e poi la strada Fausta
fino all’argine sinistro del fiume Livenza in località La
Salute di Livenza; continua verso nord – ovest seguendo
l’argine sinistro del fiume Livenza fino all’altezza di cà
Casali (Medusa di
Livenza); segue quindi il limite di provincia tra Treviso e
Pordenone fino alla località Paludei; continua quindi lungo
il limite di comune fra Pasiano di Pordenone e Pravisdomini
fino ad incontrare il fiume Sile. Da questo punto la linea
di delimitazione prosegue lungo il fiume Sile fino ad
incontrare il limite di territorio tra i comuni di Chions e
Fiume Veneto in prossimità di cà Marcuz; procede verso est
seguendo il confine che delimita a nord il territorio dei
comuni di Chions, Sesto al Reghena, Morsano al Tagliamento
fino ad incontrare il fiume Tagliamento, che percorre verso
sud seguendo il limite di confine del comune di Morsano al
Tagliamento fino ad incontrare il limite della provincia di
Venezia punto di partenza.
All’interno della zona così delimitata giace la bonifica del
Loncon e delle Sette Sorelle che viene esclusa e i suoi
confini sono i seguenti:
partendo dalla confluenza del canale Fosson con il fiume
Loncon la delimitazione procede verso sud lungo il fiume
Loncon fino al ponte Bragato; continua a nord – est per la
strada della Torba (fra la fossa della Torba e la fossa
Possidenza) fino all’incontro con l’argine destro del fiume
Lemene; di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene
fino alla confluenza con il canale Maranghetto in prossimità
del ponte Maranghetto; segue ad ovest il canale Maranghetto
fino alla confluenza con il fiume Loncon, e successivamente
fino alla sua confluenza con il canale fossa Bigai; continua
lungo il canale fossa Bigai, passando dall’idrovera della
bonifica Piva, fino all’altezza della strada provinciale
S.Stino di Livenza – Carole; da questo punto prosegue a nord
lungo la strada provinciale S.Stino di Livenza – Carole fino
alla strada privata Palamin parallela al canale fossa
Contarina di ponente; quindi procede ad ovest lungo la
strada privata Palamin fino all’incrocio con la strada
consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle;
continua lungo la strada suddetta, passando in prossimità
della scuola Corner, fino ad incontrare il canale Cernetta,
e quindi, seguendo la strada parallela di destra al canale
Cernetta, fino alla strada provinciale S.Stino di Livenza –
Carole che attraversa, per raggiungere e quindi seguire
l’argine destro del canale Fosson fino alla confluenza con
il fiume Loncon.
Zona “Lison Pramaggiore Tocai o Lison Classico”
La zona di produzione del vino a denominazione di origine
controllata “Lison Pramaggiore Tocai o Lison” designabile
con la specificazione “Classico” di cui all’art 2 paragrafo
4, comprende le seguenti frazioni:
in comune di Portogruaro:
Lison Pradipozzo Summaga
In comune di Pramaggiore:
Belfiore Blessaglia Salvarolo
In comune di Annone Veneto:
Carline Loncon
E parte del territorio amministrativo dei comuni di:
S.Stino di Livenza Cinto Caomaggiore.
Tale zona di produzione delle uve, corrisponde a quella già
descritta all’art 7 del disciplinare di produzione del
“Tocai di Lison” annesso al D.P.R. 4/08/1971, è così
delimitata:
partendo dalla località Noiare la linea di delimitazione
segue verso sud – ovest la strada comunale che si congiunge
con la strada statale n. 14 in località Osteria del
Trovatore; continua lungo la strada statale n. 14 sino al
ponte all’altezza del km. 59; prosegue verso sud lungo il
limite di territorio tra i comuni di Concordia Sagittaria e
Portogruaro, fino all’incrocio con il canale Taù; segue il
canale Taù per raggiungere il fiume Loncon in prossimità
dell’idrovera dell’Agazzi; continua a nord – ovest verso il
fiume Loncon fino alla confluenza con il canale Fosson. Sa
questo punta la delimitazione risale prima il canale Fosson
e poi il rio Fosson fino alla confluenza con il canale
Melonetto, che segue fino ad
incontrare la strada provinciale Annone Veneto – Belfiore;
prosegue, verso nord, lungo la strada provinciale fino alla
località Boschetto, incrocia la strada statale n. 53, segue
verso nord – est la strada statale n. 53 fino al limite di
confine di comune tra Annone Veneto e Pramaggiore (tra il
km. 104 e km. 105). Da qui la linea di delimitazione segue,
verso nord, il limite di comune tra Annone Veneto e
Pramaggiore per incontrare il limite di provincia tra
Venezia e Pordenone sul canale Scolo Stucciat, segue. Prima
verso nord poi a sud, detto limite di provincia, fino alla
strada comunale la Strafatta che percorre, verso sud, fino
all’incrocio con la strada provinciale Pramaggiore – Chions
e continua verso Pramaggiore, lungo detta strada provinciale
raggiungendo l’incrocio con il viale Europa, segue il viale
Europa fino alla strada provinciale Cinto Caomaggiore –
Blessaglia; attraversa la suddetta strada provinciale
prosegue lungo via Comugne fino all’incrocio con la strada
comunale di Martignon, segue la strada del Martignon per
raggiungere l’incrocio con la strada comunale di Mazzalogo
che percorre fino alla via Zamper, in località S.Biagio di
Cinto Caomaggiore; volge quindi a sud lungo la strada
comunale fino all’incrocio con la strada statale n. 53 che
segue per breve tratto fino al bivio con la strada per
S.Giusto. Da questo punto lungo la strada per S.Giusto, in
località Noiare, raggiunge il punto di partenza della
delimitazione.
Art 4
Condizioni naturali dell’ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all’art. 2, devono essere
quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte
a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini
dell’iscrizione all’albo dei vigneti, unicamente i vigneti
ubicati in terreni di origine sedimentaria – alluvionale e
di medio impasto, tendenti all’argilloso ed allo sciolto,
anche con presenza di concrezioni calcaree e/o di scheletro.
Limitatamente alla zona a sud della strada provinciale che
da Eraclea porta a La tisana, passando per la Salute di
Livenza e per Lugugnana sono ammessi anche i terreni
sabbioso – argillosi.
Sono invece da escludere i vigneti ubicati in terreni
sabbioso – torbosi, ricchi di sostanza organica ed in quelli
umidi o freschi, di risorgiva soggetti ad allagamenti.
Forme di allevamento sesti di impianto e potatura:
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
Sono ammesse esclusivamente le forme a controspalliera
semplice o doppia.
I vigneti piantati dopo l’approvazione del presente
disciplinare dovranno avere un numero minimo di ceppi per
ettaro non inferiore a: 2.500.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
Tuttavia, è ammessa l’irrigazione di soccorso.
Resa per ettaro e gradazione minima naturale.
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura
specializzata delle varietà di viti destinate alla
produzione dei vini di cui all’art 2 e i rispettivi titoli
alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i
seguenti:
resa ettaro gradì. Minima
“Tocai o Lison” 12,0 tonn. 10,00% vol.
“Pinot bianco” 13,0 tonn. 10,50% vol.
“Chardonnay” 13,0 tonn. 10,50% vol.
“Pinot grigio” 13,0 tonn. 10,50% vol.
“Riesling italico” 12,0 tonn. 10,00% vol.
“Riesling renano” 12,0 tonn. 10,00% vol.
“Sauvignon” 13,0 tonn. 10,50% vol.
“Verduzzo” 13,0 tonn. 10,00% vol.
“Merlot” 13,0 tonn 10,50% vol.
“Malbech” 13,0 tonn. 10,00% vol.
“Cabernet” 12,0 tonn. 10,00% vol.
“Cabernet Franc” 12,0 tonn. 10,00% vol.
« Cabernet Sauvignon » 12,0 tonn. 10,50% vol.
« Refosco dal peduncolo rosso » 12,0 tonn. 10,00% vol.
“ Tocai o Lison Classico” 12,0 tonn. 10,50% vol.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da
destinare alla produzione del vino a d.o.c. “Lison
Pramaggiore”, devono essere riportati nei limiti di cui
sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino
per i quantitativi di cui trattasi.
I presidenti delle giunte regionali del Veneto e del Friuli
Venezia Giulia, su richiesta motivata delle categorie
interessate, allo scopo di tutelare l’immagine dei sopra
menzionati vini, possono, con proprio decreto da emanarsi
ogni anno nel periodo immediatamente precedente alla
vendemmia, ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi
alla certificazione d.o.c. rispetto a quelli fissati,
dandone immediata comunicazione al Ministero per le
politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed alle C.C.I.A.A.
di Venezia, Treviso e Pordenone.
Le uve dei vini destinati alla produzione dei tipi
“spumante” potranno avere un titolo alcolometrico volumico
naturale del 9,50% vol., purché la destinazione delle uve
atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nella
denuncia annuale delle uve.
Le uve destinate alla produzione dei vini:
“Lison Pramaggiore rosso riserva”
“Lison Pramaggiore Cabernet riserva”
“Lison Pramaggiore Cabernet Franc riserva”
“Lison Pramaggiore Cabernet Sauvignon riserva”
“Lison Pramaggiore Merlot riserva”
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di: 11,00% vol.
In annate con andamenti climatici particolarmente
sfavorevoli è ammessa, con provvedimenti dei presidenti
delle giunte regionali, adottati secondo le procedure di cui
all’art. 10 della legge n. 164/1992 e al precedente comma 8,
la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale
minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui
alla presente denominazione.
Art 5
Norme per la vinificazione e per le elaborazioni particolari.
Nella vinificazione sono ammesse tutte le pratiche
enologiche ammesse dalla legislazione nazionale e
comunitaria.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso
l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate
nell’interno della zona di produzione delimitata all’art 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è
consentito che tali operazioni vengano effettuate
nell’intero territorio dei comuni, anche se soltanto in
parte compresi nella zona di produzione delle uve, nonché
dei seguenti comuni:
in provincia di Venezia:
Torre di Mosto Ceggia Eraclea Jesolo
S. Donà di Piave Noventa di Piave Meolo;
in provincia di Treviso:
Cessalto Chiamano Gorgo al Monticano
Salgareda Giarine Mansué Portobuffolè
Oderzo;
in provincia di Pordenone:
Fiume Veneto Pasiano di Pordenone Prata di Pordenone
Casarsa della Delizia S. Vito al Tagliamento;
in provincia di Udine:
La tisana Bertiolo Codroipo.
E’ tuttavia facoltà del Ministero delle politiche agricole,
sentito il parere delle regioni competenti per territorio,
autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei
vini a d.o.c. “Lison Pramaggiore” anche al di fuori delle
aree previste dai commi precedenti e comunque entro i
confini delle province di Venezia, Treviso, Pordenone e
Udine, sempre che le ditte richiedenti singole o associate,
dimostrino la proprietà diretta o del proprio socio, dei
vigneti regolarmente iscritti all’albo camerale alla data di
pubblicazione del presente decreto.
Rese in vino.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore
al 70% per tutti i vini. Per le rese fino al limite massimo
del 75%, il 70% sarà considerato vino a denominazione di
origine controllata ed il rimanente 5% non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata “Lison Pramaggiore”;
qualora la resa uva/vino superi il 75% decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
Tipologia spumante
I mosti o i vini a denominazione di origine controllata
“Lison Pramaggiore”, con i nomi di una delle seguenti
specificazioni:
Pinot bianco Chardonnay Pinot grigio Riesling;
Possono essere elaborati nella versione spumante e devono
essere ottenuti esclusivamente per rifermentazione naturale.
I vini a denominazione di origine controllata “Lison
Pramaggiore” elaborati nella versione spumante, possono
essere immessi al consumo nei tipi “extra brut”, “brut”,
“extra dry”, “dry” o “demi – sec”
Tipologia frizzante.
I mosti o i vini a denominazione di origine controllata
“Lison Pramaggiore” con i nomi delle seguenti
specificazioni:
Verduzzo Chardonnay Pinot bianco;
possono essere elaborati nella versione “frizzante” e devono
essere ottenuti esclusivamente per rifermentazione naturale.
Detti vini, qualificati come “frizzanti”, devono essere
immessi al consumo:
con un residuo zuccherino espresso in grammi/litro compreso
tra 10 e 40 per il Verduzzo
e non superiore a 20 grammi per tutti gli altri.
L’elaborazione dei vini “spumante” e “frizzante” può
avvenire all’interno delle province di Venezia, Treviso,
Pordenone e Udine.
Tipologia rosato.
La tipologia “Merlot rosato” è ottenuta dalla spremitura
soffice e da un breve periodo di macerazione, al fine di
assicurare al vino una giusta tonalità di colore.
Tipologia dolce.
Le uve delle varietà: Verduzzo friulano, possono essere
destinate anche alla produzione della tipologia dolce. Per
tale scopo, devono essere sottoposte ad appassimento sia
naturale, sia con sistemi di forzatura che comunque non
consentano di superare le temperature dell’appassimento
naturale. Al momento della vinificazione che deve avvenire
entro il 31 Dicembre di ogni anno, devono garantire un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol.
La resa massima dell’uva fresca in vino, non deve superare
il 60%.
Correzioni e colmature.
E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all’art. 2, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e
nazionali, con mosto concentrato rettificato, a mezzo
concentrazione a
freddo o altre tecnologie consentite. E’ ammessa la
colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso
colore e della stessa annata aventi diritto alla
denominazione d’origine controllata “Lison Pramaggiore”.
Art 6
I vini di cui all’art 2 all’atto dell’immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Lison Pramaggiore bianco”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli e talvolta
dorati;
profumo: fine, gradevole;
sapore: asciutto, talvolta morbido con eventuale percezione
di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.;
“Lison Pramaggiore Tocai o Lison”
colore: giallo paglierino più o meno carico con riflessi
verdognoli
talvolta dorati;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato con eventuale percezione
gradevole di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.;
“Lison Pramaggiore Tocai o Lison classico”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
“Lison Pramaggiore Pinot bianco”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: fine, caratteristico, tendente al fruttato;
sapore: asciutto, talvolta morbido e vellutato con eventuale
percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.;
“Lison Pramaggiore Chardonnay”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, caratteristico ed elegante;
sapore: asciutto, talvolta morbido, fine ed invitante con
eventuale
percezione gradevole di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.;
“Lison Pramaggiore Pinot grigio”
colore: da giallo paglierino ad ambrato con riflessi ramati;
profumo: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico con eventuale
percezione
di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.;
“Lison Pramaggiore Riesling italico”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, leggermente aromatico;
sapore: secco gradevolmente acidulo con eventuale percezione
di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.;
“Lison Pramaggiore Riesling”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: fine, delicato, leggermente aromatico;
sapore: secco piacevolmente acidulo con eventuale percezione
di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.;
“Lison Pramaggiore Sauvignon”
colore: giallo paglierino, talvolta paglierino dorato;
profumo: gradevole, tipicamente aromatico;
sapore: asciutto e vellutato con eventuale percezione di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Lison Pramaggiore Verduzzo”
colore: giallo paglierino o giallo dorato;
profumo: delicato talvolta con sentore floreale;
sapore: asciutto o amabile con eventuale percezione di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Lison Pramaggiore Verduzzo dolce”
colore: giallo dorato più o meno intenso, talvolta ambrato;
profumo: delicato, fine, gradevole;
sapore: dolce, caldo, armonico con eventuale percezione di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;
alcol svolto minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.;
“Lison Pramaggiore rosso”
colore: rosso rubino anche intenso se giovane, tendente al
granato
se invecchiato;
profumo: vinoso, intenso e gradevole;
sapore: asciutto, armonico, con eventuale percezione di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Lison Pramaggiore rosso riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
“Lison Pramaggiore rosso novello”
colore: rubino;
profumo: fruttato, vinoso;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Lison Pramaggiore Merlot”
colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se
vecchio;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, talvolta vellutato, giustamente tannico ed
aromatico, con gradevole percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
“Lison Pramaggiore Merlot riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Lison Pramaggiore Merlot rosato”
colore: rosato più o meno carico;
profumo: vinoso, fresco, fruttato;
sapore: asciutto, talvolta vellutato, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Lison Pramaggiore Malbech”
colore: rosso rubino vivo, tendente al granato se
invecchiato;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, talvolta morbido, con eventuale
percezione
gradevole di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Lison Pramaggiore Cabernet”
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se
invecchiato;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, erbaceo ed armonico, eventuale
percezione
di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Lison Pramaggiore Cabernet riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
“Lison Pramaggiore Cabernet Franc”
colore : rosso rubino intenso, tendente al granato con
l’età;
profumo: vinoso, caratteristico e persistente;
sapore: asciutto, pieno, austero se invecchiato, con
eventuale
gradevole percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Lison Pramaggiore Cabernet Franc riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
“Lison Pramaggiore Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino anche intenso, con riflessi granata se
vecchio;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, austero con eventuale percezione di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Lison Pramaggiore Cabernet Sauvignon riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
“Lison Pramaggiore Refosco dal peduncolo rosso”
colore: rosso intenso con riflessi violacei, granata se
invecchiato;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
I vini Lison Pramaggiore” qualificati come “spumanti”
all’atto dell’immissione al consumo, devono presentare le
seguenti caratteristiche:
“Lison Pramaggiore Pinot bianco spumante”
“Lison Pramaggiore Chardonnay spumante”
“Lison Pramaggiore Pinot grigio spumante”
“Lison Pramaggiore Riesling italico o Riesling spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: sapido, armonico, più o meno secco secondo
tipologia;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
I vini “Lison Pramaggiore” qualificati come “frizzanti”
all’atto dell’immissione al consumo, devono presentare le
seguenti caratteristiche:
“Lison Pramaggiore Chardonnay frizzante”
“Lison Pramaggiore Pinot bianco frizzante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: morbido, abboccato, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimi 20 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Lison Pramaggiore Verduzzo frizzante”
colore: giallo paglierino dorato;
sapore: da amabile sino a leggermente dolce;
zuccheri residui: min. 10,0 g/l, max. 40 g/l;
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti
dell’acidità totale e dell’estratto secco netto.
Art 7
La qualificazione aggiuntiva “riserva”, può essere utilizzata
per i vini aventi le caratteristiche previste all’art 4,
comma 9, e immessi al consumo dopo un periodo di
invecchiamento di:
non inferiore a “ anni, a partire dal 1° Novembre
dell’annata della vendemmia
Per i vini a denominazione di origine controllata “Lison
Pramaggiore” è consentito altresì l’uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a
unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal
decreto ministeriale 22/aprile/1992.
Art 8
I vini a denominazione di origine controllata “Lison
Pramaggiore” in fase di commercializzazione possono
facoltativamente riportare l’annata di produzione delle uve
in etichetta e nel caso nella documentazione prevista dalla
specifica normativa.
L’uso dell’annata è invece obbligatorio per le tipologie
“Lison Pramaggiore rosso”, “Lison Pramaggiore rosso
novello”, “Lison Pramaggiore bianco” e per i vini che si
fregiano della qualificazione “riserva” e della
specificazione “Classico”.
Per i vini a denominazione di origine controllata “Lison
Pramaggiore”, qualora siano immessi al consumo in
contenitori inferiori ai 3 litri, è obbligatorio l’utilizzo
delle tradizionali bottiglie di vetro ed è fatto divieto di
usare chiusure di tipo: corona, strappo e a vite.
Per tutte le tipologie confezionate in recipienti di
contenuto di 0,250 e 0,375 è, tuttavia, ammesso l’uso del
tappo a vite.
Per i vini a denominazione di origine controllata “Lison
Pramaggiore rosso”, “Lison Pramaggiore rosso novello”,
“Lison Pramaggiore bianco”, nonché per i vini che si
fregiano della qualificazione “riserva” e della
specificazione “Classico”, all’atto
dell’immissione al consumo è fatto obbligo di confezionare
il prodotto unicamente in bottiglie di vetro di capacità non
superiore a litri 0,750.
Tuttavia, limitatamente alle tipologie riportate nel
presente paragrafo, è consentito l’utilizzo di tradizionali
bottiglie di vetro della capacità da litri 1,500 a litri
5,000, utilizzando per queste esclusivamente chiusure in
sughero raso bocca.
Art 9
E’ vietato usare assieme alla denominazione
di origine controllata “Lison Pramaggiore” qualsiasi
specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggetti: superiore, extra, fine, scelto, selezionato e
similari.
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