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Art 1
La denominazione di origine controllata “Lizzano” è riservata ai
vini bianchi, rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Lizzano” devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
varietale:
Lizzano rosso e rosato:
Negroamaro dal 60 all’80%
Montepulciano, Sangiovese, Bombino nero, Pinot nero, da soli o
congiuntamente sino ad un massimo del 40%
Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni:
Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce fino ad un massimo del 10%
Lizzano bianco:
Trebbiano toscano dal 40 al 60%
Chardonnay e/o Pinot bianco almeno il 30%
Possono inoltre concorrere le uve presenti nei vigneti dei vitigni:
Malvasia lunga bianca massimo 10%
Sauvignon e/o Bianco d’Alessano con un massimo del 25%
Lizzano Negroamaro:
Negroamaro minimo 85%
Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni:
Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce, Montepulciano, Sangiovese,
Pinot nero, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Lizzano Malvasia nera:
Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce almeno 85%
Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni:
Negroamaro, Montepulciano, Sangiovese, Pinot nero, da soli o
congiuntamente fino ad massimo del 15%.
Art 3
Le uve della denominazione di origine controllata “Lizzano” devono
essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il
territorio amministrativo dei comuni di:
Lizzano Faggiano
E le isole amministrative del comune di Taranto individuate con la
lettera A e C.
In provincia di Taranto.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a DOC “Lizzano” devono essere quelle già
affermatesi da lungo tempo nella zona e, comunque atte a conferire
alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di
qualità.
In particolare, per ciò che concerne i nuovi impianti, le forme di
allevamento saranno di media espansione, preferibilmente su tetto
verticale, con sistema di potatura di tipo speronato e con un
investimento minimo per ettaro di almeno 3500 ceppi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOC
“Lizzano” in coltura specializzata è la seguente:
Lizzano bianco 160,00 quintali/ettaro
Lizzano rosso e rosato 140,00 quintali/ettaro
Lizzano Malvasia nera 140,00 quintali/ettaro
Lizzano Negroamaro rosso o rosato 140,00 quintali/ettaro
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti sopra
indicati.
La regione Puglia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle situazioni di coltivazione può stabilire il
limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli
fissati dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al Ministero per le politiche agricole ed al Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno
dei territori amministrativi dei comuni di:
Lizzano Faggiano Taranto
In provincia di Taranto.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Lizzano” devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Lizzano rosso : 11,00%
Lizzano rosato: 11,00%
Lizzano bianco: 10,00%
Lizzano Negroamaro rosso: 11,50%
Lizzano Negroamaro rosato: 11,50%
Lizzano Malvasia nera: 11,50%
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al:
Lizzano rosso 70%
Lizzano Negroamaro 70%
Lizzano Malvasia nera 70%
Lizzano rosato 65%
Lizzano Negroamaro rosato 65%
Lizzano bianco 65%
L’eventuale eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
La tipologia “Lizzano rosso” può essere ottenuta con macerazione
carbonica delle uve; in tal caso è designata in etichetta con il
termine “novello”.
La commercializzazione del vino a DOC “Lizzano rosso novello” non
può essere anteriore al 6 Novembre dell’anno di produzione delle uve
Le tipologie “Lizzano rosato e Lizzano Negroamaro rosato” debbono
essere prodotte con tecnologie di vinificazione che assicurino
limitato contatto tra mosto in fermentazione e parti solide.
Art 6
I vini della DOC “Lizzano” all’atto dell’immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Lizzano rosso:
colore: rosso rubino sino a rosso granata;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,00 per mille;
estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro;ù
Lizzano rosato:
colore: tendente al rubino chiaro;
profumo: lievemente vinoso, caratteristico di fruttato se giovane;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18,00 grammi/litro;
Lizzano Negroamaro rosso:
colore: rubino tendente al granata;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 5,00 per mille;
estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro;
Lizzano Negroamaro rosato:
colore: rosato tenue con riflessi purpurei;
profumo: fragrante, caratteristico;
sapore: asciutto, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18,00 grammi/litro;
Lizzano Malvasia nera:
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: caratteristico, lievemente aromatico;
sapore: asciutto, vellutato, lievemente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%
acidità totale minima: 5,00 per mille;
estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro;
Lizzano bianco:
colore: giallo paglierino scarico;
profumo: gradevole, caratteristico di fruttato, delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18,00 grammi/litro;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole modificare,
con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e
l’estratto secco netto.
Art 7
le tipologie “Lizzano Negroamaro e Lizzano Malvasia nera” ottenute
da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di
12,50%
e che siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico totale
minimo di:
13,00%
non prima del
30 Novembre dell’anno successivo a quello di produzione,
possono portare in etichetta la menzione “superiore”.
Le tipologie “Lizzano rosso e rosato” immesse al consumo in data;
non anteriore al 6 Novembre dell’anno di produzione delle uve
possono portare in etichetta la designazione “novello”.
Le tipologie “Lizzano bianco, Lizzano rosso e rosato” possono essere
prodotte nella versione “frizzante”, avente le stesse
caratteristiche dei tipi tranquilli e con sovrappressione non
inferiore ad un bar a 20° C.
e non superiore a tre bar a 20° C.
in recipienti chiusi.
Le tipologie “Lizzano bianco e Lizzano rosato” possono essere
utilizzate per la produzione di vini “spumanti” secondo le norme
generali di spumantizzazione da effettuarsi nell’ambito della zona
prevista nel precedente art 5 e aventi al consumo le seguenti
caratteristiche:
Lizzano bianco spumante:
spuma: vivace e fine;
perlate: fine, regolare e persistente;
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: gradevole, con caratteristiche di fruttato. Delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18,00 grammi/litro;
Lizzano rosato spumante:
spuma: vivace, fine;
perlate: fine, regolare e persistente;
colore: lievemente vinoso, caratteristico di fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18,00 grammi/litro;
Art 8
Alla denominazione di origine controllata “Lizzano” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, riserva, selezionato e similari.
Le specificazioni di colore “rosso, rosato e bianco” o di vitigno
“Negroamaro e Malvasia nera” in aggiunta alla DOC “Lizzano” debbono
figurare immediatamente al di sotto dell’indicazione “denominazione
di origine controllata” ed in caratteri le cui dimensioni non
superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione
di origine controllata stessa.
I vini della DOC “Lizzano” designati con le menzioni “novello” e
“superiore” devono riportare in etichetta l’annata di produzione
delle uve, per le altre tipologie tale indicazione è
consentita. I caratteri utilizzati per indicare le menzioni
aggiuntive non devono superare, in dimensione, quelli utilizzati per
indicare la denominazione di origine controllata.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località
comprese nel territorio delimitato dal precedente art 3 e dai quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così denominato è
stato prodotto.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce con
la DOC “Lizzano” vino che non risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito
a norma dell’art 28 del DPR n. 930 del 12/Luglio/1963.
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