portale internet  di informazione e promozione delle aziende vinicole italiane

 

 
Homepage
indice disciplinari
produttori
elenco aziende

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
LIZZANO
D.O.C.

LIZZANO
D.O.C.
D.P.R. 21/DICEMBRE/1988
Modificato 4/Ottobre/2001


Art 1

La denominazione di origine controllata “Lizzano” è riservata ai vini bianchi, rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2

I vini a DOC “Lizzano” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Lizzano rosso e rosato:
Negroamaro dal 60 all’80%
Montepulciano, Sangiovese, Bombino nero, Pinot nero, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 40%
Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni:
Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce fino ad un massimo del 10%
Lizzano bianco:
Trebbiano toscano dal 40 al 60%
Chardonnay e/o Pinot bianco almeno il 30%
Possono inoltre concorrere le uve presenti nei vigneti dei vitigni:
Malvasia lunga bianca massimo 10%
Sauvignon e/o Bianco d’Alessano con un massimo del 25%
Lizzano Negroamaro:
Negroamaro minimo 85%
Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni:
Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce, Montepulciano, Sangiovese, Pinot nero, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Lizzano Malvasia nera:
Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce almeno 85%
Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni:
Negroamaro, Montepulciano, Sangiovese, Pinot nero, da soli o congiuntamente fino ad massimo del 15%.

Art 3

Le uve della denominazione di origine controllata “Lizzano” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di:
Lizzano Faggiano
E le isole amministrative del comune di Taranto individuate con la lettera A e C.
In provincia di Taranto.

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Lizzano” devono essere quelle già affermatesi da lungo tempo nella zona e, comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
In particolare, per ciò che concerne i nuovi impianti, le forme di allevamento saranno di media espansione, preferibilmente su tetto verticale, con sistema di potatura di tipo speronato e con un investimento minimo per ettaro di almeno 3500 ceppi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOC “Lizzano” in coltura specializzata è la seguente:
Lizzano bianco 160,00 quintali/ettaro
Lizzano rosso e rosato 140,00 quintali/ettaro
Lizzano Malvasia nera 140,00 quintali/ettaro
Lizzano Negroamaro rosso o rosato 140,00 quintali/ettaro
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti sopra indicati.
La regione Puglia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle situazioni di coltivazione può stabilire il limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno dei territori amministrativi dei comuni di:
Lizzano Faggiano Taranto
In provincia di Taranto.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Lizzano” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Lizzano rosso : 11,00%
Lizzano rosato: 11,00%
Lizzano bianco: 10,00%
Lizzano Negroamaro rosso: 11,50%
Lizzano Negroamaro rosato: 11,50%
Lizzano Malvasia nera: 11,50%
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al:
Lizzano rosso 70%
Lizzano Negroamaro 70%
Lizzano Malvasia nera 70%
Lizzano rosato 65%
Lizzano Negroamaro rosato 65%
Lizzano bianco 65%
L’eventuale eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
La tipologia “Lizzano rosso” può essere ottenuta con macerazione carbonica delle uve; in tal caso è designata in etichetta con il termine “novello”.
La commercializzazione del vino a DOC “Lizzano rosso novello” non può essere anteriore al 6 Novembre dell’anno di produzione delle uve
Le tipologie “Lizzano rosato e Lizzano Negroamaro rosato” debbono essere prodotte con tecnologie di vinificazione che assicurino limitato contatto tra mosto in fermentazione e parti solide.

Art 6
I vini della DOC “Lizzano” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Lizzano rosso:
colore: rosso rubino sino a rosso granata;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,00 per mille;
estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro;ù
Lizzano rosato:
colore: tendente al rubino chiaro;
profumo: lievemente vinoso, caratteristico di fruttato se giovane;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18,00 grammi/litro;
Lizzano Negroamaro rosso:
colore: rubino tendente al granata;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 5,00 per mille;
estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro;
Lizzano Negroamaro rosato:
colore: rosato tenue con riflessi purpurei;
profumo: fragrante, caratteristico;
sapore: asciutto, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18,00 grammi/litro;
Lizzano Malvasia nera:
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: caratteristico, lievemente aromatico;
sapore: asciutto, vellutato, lievemente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%
acidità totale minima: 5,00 per mille;
estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro;
Lizzano bianco:
colore: giallo paglierino scarico;
profumo: gradevole, caratteristico di fruttato, delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18,00 grammi/litro;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
le tipologie “Lizzano Negroamaro e Lizzano Malvasia nera” ottenute da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
12,50%
e che siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo di:
13,00%
non prima del
30 Novembre dell’anno successivo a quello di produzione,
possono portare in etichetta la menzione “superiore”.
Le tipologie “Lizzano rosso e rosato” immesse al consumo in data;
non anteriore al 6 Novembre dell’anno di produzione delle uve
possono portare in etichetta la designazione “novello”.
Le tipologie “Lizzano bianco, Lizzano rosso e rosato” possono essere prodotte nella versione “frizzante”, avente le stesse caratteristiche dei tipi tranquilli e con sovrappressione non inferiore ad un bar a 20° C.
e non superiore a tre bar a 20° C.
in recipienti chiusi.
Le tipologie “Lizzano bianco e Lizzano rosato” possono essere utilizzate per la produzione di vini “spumanti” secondo le norme generali di spumantizzazione da effettuarsi nell’ambito della zona prevista nel precedente art 5 e aventi al consumo le seguenti caratteristiche:
Lizzano bianco spumante:
spuma: vivace e fine;
perlate: fine, regolare e persistente;
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: gradevole, con caratteristiche di fruttato. Delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18,00 grammi/litro;
Lizzano rosato spumante:
spuma: vivace, fine;
perlate: fine, regolare e persistente;
colore: lievemente vinoso, caratteristico di fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18,00 grammi/litro;

Art 8
Alla denominazione di origine controllata “Lizzano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari.
Le specificazioni di colore “rosso, rosato e bianco” o di vitigno “Negroamaro e Malvasia nera” in aggiunta alla DOC “Lizzano” debbono figurare immediatamente al di sotto dell’indicazione “denominazione di origine controllata” ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine controllata stessa.
I vini della DOC “Lizzano” designati con le menzioni “novello” e “superiore” devono riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve, per le altre tipologie tale indicazione è
consentita. I caratteri utilizzati per indicare le menzioni aggiuntive non devono superare, in dimensione, quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nel territorio delimitato dal precedente art 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così denominato è stato prodotto.

Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce con la DOC “Lizzano” vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del DPR n. 930 del 12/Luglio/1963.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aziende consigliate

         

contatti

 

Adesione al portale

 

aziende  inserite


 
VINI-ITALIA.IT - OLI-ITALIA.IT  TIPICODITALIA.IT - DORMIREINITALIA.COM  ISAPORIDISICILIA.COM ART1.IT D0C.IT - D0CG.IT

partita iva 00732490891

© Art Advertising

NOTE LEGALI

Vini d'Italia Art Advertising non è collegato alle aziende ed ai siti recensiti e non si assume responsabilità sulla veridicità dei dati inseriti