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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
D.P.R. 9 aprile 1979.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino
"Loazzolo"
ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Loazzolo" è
riservata al vino bianco dolce che risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2.
Il vino "Loazzolo" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale del
vitigno Moscato bianco.
Articolo 3.
La zona di produzione delle uve comprende il territorio
amministrativo del comune di Loazzolo in provincia di Asti.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Loazzolo" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle
uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche
qualitative.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini della
iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti acclivi, cioè
ubicati su pendii e dossi collinari soleggiati, a struttura
calcarea marnosa tendenzialmente sciolta (Miocene -
Langhiano).
La giacitura dei terreni vitati, per favorire l'insolazione,
deve essere collinare con pendenza minima del 20% con
esclusione dei vigneti di basso o di fondo valle,
ombreggiati, pianeggianti o umidi. Nei vigneti terrazzati o
ciglionati la pendenza dovrà essere calcolata utilizzando il
profilo della collina progresso al terrazzamento.
Tenuto conto delle elevate esigenze termiche del vitigno
Moscato bianco destinato alla produzione del vino "Loazzolo",
sono da considerarsi idonei esclusivamente i vigneti in
esposizione solari collocati sui versanti collinari da est a
ovest e più precisamente compresi tra 90' e 280' della rosa
dei venti con l'esclusione delle superfici vitate
diversamente collocate rispetto a detta insolazione.
I sesti di impianto devono assicurare nella parte coltivata
minimo 4.000 viti per ettaro: le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati
(potatura corta Guyot, cordone a sperone) con una carica di
gemme a frutto non superiore a 8 gemme per pianta e comunque
atti a conferire all'uva ed al vino le specifiche
caratteristiche qualitative.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Loazzolo"
non deve essere superiore a 50 q.li per ettaro a coltura
specializzata ed a tale limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata mediante
cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il
limite medesimo.
Per i vigneti di età inferiore agli anni 8, la resa massima
per ettaro consentita non potrà superare la percentuale del:
50% al 3' anno;
60% al 4' anno;
70% al 5' anno;
80% al 6' anno;
90% al 7o anno;
100% all'8' anno,
di quella prevista al punto precedente.
Le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale non inferiore a 13 gradi.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore
al 55%.
La Regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di
anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di
produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel
presente disciplinare dandone comunicazione immediata al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
I vigneti iscritti all'albo del "Moscato d'Asti" ricadenti
nella zona di produzione di cui all'art. 3 dei presente
disciplinare, possono far parte dell'albo dei vigneti del "Loazzolo".
E’ facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di
cui al precedente comma rivendicare, all'atto della denuncia
annuale delle uve, una delle due denominazioni di origine,
ovvero entrambe le denominazioni di origine per uve
provenienti dallo stesso vigneto. In tale ultimo caso la
resa complessiva di uva per ettaro di vigneto non potrà
superare i limiti massimi più restrittivi stabiliti nel
presente articolo per la denominazione di origine
controllata "Loazzolo".
Articolo 5.
La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla
produzione del vino "Loazzolo" decorre dal 20 settembre e
tali uve devono essere raccolte con cernite successive.
Le uve devono essere sottoposte a graduale appassimento ed
eventuale incavatura da Botrytis nobile sulla pianta stessa
o in locali idonei.
Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento
obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate
esclusivamente nel territorio del comune di Loazzolo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali
e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.
Il vino "Loazzolo" non può essere immesso al consumo se non
dopo essere stato sottoposto ad un periodo di affinamento ed
invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal lo gennaio
dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Durante detto periodo, è prevista la permanenza del vino per
almeno sei mesi in botti di legno di capacità non superiore
a litri 250.
Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia, il
vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei
mesi più freddi.
Articolo 6.
Il vino "Loazzolo" all'atto della immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato brillante; odore: complesso, intenso
con sentori di muschio e vaniglia, frutti canditi; sapore:
dolce, caratteristico con lieve aroma di moscato; titolo
alcolometrico volumico minimo complessivo: gradi 15,5 di cui
almeno 11 svolti; residuo zuccherino: minimo 50 grammilitro;
acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto
secco netto minimo: 22 per mille.
è- in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati
per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Nella presentazione e designazione del vino a denominazione
di origine controllata "Loazzolo" è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella
prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi fine, extra, naturale. scelto, riserva,
selezionato, superiore e similari.
E consentita la qualificazione "vendemmia tardiva", in
considerazione che la raccolta delle uve per il "Loazzolo"
ha luogo in epoca tardiva e scalare, così come specificato
all'art. 5 del presente decreto.
E’ consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria",
"tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono
consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a
frazioni, aree, fattorie, località e vigneti dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, a condizione che le medesime
indicazioni siano espressamente delimitate ed autorizzate
con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
su conforme richiesta degli interessati e sentito il
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini; vengano indicate all'atto della denuncia
dei vigneti; siano oggetto di specifica denuncia annuale
delle uve e che le uve stesse siano prese in carico
separatamente negli appositi registri di cantina ai fini
della vinificazione; rispondano inoltre alle altre
condizioni stabilite dalla normativa CEE in materia di
designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D.
Sulle bottiglie contenenti il vino "Loazzolo" deve figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
Per l'immissione al consumo non sono consentiti recipienti
diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione "Loazzolo"
vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito
a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10
febbraio 1992, n. 164 |