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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
LOCOROTONDO
D.O.C.

LOCOROTONDO
D.O.C.
D.P.R. 10/GIUGNO/1969

Art 1
 La denominazione di origine controllata “Locorotondo” è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art 2
 Il vino a DOC “Locorotondo” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella proporzione indicata:
Verdeca dal 50 al 65%;
Bianco d’Alessano dal 35 al 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni:
Bombino, Malvasia toscana presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.

Art 3
 La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a DOC “Locorotondo” comprende gli interi territori dei comuni di:
Locorotondo
in provincia di Bari;
Cisternino
ed in parte il territorio comunale di
Fasano
in provincia di Brindisi;
il territorio di Fasano resta così delimitato:
partendo dal confine territoriale Locorotondo – Fasano segue la strada statale n. 172 dei Trulli, fino alla biforcazione della stessa per La Selva di Fasano, segue lungo la strada asfaltata fino al centro di detta località (Casina Municipale) a quota 386, prosegue fino al confine tra i territori di Fasano e Monopoli, segue la linea di confine tra il comune di Fasano e i comuni di Monopoli, Alberobello e Locorotondo fino all’incrocio della strada statale n. 172 dei Trulli.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Locorotondo” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atti a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino a DOC “Locorotondo”, in vigneto a coltura specializzata, non deve essere superiore a:
13,00 tonnellate/ettaro.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art 5
 Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delle uve delimitata dall’articolo 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delle uve e nei territori dei comuni di
Martina Franca in provincia di Bari
Alberobello in provincia di Taranto
Ceglie Messapico ed Ostini in provincia di Brindisi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionale e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art 6
 Il vino a DOC “Locorotondo”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo verdolino o paglierino chiaro;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
acidità totale massima: 6,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
estratto secco netto massimo: 22,00 g/l;
ceneri minimo: 1,20 g/l;
ceneri massimo: 2,40 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limite sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
 La DOC “Locorotondo” può essere utilizzata per designare il vino “spumante naturale” ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.
La preparazione del vino a DOC “Locorotondo spumante” deve avvenire nelle province di Bari, Brindisi e Taranto.
Il vino a DOC “Locorotondo spumante”, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino tendente al verdolino;
profumo: delicato, sentore di lieviti;
sapore: secco, fine, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale m8inimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo:
tipo pas dosé: 3,00 g/l ;
tipo extra brut : 6,00 g/l;
tipo brut: 12,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto seco netto minimo: 14,00 g/l;

Art 8
 Alla DOC “Locorotondo” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazio0ni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione di cui all’art 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Art 9
 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce con la DOC “Locorotondo” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 10 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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