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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
LOCRIDE
I.G.T.

LOCRIDE
I.G.T.
D.M. 27/Ottobre/1995
Modificato D.M. 31/Luglio/1996

Art 1
 La indicazione geografica tipica “Locride”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art 2
La IGT “Locride” è riservata ai seguenti vini:
bianco
rosso
rosso novello
rosato
I vini ad IGT “Locride” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria.
La IGT “Locride”, con la specificazione del vitigno:
Montonico
è riservata al vino passito ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal predetto vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, fino ad un massimo del 15%.

Art 3
 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Locride” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Agnana Ardore Bianco Bovalino
Bruzzano Camini Canolo Caraffa del Bianco
Casignana Caulonia Ferruzzano Gerace
Gioiosa Jonica Sant’Agata del Bianco Sant’Ilario Siderno
Stignano
in provincia di Reggio Calabria.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Locride” bianco, rosso e rosato, non deve essere superiore a:
Locride bianco 12,00 tonnellate/ettaro
Locride Montonico (loc. Mantonico) 12,00 tonnellate/ettaro
Locride rosso e rosato 10,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Locride”, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Locride bianco 10,00% vol.;
Locride Montonico 10,00% vol.;
Locride rosso 10,50% vol.;
Locride rosato 10,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Per la produzione del vino ad IGT “Locride Montonico passito” le uve devono essere sottoposte all’appassimento in pianta o dopo la raccolta fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 14,00% vol.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino ad eccezione della tipologia “Locride Montonico passito” per la quale la resa non deve essere superare il 50%.

Art 6
 I vini ad IGT “Locride”, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Locride bianco 10,50% vol.;
Locride rosso 11,50% vol.;
Locride rosato 11,00% vol.;
Locride novello 11,00% vol.;
Locride Montonico passito 15,00% vol.

Art 7
 Alla IGT “Locride” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Locride” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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