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Art 1
La indicazione geografica tipica “Locride”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Locride” è riservata ai seguenti vini:
bianco
rosso
rosso novello
rosato
I vini ad IGT “Locride” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria.
La IGT “Locride”, con la specificazione del vitigno:
Montonico
è riservata al vino passito ottenuto da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal predetto
vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Reggio Calabria, fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Locride”
comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Agnana Ardore Bianco Bovalino
Bruzzano Camini Canolo Caraffa del Bianco
Casignana Caulonia Ferruzzano Gerace
Gioiosa Jonica Sant’Agata del Bianco Sant’Ilario Siderno
Stignano
in provincia di Reggio Calabria.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Locride”
bianco, rosso e rosato, non deve essere superiore a:
Locride bianco 12,00 tonnellate/ettaro
Locride Montonico (loc. Mantonico) 12,00 tonnellate/ettaro
Locride rosso e rosato 10,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Locride”, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
Locride bianco 10,00% vol.;
Locride Montonico 10,00% vol.;
Locride rosso 10,50% vol.;
Locride rosato 10,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
Per la produzione del vino ad IGT “Locride Montonico passito” le uve
devono essere sottoposte all’appassimento in pianta o dopo la
raccolta fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di: 14,00% vol.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino ad eccezione
della tipologia “Locride Montonico passito” per la quale la resa non
deve essere superare il 50%.
Art 6
I vini ad IGT “Locride”, all’atto dell’immissione
al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale
minimo di:
Locride bianco 10,50% vol.;
Locride rosso 11,50% vol.;
Locride rosato 11,00% vol.;
Locride novello 11,00% vol.;
Locride Montonico passito 15,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Locride” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Locride” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da
uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio
delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei
vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |