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Art 1
: La denominazione di origine controllata
“Lugana” è riservata ai vini bianco, superiore e spumante
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente
disciplinare di produzione:
Art 2:
I vini a denominazione di origine controllata “Lugana”
devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno:
Trebbiano di Soave, localmente denominato Trebbiano di
Lugana.
Possono concorrere alla produzione di detti vini,
congiuntamente o disgiuntamente, uve provenienti da altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati rispettivamente per le province di Brescia e di
Verona presenti, nell’ambito aziendale, fino ad un massimo
del 10% del totale delle viti.
Art 3:
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Lugana” comprende i territori ricadenti nelle
province di Brescia e Verona ed è limitata a nord dal lago
di Garda e nelle altre direzioni da una linea che partendo
dai Cappuccini ad ovest di Peschiera del Garda procede verso
sud sulla strada per Villa Montresor fino a giungere alla
ferrovia.
Il confine segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove
scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del
Frassino; sopra quota 91 piega ad ovest per casc. Berra
Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio, indi
passa ad est per casc. Gozzetto fino a giungere
sull’autostrada della Serenissima.
Attraversata l’autostrada, il limite procede a sud – ovest
sulla strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino
a giungere a casc. Boschetti e casc. Rondinelli ove incontra
il confine provinciale con il quale si identifica verso sud
fino alla strada per Pozzolengo in prossimità di quota 100.
Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo,
Ponte dell’Irta, Ballino fino a quota 110 ove incontra il
confine provinciale che segue a nord – ovest fino
all’altezza del Casino; qui segue la strada per Ferrari indi
quella che verso nord e nord – est porta a Madonna della
Scoperta, Fenil Nuovo, casc. Baita, Castel Venzago,
Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il limite procede verso
nord sulla strada che passando da casc. Venga giunge
sull’autostrada della Serenissima; segue questa verso est
fino a casc. Caporale per poi salire a nord sulla strada che
passando da Casette Pomo, Villa Venga, Bagliaco, Pigna,
Mole, casc. Tese, e a nord di Villa Arriga giunge al Lago di
Garda a quota 70 in prossimità del Km. 267.
Art 4:
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata “Lugana” devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e dei vigneti
esistenti e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’Albo di cui all’art 15 della legge 10/02/1992, n. 164,
unicamente i vigneti situati in terreni, on giacitura
prevalentemente pianeggiante, di natura argillosa –
calcarea.
I sesti d’impianto. Le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura (corti, medi e lunghi) devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti devono
essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 3.000:
E’ vietata ogni pratica di forzatura; è consentita
l’irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo
dell’invaiatura per un massimo di due interventi all’anno.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura
specializzata, non deve superare:
“Lugana” tranquillo e spumante 12,50 tonnellate/ettaro
“Lugana” superiore 11,00 tonnellate/ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini DOC “Lugana” devono
essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non
hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione
massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve
essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOC “Lugana”
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo:
“Lugana” tranquillo 10,50% vol.;
“Lugana” superiore 11,50% vol.;
Le uve destinate alla produzione del vino base per la
preparazione dei tipi spumante, metodo classico e metodo
charmat, in deroga a quanto previsto dal precedente comma
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo:
“Lugana” spumante 9.50% vol.;
In tale caso le uve devono essere prese in carico da parte
dei produttori negli appositi registri di vinificazione
indicando la destinazione alla spumantizzazione.
La regione Lombardia d’intesa con la regione Veneto
annualmente, prima della vendemmia, sentite le
organizzazioni di categoria e il Consorzio di tutela
riconosciuto e delegato, tenuto conto delle condizioni
ambientali e di coltura che nell’anno si sono verificate,
può stabilire, con decreto, un limite massimo di produzione
per ettaro inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile,
dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche
agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazione di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini ed alle C.C.I.A.A. di
Brescia e di Verona.
Art 5:
Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di
origine controllata “Lugana” devono essere effettuate
all’interno della zona di produzione delimitata nel
precedente art 3; tuttavia, tenuto conto delle situazioni
tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni
di vinificazione siano effettuate entro l’ambito dell’intero
territorio amministrativo delle province di Brescia e
Verona.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche, comprese quelle relative all’affinamento,
corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, pur
tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e
della ricerca, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Nelle operazioni di affinamento è consentito anche l’uso di
recipienti in legno.
Le operazioni di elaborazione del vino spumante ossia, le
pratiche enologiche per la presa di spuma e per la
stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e
di condizionamento possono essere effettuate soltanto
nell’intero territorio amministrativo
delle province di Brescia e Mantova nella regione Lombardia
e delle province di Treviso e Verona ella regione Veneto.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere
superiore al 70%, per tutte le tipologie; per la tipologia
spumante essa deve intendersi al netto della presa di spuma.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Art 6:
I vini a denominazione di origine
controllata “Lugana” all’atto dell’immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Lugana”
colore: paglierino o verdolino con tendenza al giallo
leggermente
dorato con l’affinamento;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, morbido, armonico, con eventuale leggera
percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.;
“Lugana” superiore:
colore: paglierino o verdolino, con tendenza al giallo
dorato con
l’invecchiamento;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, armonico, corposo, con eventuale leggera
percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.;
“Lugana” spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi
dorati;
profumo: fragrante con sentore di fruttato quando è
spumantizzato
con il metodo classico;
sapore: fresco, sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.;
E’ facoltà del Ministero per
Le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazione di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto:
Art 7:
Nella designazione e presentazione dei vini
a denominazione di origine controllata “Lugana” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
espressamente previste dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, scelto e similari.
E’ consentita l’aggiunta di indicazioni tendenti a
specificare l’attività dell’imbottigliatore, quale
viticoltore, azienda agricola, fattoria. Castello, abbazia e
similari in osservanza delle disposizioni della UE e
nazionali in materia.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano
tali da trarre in inganno il consumatore.
Il vino a denominazione di origine controllata “Lugana” può
riportare la menzione superiore, nel rispetto di quanto
fissato al precedente art 4, qualora venga sottoposto ad un
periodo di invecchiamento ed affinamento di almeno:
dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre dell’anno di
produzione delle uve.
Detta menzione dovrà figurare in etichetta immediatamente al
di sotto della dicitura “denominazione di origine
controllata” ed avere caratteri di stampa di altezza non
superiore a quelli utilizzati per la denominazione di
origine controllata “Lugana”.
Sull’etichetta delle bottiglie contenenti il vino a DOC
“Lugana” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata
delle uve.
E’ consentito altresì l’uso della indicazione aggiuntiva di
“vigna” seguita immediatamente dal relativo toponimo purché
le uve provengano totalmente dai corrispettivi vigneti e
siano rivendicate annualmente ed iscritte nell’apposito albo
dei vigneti previsto dalla legge 10/02/1992, n. 164, tenuto
rispettivamente presso le C.C.I.A.A. di Brescia e di Verona,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22/aprile
1992.
Art 8:
Tutti i contenitori fino alla capacità di
3,0 litri compresa, utilizzati per il confezionamento dei
vini a denominazione di origine controllata “Lugana” devono
essere in vetro e chiusi esclusivamente con tappo di
sughero, ad eccezione delle bottiglie di vetro con capacità
inferiore a 0,375 che, per specifiche esigenze commerciali,
possono avere la chiusura a vite.
Il vino a denominazione di origine controllata “Lugana”
riportante la menzione superiore
Deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro
con tappo in sughero di capacità da 0,375 a 3,0 litri. E’
ammessa, per specifiche esigenze commerciali, la chiusura a
vite per le bottiglie con capacità inferiore a 0,375 litri.
Il vino a DOC “Lugana” spumante deve essere immesso al
consumo in bottiglie di vetro con capacità fino a 6,0 litri.
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