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Art 1
La denominazione di origine controllata “Malvasia
delle Lipari” è riservata al vino bianco che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Malvasia delle Lipari” deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni
nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:
Malvasia di Lipari massimo 95%
Corinto nero dal 5 all’8%
Art 3
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC
“Malvasia delle Lipari” devono essere prodotte nell’arcipelago delle
isole Eolie (o Lipari) in provincia di Messina.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Malvasia delle Lipari”
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a
conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atte a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOC
“Malvasia delle Lipari”, in vigneti a coltura specializzata, non
deve essere superiore a:
9,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di
coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’intero territorio di cui all’articolo 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicura un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Art 6
Il vino a DOC “Malvasia delle Lipari”, all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo dorato o ambrato;
profumo: aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, aromatico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
E’ consentita la produzione del vino a DOC “Malvasia
delle Lipari” nella tipologia “passito”, partendo dalle uve di cui
al precedente articolo 2 sottoposte al tradizionale appassimento
naturale.
Il vino a DOC “Malvasia delle Lipari passito” dovrà essere immesso
al consumo non prima del:
1° Giugno dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
Il vino di cui al presente articolo può essere qualificato come vino
“dolce naturale” e la resa massima dell’uva in vino non dovrà essere
superiore al 45%.
Il vino a DOC “Malvasia delle Lipari dolce naturale” all’atto
del’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo dorato più o meno carico sino all’ambrato con
l’invecchiamento;
profumo; etereo, intenso, aromatico;
sapore: dolce, caldo, alcolico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;
zuccheri naturali residui minimo: 60,00 g/l;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Art 8
Il vino a DOC “Malvasia delle Lipari” prodotto con
uve che assicurano, a seguito anche di un eventuale lieve
appassimento, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
12,50%
e con una resa di uva in vino non superiore al 60%, può essere usato
per la preparazione, mediante alcolizzazione, della tipologia
“liquoroso”.
Il vino a DOC “Malvasia delle Lipari liquoroso”, all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo dorato ambrato;
profumo: intenso, aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, alcolico, aromatico; vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16,00% vol.;
zuccheri naturali residui minimo: 60,00 g/l;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.
Il vino a DOC “Malvasia delle Lipari liquoroso” non può essere
immesso al consumo prima di aver subito un periodo di affinamento
di: sei mesi a decorrere dalla data di alcolizzazione
Art 9
Alla DOC “Malvasia delle Lipari” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione delle
uve di cui all’articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le
uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
La denominazione “Eolie o Lipari” è riservata esclusivamente ai vini
che rispondono alle condizioni di produzione e ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare e quindi non può essere usata
per designare altri tipi di vino.
Art 10
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Malvasia delle Lipari” vini
che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo
28 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963. |