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Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Malvasia di Bosa" è
riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Il vino "Malvasia di Bosa" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno: Malvasia di Sardegna.
E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei
vigneti di non più del 5% di vitigni diversi purché le uve da essi
provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui
al presente disciplinare e la superficie da essi coperta sia
detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo
articolo 4.
Articolo 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso
indicata che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni:
Bosa, Suni, Tinnura, Flussio, Magomadas, Tresnuraghes, Modolo.
Tale zona è così delimitata:
partendo da Bosa Marina (sulla costa occidentale sarda), la linea di
delimitazione segue la strada statale 129 bis sino al bivio per Suni,
indi seguendo la strada di penetrazione agraria, che conduce alla
chiesa di S. Pietro in comune di Bosa, arriva a quota 23 in località
C. Calameda; da qui continuando in linea retta verso ovest, incrocia
il confine tra i comuni di Bosa e Suni, che segue verso sud fino a
quota 102; prosegue quindi lungo il confine tra Modolo e Suni sino
ad incrociare la strada statale 129 bis (Km 81,300).
Da questo punto, proseguendo lungo la statale di cui sopra, la linea
di delimitazione giunge all'abitato di Suni e si immette sulla
strada statale n. 292, che segue, in direzione di Oristano, fino in
prossimità del Km 35; da detto punto segue la strada che passa per
le quote 319, 312, 283, 310, fino ad incrociare il confine comunale
tra Flussio e Magomadas, in località campestre Serrainas, che segue,
verso ovest, fino ad incrontrare quello tra i comuni di Tresnuraghes
e Flussio, che segue fino a ponte Mannu. Da qui, discendendo per il
rio Mannu, la linea di delimitazione arriva al mare presso P. Foghe,
e lungo la costa occidentale sarda, verso nord, attraverso Porto
Alabe e Punta Luminara, giunge a Bosa Marina, punto d'inizio della
delimitazione.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Malvasia di Bosa" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al
vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da
considerarsi esclusi i terreni male esposti, non soleggiati,
idromorfi e comunque quelli posti a un'altitudine superiore ai 325
s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni
pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà
superare i 96 q.li. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione
del vino di cui all'articolo 1 non dovranno superare gli 80 q.li per
ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte
attraverso una accurata cernita.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in
coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla
vite.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione, nonché quelle di preparazione e di
invecchiamento del vino "Malvasia di Bosa", devono essere effettuate
nel territorio delimitato nel precedente articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona
delimitata.
Nelle operazioni di vinificazione, preparazione ed invecchiamento
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e
costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
E' vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto
mediante concentrazione del mosto o del vino base, o l'impiego di
mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.
Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di
alcol di origine viticola al mosto o al vino naturale di base.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una
gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 14,5.
Il vino "Malvasia di Bosa" non può essere immesso al consumo se non
dopo essere stato sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento
di almeno 2 anni.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno della
vendemmia.
Articolo 6
Il "Malvasia di Bosa" è preparato per il consumo nei seguenti tipi:
"dolce naturale", "secco", "liquoroso dolce naturale", "liquoroso
secco o liquoroso dry", da indicarsi in etichetta, che devono
corrispondere alle seguenti caratteristiche:
"Dolce naturale" e "secco":
- colore: dal giallo paglierino al dorato;
- odore: intenso delicatissimo;
- sapore: dal dolce al secco, alcolico con retrogusto amarognolo;
- gradazione alcolica complessiva minima: "dolce naturale" 15 gradi,
di cui effettiva 13 e un minimo da svolgere di 2 gradi; "secco" 15
gradi di cui effettiva 14,5 e un massimo da svolgere di 0,5 gradi;
- acidità totale minima: 3,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille.
"Liquoroso dolce naturale" e "liquoroso secco o liquoroso dry":
- colore: dal giallo paglierino al dorato;
- all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato
aroma;
- gradazione alcolica minima: "liquoroso dolce naturale" 17,5 gradi
di cui effettiva 15 ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi;
"liquoroso Dry" 17,5 gradi di cui effettiva 16,5 svolta ed un
massimo da svolgere di 1 grado;
- acidità totale minima: 3,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 19 per mille.
E' in facoltà del ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, con
proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità
totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal
precedente articolo 3 e dalla quale effettivamente provengono le uve
da cui è stato ottenuto il vino così qualificato.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Malvasia di
Bosa" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve, purché veritiera e documentabile.
Articolo 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo con la denominazione di origine controllata "Malvasia di
Bosa" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione, punito a norma
dell'articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930.
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