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Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Malvasia di Cagliari" è
riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Il vino "Malvasia di Cagliari" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno Malvasia di Sardegna.
E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei
vigneti di non più del 5% di vitigni diversi purché le uve da essi
provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui
al presente disciplinare e la superficie da essi coperta sia
detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo
articolo 4.
Articolo 3
Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della
provincia di Cagliari e della provincia di Oristano limitatamente al
territorio dei comuni appresso indicati:
Abbasanta, Aido Maggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli,
Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu,
Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus,
Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu,
Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli,
Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis,
Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo,
Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio
Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis,
Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini,
Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà
Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde,
Zeddiani, Zerfaliu.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Malvasia di Cagliari" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da
considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di
debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i
terreni salsi, quelli derivanti da alluvioni recenti interessati
dalla falda freatica e infine i terreni situati oltre i 400 metri
s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata
ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Malvasia
di Cagliari" non deve essere superiore a 110 q.li per ettaro di
coltura specializzata.
Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in
coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve,
purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione, nonché quelle di invecchiamento
obbligatorio e di preparazione del vino "Malvasia di Cagliari"
devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di
cui all'articolo 3.
Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
E' vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto
mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di
mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.
Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di
alcol di origine vinicola al mosto o al vino di base.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una
gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 13.
E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su
stuoie.
Il vino "Malvasia di Cagliari" non può essere immesso al consumo
prima del 1° luglio successivo all'annata di produzione delle uve.
Articolo 6
Il vino "Malvasia di Cagliari", all'atto dell'immissione al consumo,
deve presentare le seguenti caratteristiche:
- colore: giallo paglierino tendente al dorato;
- odore: profumo intenso delicato caratteristico;
- sapore: dal dolce al secco, alcolico con retrogusto amarognolo di
mandorle tostate;
- gradazione alcolica complessiva minima: 14 di cui almeno 12 svolta
e un minimo da svolgere di 2 gradi e per il tipo secco, da
qualificarsi in etichetta come "secco" o come "dry", 14 gradi, di
cui almeno 13,5 svolti ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille.
La denominazione di origine controllata "Malvasia di Cagliari" può
essere utilizzata per designare vini liquorosi ottenuti, mediante
alcolizzazione, con vini base o mosti rispondenti alle condizioni
previste dai precedenti articoli.
Il vino "Malvasia di Cagliari" nei tipi liquorosi, all'atto del
l'immissione al consumo, deve presentare le seguenti
caratteristiche:
- colore: giallo paglierino tendente al dorato;
- all'odore e al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato
aroma;
- gradazione alcolica complessiva minima: 17,5 di cui almeno 15
svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi, e nel tipo secco, da
qualificarsi in etichetta come "secco" o come "dry", oltre,
naturalmente, che come liquoroso, 17,5 gradi di cui almeno 16,5
svolti ed un massimo da svolgere di 1 grado;
- acidità totale minima: 3,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
E' in facoltà del ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, con
proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità
totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7
I vini "Malvasia di Cagliari" liquorosi qualora siano sottoposti ad
un periodo minimo di invecchiamento di almeno due anni di cui uno in
botti di rovere o di castagno, possono portare in etichetta la
menzione "riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dalla data
di alcolizzazione del vino.
Articolo 8
Alla denominazione di cui all'articolo 1è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: "extra", "superiore",
"fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal
precedente articolo 3 e dai quali effettivamente provengono le uve
da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini "Malvasia di
Cagliari" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve purché veritiera e documentabile.
Articolo 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Malvasia
di Cagliari" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma
dell'articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930.
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