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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata
"Malvasia di Casorzo d'Asti"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Casorzo" o
"Malvasia di Casorzo" è riservata ai vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2.
La denominazione di cui all'art. 1 è riservata ai vini
rossi, rosati e passiti ottenuti dalle uve provenienti da
vigneti composti nell'ambito aziendale per almeno il 90% del
vitigno Malvasia di Casorzo; per il complessivo rimanente
possono concorrere da soli o congiuntamente le uve
provenienti dai vitigni Freisa, Grignolino, Barbera e
varietà di uve aromatiche raccomandate o autorizzate nelle
province di Asti ed Alessandria.
Articolo 3.
La zona di produzione del vino di cui all'art. 1 è quella
delimitata dal decreto del Presidente della Repubblica 21
agosto 1968 e comprende in tutto o in parte i territori dei
seguenti comuni :
provincia di Asti:
Casorzo, Grana, Grazzano;
provincia di Alessandria:
Vignale Monferrato, Altavilla, Ottiglio, Grazzano, Badoglio,
Olivola.
Tale zona è così delimitata :
da nord verso sud, parallelo 87,70, presso la "C" di Cascina
Volverio, si segue il confine fra i comuni di Grazzano
Badoglio e Ottiglio per circa 400 m (meridiano 47,4) si
risale verso nord-ovest percorrendo la campestre che passa
nei pressi di Cascina Polanello (q. 216) e Conceria.
Arrivati al bivio presso l'attuale ultima casa dell'abitato
di Grazzano Badoglio si svolta a sinistra e si prosegue
verso sud arrivando sino al piazzale cimitero di Grazzano
Badoglio mantenendo la campestre sulla sinistra del cimitero
; a m 50 dopo il cimitero si mantiene la campestre di destra
sino al fondo valle, si risale il tratto di collina sino
all'incrocio della strada provinciale Grazzano Badoglio
Casorzo (meridiano 46). Da tale incrocio si prosegue sulla
strada comunale posta sulla destra della cappelletta votiva
S. Bernardo, che scende a valle passando vicino al "2" di
quota 210 sino ad arrivare in prossimità di Cascina Orto
Gueiso, sita sulla destra di detta strada ; a tale incrocio
s svolta a sinistra, si imbocca la campestre verso sud,
passante tra la Cascina Minogio (q. 213) e Cascina Valara
(q. 215), si prosegue sempre verso sud (in territorio del
comune di Grana) costeggiando il Rio Grana posto sulla
destra, si arriva all'incrocio della provinciale Casorzo
Grana. Dall'incrocio, si percorre la provinciale sino al
confine comunale tra Grana e Casorzo (meridiano 46), si
svolta a destra e si prosegue lungo la linea di confine
comunale fra Grana Casorzo per un tratto di circa m 100,
successivamente si segue la linea di confine comunale fra
Casorzo e Montemagno sino al confine della provincia di
Alessandria (parallelo 83,45). Si devia poi verso est
seguendo la carreggiata che porta a quota 239, per risalire
lungo la strada provinciale Casorzo Altavilla verso nord per
circa 250 m. Si svolta a destra verso nord-est seguendo la
carreggiata che tocca quota 191 e passa presso la Cascina
Pratochioso ; si taglia così la provinciale Casorzo Vignale,
quindi si risale verso nord passando a destra di Cascina
Morneto e Cascina Guera (q. 175). Dopo un leggero arco ad
est nord-est, si passa tra Fonte Gisgnano e Fonte Salera, si
prosegue per la strada passante vicino al "2" di q. 200, si
continua verso Cascina Baldea, svoltando a destra verso
valle sulla carreggiata posta a circa m 50 prima di detta
Cascina. Costeggiando parallelamente il Torrente Rotaldo,
per un tratto, e attraversando (in prossimità del meridiano
50) si arriva sulla strada provinciale Fons Salera-Ottiglio.
Si percorre la provinciale verso nord-ovest sino
all'incrocio della strada Ottiglio Casorzo, in prossimità
della fornace (meridiano 49) si svolta a sinistra per
Casorzo, si prosegue per circa m 200, dopodichè mantenendo
la carreggiata comunale per Grazzano posta sulla destra di
quota 179, la si percorre secondo la linea del torrente
Rotaldo sino all'incrocio in prossimità della Cascina
Binello segnata in cartina (meridiano 48). Si svolta a
sinistra percorrendo la carreggiata, passante vicino alla
"1" di quota 194, si passa in aderenza alla Cascina Valverio,
posta sulla sinistra di detta comunale proseguendo infine
sino al punto di partenza della presente descrizione, posta
in corrispondenza della "C" di Cascina Valverio.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all'art. 1, devono
rispondere a quelle tradizionali della zona e/o comunque,
devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione
all'albo di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992
unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento
adatti e posti preminentemente in terreni argillosi
calcarei, esclusi quelli di fondovalle o pianeggianti o non
sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere atti a mantenere le caratteristiche
dell'uva e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non
deve essere superiore a tonn. 11 per ettaro di coltura
specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata di cui all'art. 1 devono essere
riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione non
superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al
70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma
non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata ; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Articolo 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini
le proprie peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate
nell'ambito dell'intera circoscrizione territoriale dei
comuni compresi, anche in parte, nella zona di produzione
specificati nell'art. 3.
Le operazioni di spumantizzazione devono esser effettuate
nell'ambito della circoscrizione territoriale delle province
di Asti ed Alessandria.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al
vino di cui all'art. 1 un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo del 10%.
La denominazione di origine controllata "Casorzo" o
"Malvasia di Casorzo" può essere utilizzata per designare il
vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che
rispondono alle condizioni previste dal presente
disciplinare di produzione, a condizione che le operazioni
di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione
dello spumante, siano effettuate nelle province di Asti ed
Alessandria.
Il vino di cui all'art. 1 può essere elaborato nella
tipologia passito purchè le uve fresche siano state
sottoposte ad appassimento sulla pianta sino a portarle ad
un titolo alcolometrico minimo naturale del 15%.
Articolo 6.
l vino a denominazione di origine controllata "Casorzo" o
"Malvasia di Casorzo" all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche :
colore : da rosso rubino a cerasuolo (rosato) ;
odore, aroma caratteristico e fragrante ;
sapore : dolce, leggermente aromatico, morbido,
caratteristico ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 10,5 di cui
almeno il 4,5 svolto ;
acidità totale minima : 4,5 per mille ;
estratto secco netto minimo : 15 per mille.
Il vino a denominazione di origine controllata "Casorzo"
nella tipologia sopra descritta, all'atto dell'immissione al
consumo può essere caratterizzato, alla stappatura del
recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica
proveniente esclusivamente dalla fermentazione, che
conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti
chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride
carbonica in soluzione, non superiore a 1,7 bar.
Il vino a denominazione di origine controllata "Casorzo"
spumante o "Malvasia di Casorzo" spumante all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: aromatico caratteristico;
sapore: dolce, leggermente aromatico, morbido,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 di cui
almeno il 6,5 svolti;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Il vino a denominazione di origine controllata "Casorzo"
passito o "Malvasia di Casorzo" passito all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino carico;
odore: intenso, complesso, caratteristico;
sapore: dolce, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15 di cui
almeno il 10% svolti;
zuccheri residui: minimo 50 g/litro; acidità totale minima:
4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 25 per mille.
Articolo 7.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione
di origine controllata "Casorzo" o "Malvasia di Casorzo" è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi
compresi gli aggettivi: superiore, riserva, extra, fine,
scelto, selezionato e similari.
E' altresì vietato l'impiego di indicazioni geografiche che
facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e
località comprese nella zona delimitata nel precedente art.
3.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e non tendenti a trarre in
inganno l'acquirente.
I vini di cui all'art. 2, qualora confezionati in recipienti
di capacità inferiore a 60 litri debbono essere immessi al
consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale delle
capacità di litri 0,375, litri 0,75, litri 1 e litri 1,5. Le
bottiglie di cui trattasi debbono essere chiuse con tappo di
sughero. raso o con tappo a fungo. |