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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
DPR 29 maggio 1973. (modificato da DM 28/2/95)
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino
"Malvasia di Castelnuovo Don Bosco"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Malvasia di
Castelnuovo Don Bosco" e' riservata al vino rosso o rosato
che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
La denominazione di origine controllata "Malvasia di
Castelnuovo Don Bosco" e' riservata al vino ottenuto dalle
uve provenienti dal vitigno Malvasia di Schierano.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, anche le
uve provenienti dal vitigno Freisa, presente nei vigneti
fino ad un massimo del 15% del totale delle viti.
Articolo 3.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine
controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" comprende i
territori dei comuni di Albugnano, Castelnuovo Don Bosco,
Passerano Marmorito, Pino d'Asti, Berzano e Moncucco.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" devono
rispondere a quelle tradizionali della zona, atte a
conferire alle uve ed al vino derivante le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed orientamento adatti e posti
preminentemente in terreni argilloso-calcarei, esclusi
quelli di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Malvasia di
Castelnuovo Don Bosco" non deve essere superiore a q.li 110
per ettaro di coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20%
il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e di elaborazione del tipo
spumante devono essere effettuate nell'interno della zona di
produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto della situazione tradizionale della
zona, e' consentito che tali operazioni siano effettuate
nell'intero territorio della provincia di Asti.
E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali, su richiesta delle ditte interessate,
consentire che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio delle province di Torino, Alessandria e Cuneo a
condizione che le medesime ditte dimostrino di aver
tradizionalmente vinificato le uve atte a produrre il vino
D.O.C. in questione negli stabilimenti di cui trattasi.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al
70%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare:
parziale fermentazione dell'uva ammostata senza graspi fino
a trasformazione in alcol per almeno 5,5% di gradi svolti e
comunque non superiore a 7%; decantazione del mosto dalla
massa fecciosa e torchiatura;
filtrazione del vino con conseguente aggiunta di gelatina ed
altri chiarificanti ammessi;
stabilita' del vino ottenuta mediante ripetute
rifermentazioni lente, filtrazioni, centrifugazioni,
refrigerazioni, che devono essere tempestivamente e
ripetutamente effettuate durante tutto il periodo di
conservazione e quindi fino all'imbottigliamento.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata "Malvasia di
Castelnuovo Don Bosco" all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso cerasuolo;
odore: aroma fragante dell'uva in origine;
sapore: dolce, leggermente aromatico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Il vino a denominazione di origine controllata "Malvasia di
Castelnuovo Don Bosco" puo' presentarsi piu' o meno
frizzante, caratteristica che viene ottenuta con la
rifermentazione in bottiglia o altri recipienti di
immissione al consumo o con rifermentazione in autoclave.
Il vino a denominazione di origine controllata "Malvasia di
Castelnuovo Don Bosco" nella tipologia spumante, ottenuto
con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal
presente disciplinare, all'atto dell'immissione al consumo
deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale
minimo dell'11%.
Articolo 7.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione
di origine controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco"
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, superiore, riserva, scelto,
selezionato e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano
significato laudativo e non siano tali da tranne in inganno
il consumatore.
Articolo 8.
Il vino a denominazione di origine controllata "Malvasia di
Castelnuovo Don Bosco" deve essere confezionato, ai fini
dell'immissione al consumo, in bottiglie ed altri recipienti
chiusi di capacita' non superiore a 5 litri.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" vini che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione, e' punito a norma degli
articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n.
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