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Art 1
La denominazione di origine controllata “Mamertino di
Milazzo” o “Mamertino” è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
bianco
bianco riserva
rosso
rosso riserva
Calabrese o Nero d’Avola
Calabrese o Nero d’Avola riserva
Grillo – Ansonica o viceversa
Grillo – Inzolia o viceversa.
Art 2
I vini di cui all’art 1 devono essere ottenuti
dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco
Mamertino di Milazzo o Milazzo bianco superiore:
Grillo e Ansonica o Inzolia congiuntamente minimo 25% e con un
minimo del 10% di ogni vitigno
Catarratti minimo 45%
possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a
bacca bianca idonei alla coltivazione nella provincia di Messina,
congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 20%.
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso riserva:
Calabrese o Nero d’Avola minimo 60%
Nocera minimo 10%
possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a
bacca nera idonei alla coltivazione per la provincia di Messina,
congiuntamente o disgiuntamente sino ad un massimo del 30%.
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o Nero d’Avola
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o Nero d’Avola riserva:
Calabrese o Nero d’Avola minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche altri vitigni
a bacca rossa idonei alla coltivazione per la provincia di Messina,
congiuntamente o disgiuntamente sino ad un massimo del 15%.
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo e Ansonica:
Grillo e Ansonica o viceversa al 100% con un minimo di ciascuno del
20%
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo e Inzolia:
Grillo e Inzolia o viceversa al 100% con un minimo di ciascuno del
20%.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte
all’ottenimento dei vini a DOC “Mamertino di Milazzo o Mamertino”
comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Alì Alì Terme Barcellona Pozzo di Gotto
Basicò Castroreale Condrò Falcone
Fiumedinisi Furnari Gualtieri Sicaminò Itala
Librizzi Mazzarrà Sant’Andrea Meri
Milazzo Manforte San Giorgio Montalbano Elicona
Nizza di Sicilia Oliveti Pace del Mela Pattì
Roccalumera Roccavaldina Rodi Milici San Filippo del Mela
Santa Lucia del Mela San Pier Niceto Scaletta Zanclea
Terme Vigliatore Torregrotta Tripi
Tutti in provincia di Messina.
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a DOC “Mamertino di Milazzo o Mamertino” devono
essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve e ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere impiantati su terreni idonei per la
produzione dei vini di cui trattasi. Sono comunque esclusi quelli di
fondo valle, eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti atti alla
produzione dei vini di cui trattasi la densità dei ceppi, in coltura
specializzata, non può essere inferiore a:
4.000 ceppi/ettaro
Le forme di allevamento consentite sono quelle ad alberello e
controspalliera.
La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della
vite, deve essere corta o mista, è esclusa la potatura lunga.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non
deve essere superiore a:
Mamertino di Milazzo o Milazzo bianco 11,00 tonnellate/ettaro
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco riserva 9,00
tonnellate/ettaro
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso 10,00 tonnellate/ettaro
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso riserva 10,00
tonnellate/ettaro
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese
o Nero d’Avola 10,00 tonnellate/ettaro
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese
o Nero d’Avola riserva 10,00 tonnellate/ettaro
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo – Ansonica 11,00
tonnellate/ettaro
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo – Inzolia 11,00
tonnellate/ettaro
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo non deve essere
inferiore a:
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco 11,00%
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco riserva 12,50%
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso 12,00%
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso riserva 12,50%
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o Nero d’Avola 12,00%
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o Nero d’Avola riserva
12,50%
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo – Ansonica 10,50% Mamertino
di Milazzo o Mamertino Grillo – Inzolia 10,50%
Per i vigneti in coltura promiscua o mista, la produzione massima di
uva per ettaro per l’ottenimento dei vini di cui trattasi, deve
essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla
vite con il sistema di calcolo pro – rata.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, devono essere
effettuate all’interno della zona di produzione delle uve di cui
all’art 3.
In deroga al precedente comma, è consentito che le predette
operazioni di vinificazione, siano effettuate in cantine situate al
di fuori della zona di produzione delle uve, purché in
provincia di Messina, se in tali stabilimenti venivano prodotti vini
con uve della zona di produzione di cui all’art 3 prima dell’entrata
in vigore del presente disciplinare. La deroga di cui sopra è
concessa dal Ministero per le politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, sentita la regione Sicilia, comunicate all’Ufficio repressioni
frodi ed alla C.C.I.A.A., competenti per territorio, corredata da
idonea documentazione.
NON è consentita alcuna pratica volta all’aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale.
E’ ammessa la colmatura dei tipi “riserva”, in corso
dell’invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla
stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà, anche
non soggetti ad invecchiamento, in misura complessiva non superiore
al 10%.
La resa massima dell’uva in vino pronto per il consumo e la
produzione massima di vini per ettaro devono essere quelle riportate
di seguito:
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco 70%
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco riserva 65%
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso 70%
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso riserva 70%
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o nero d’Avola 70%
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o Nero d’Avola riserva
70%
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo – Ansonica 70%
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo – Inzolia 70%
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco 7.700 litri
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco riserva 5.850 litri
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso 7.700 litri
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso riserva 7.700 litri
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o Nero d’Avola 7.700
litri
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o Nero d’Avola riserva
7.700 litri
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo – Ansonica 7.700 litri
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo – Inzolia 7.700 litri
Qualora la resa uva/vino superi i rispettivi limiti di cui sopra di
non oltre il 5% anche se la produzione ad ettaro resti al di sotto
del massimo consentito, l’eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata.
Oltre detto ultimo limite, il diritto alla denominazione di origine
controllata, decade per tutta la partita.
I seguenti vini, prima dell’immissione al consumo, devono essere
sottoposti ad un periodo di invecchiamento minimo obbligatorio come
appresso indicato:
Mamertino di Milazzo rosso riserva:
24 mesi
di cui 6 mesi in botte di legno
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve;
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o Nero d’Avola riserva:
24 mesi
di cui 6 mesi in botte di legno
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve;
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco riserva:
24 mesi
di cui 6 mesi in botte di legno
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve.
Art 6
I vini di cui all’art 1 devono rispondere, all’atto
dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi
verdolini;
profumo: gradevole, fine, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore: 15,00 grammi/litro;
Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco riserva:
colore: giallo dorato più o meno intenso, con riflessi ambrati;
profumo: etereo, pieno, caratteristico, talvolta con sentori di
passito;
sapore: dal secco all’amabile, al dolce, gradevole, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore: 20,00 grammi/litro;
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso:
colore: rosso rubino più o meno tenue, tendente al rosso mattone
con l’invecchiamento;
profumo: tipico, lievemente fruttato, delicato;
sapore: asciutto, corposo, sapido;ù
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore: 20,00 grammi/litro;
Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso riserva:
colore: rubino intenso, tendente al rosso mattone;
profumo: caratteristico, vinoso, armonico;
sapore: asciutto, corposo, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore: 22,00 grammi/litro;
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o Nero d’Avola:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: fruttato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%
acidità totale minima: 5,50 grammi/litro;
estratto non riduttore: 20,00 grammi/litro;
Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o Nero d’Avola riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al rosso granata;
profumo: caratteristico, fruttato, gradevole;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore: 22,00 grammi/litro;
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo – Inzolia:
Mamertino di Milazzo o Mamertino Inzolia – Grillo:
Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo – Ansonica:
Mamertino di Milazzo o Mamertino Ansonica – Grillo:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: più o meno fruttato, caratteristico, delicato;
sapore: secco, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore: 15,00 grammi/litro;
Per le tipologie per le quali è obbligatorio un periodo di
invecchiamento in legno e per tutte le altre nel cui ciclo
produttivo ne è possibile l’utilizzazione, al sapore può notarsi il
sentore di legno più o meno intenso.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per ciascun vino relativi all’acidità totale e all’estratto
non riduttore.
Art 7
Nell’etichettatura, designazione e presentazione dei vini
di cui all’art 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e
similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
L’indicazione in etichetta relativa al contenuto zuccherino, per la
tipologia “Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco riserva”, è
obbligatoria per i tipi “amabile o dolce”.
Nell’etichettatura dei vini di cui all’art 1. l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.
Art 8
Per l’immissione al consumo dei vini di cui all’art
1 sono ammessi soltanto recipienti di vetro di volume nominale fino
a 3 litri. |