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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
MARCA TREVIGIANA
IGT

MARCA TREVIGIANA
I.G.T.
D. D. 27/GIUGNO/2008

Art 1
La indicazione geografica tipica “Marca Trevigiana”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Marca Trevigiana” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini della IGT “Marca Trevigiana” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso.
La IGT “Marca Trevigiana”, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale:
Chardonnay
Incrocio Manzoni 6.0.13
Malvasia (Malvasia Istriana)
Muller Thurgau
Pinot bianco
Pinot grigio
Prosecco
Riesling renano
Riesling italico
Sauvignon
Tai (Tocai friulano)
Traminer
Verdiso
Verduzzo (Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano)
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Franconia
Incrocio Manzoni 2.15
Malbech
Marzemino
Merlot
Pinot nero (anche vinificato in bianco)
Raboso (Raboso Piave e/o Raboso veronese)
Refosco dal peduncolo rosso
Carmenère
Syrah
Marzemina bianca
Rebo
Petit Verdot
Prosecco lungo
Manzoni rosa
Manzoni Moscato
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere , disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni “Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc e/o Carmenère”.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Marca Trevigiana” con la specificazione di uno o due vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante, i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.
Art 3
 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Marca Trevigiana” comprende l’intero territorio della provincia di Treviso, nella regione Veneto.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Marca Trevigiana” bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:
25,00 tonnellate/ettaro
ad eccezione dei vitigni:
Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling renano, Traminer, Incrocio Manzoni 6.0.13, Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot nero, Carmenère, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot, Prosecco lungo, Manzoni Moscato,
per i quali non deve essere superiore a:
19,00 tonnellate/ettaro
e per i vitigni seguenti la resa non deve essere superiore a:
Syrah 15,00 t/ha.;
Manzoni 12,00 t/ha.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Marca Trevigiana” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,00% vol. per tutti i vini
Art 5
 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.
Art 6
 I vini ad IGT “Marca Trevigiana”, per tutti i tipi di vino, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
10,00% vol.;
11,00% vol. per il novello
Art 7
 Nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Marca Trevigiana” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra quelli elencati nell’articolo 2 del presente disciplinare di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione dei relativi vini ad IGT, nei termini stabiliti dal citato articolo.
Il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Marca Trevigiana” di cui al precedente comma, è consentito a condizione che:
Il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
 Alla IGT “Marca Trevigiana” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Marca Trevigiana” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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