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Art 1
La indicazione geografica tipica “Marche”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Art 2
La IGT “Marche” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Marche” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni di colore analogo, idonei
alla coltivazione per la regione Marche.
I vini ad IGT “Marche” con la specificazione dei vitigni
sotto indicati, idonei alla coltivazione in ciascuna
provincia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, per almeno l.85% dai corrispettivi
vitigni:
Trebbiano
Passerina
Sangiovese
Grechetto
Merlot
Pinot bianco
Pinot grigio
Pinot nero
Chardonnay
Sauvignon
Barbera
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione
per la regione Marche fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad IGT
“Marche” è possibile utilizzare il riferimento al nome di
due vitigni compresi fra quelli indicati singolarmente per
le specifiche tipologie al comma 2, 3, a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due
vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
il vino derivante dall’uva della varietà presente in
quantità minoritaria deve essere comunque superiore al 15%
del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno
dei due vitigni interessati, non superi il corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia
inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due
vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei due vitigni deve avvenire in ordine
decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi
ottenute.
I vini ad IGT “Marche” possono essere prodotti anche nelle
tipologie frizzante e limitatamente ai vini rossi alla
tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per
l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati
con la IGT “Marche” comprende l’intero territorio
amministrativo delle province di:
Ancona Ascoli Piceno Macerata Pesaro – Urbino
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Marche” bianco, roso e rosato, non deve essere
superiore a:
18,00 tonnellate/ettaro
I vini ad IGT “Marche” con la specificazione del vitigno, la
produzione massima per ettaro di vigneto in coltura
specializzata non deve essere superiore a:
Marche Trebbiano 18,00 tonnellate/ettaro
Marche Passerina 16,50 tonnellate/ettaro
Marche Sangiovese 18,00 tonnellate/ettaro
Marche Grechetto 15,50 tonnellate/ettaro
Marche Merlot 14,50 tonnellate/ettaro
Marche Pinot bianco 14,50 tonnellate/ettaro
Marche Pinot grigio 14,50 tonnellate/ettaro
Marche Pinot nero 14,50 tonnellate/ettaro
Marche Chardonnay 14,50 tonnellate/ettaro
Marche Sauvignon 14,50 tonnellate/ettaro
Marche Cabernet Sauvignon 14,50 tonnellate/ettaro
Marche Cabernet Franc 14,50 tonnellate/ettaro
Marche Barbera 15,50 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Marche”
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
Marche bianco 9,50% vol.;
Marche rosso 9,50% vol.;
Marche rosato 9,50% vol.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Marche”
con la specificazione del vitigno devono assicurare ai vini
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Marche Trebbiano 9,50% vol.;
Marche Passerina 9,50% vol.;
Marche Sangiovese 9,50% vol.;
Marche Grechetto 10,00% vol.;
Marche Merlot 10,50% vol.;
Marche Pinot bianco 10,00% vol.;
Marche Pinot grigio 10,00% vol.;
Marche Pinot nero 10,50% vol.;
Marche Chardonnay 10,00% vol.;
Marche Sauvignon 10,00% vol.;
Marche Cabernet Sauvignon 10,50% vol.;
Marche Cabernet Franc 10,50% vol. ;
Marche Barbera 10,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori
possono essere ridotti dello 0,50%.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione della IGT “Marche”
tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Marche” bianchi rossi e
rosati, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Marche bianco 9,50% vol.;
Marche rosso 10,00% vol.;
Marche rosso novello 11,00% vol.;
Marche rosato 10,00% vol.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Marche”
con la specificazione del vitigno devono assicurare ai vini
un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Marche Trebbiano 10,00% vol.;
Marche Passerina 10,00% vol.;
Marche Sangiovese 10,00% vol.;
Marche Grechetto 10,50% vol.;
Marche Merlot 10,50% vol.;
Marche Pinot bianco 10,50% vol.;
Marche Pinot grigio 10,50% vol.;
Marche Pinot nero 11,00% vol.;
Marche Chardonnay 10,50% vol.;
Marche Sauvignon 10,50% vol.;
Marche Cabernet Sauvignon 11,00% vol.;
Marche Cabernet franc 11,00% vol. ;
Marche Barbera 10,50% vol.
Art 7
Alla IGT “Marche” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Marche” può essere utilizzata come ricaduta per i
vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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