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Art 1
La indicazione geografica tipica “Maremma Toscana”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Maremma Toscana” è riservata ai seguenti
vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso novello
rosato
I vini ad IGT “Maremma Toscana” bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca o rossa raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Grosseto.
La IGT “Maremma Toscana”, con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto è
riservata ai vini ottenuti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
A bacca rossa:
Sangiovese
Ciliegiolo
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Pinot nero
Canaiolo nero
Sirah
Alicante
Aleatico
Gamay nero
a bacca bianca:
Trebbiano toscano
Chardonnay
Pinot bianco
Pinot grigio
Malvasia bianca di Candia
Malvasia del Chianti
Vermentino
Sauvignon
Riesling italico
Riesling renano
Traminer
Verdello
Ansonica
Greco
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Grosseto fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Maremma Toscana” con la specificazione di uno dei
vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche
nella tipologia:
frizzante per i vitigni a bacca bianca,
novello per i vitigni a bacca rossa.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Maremma
Toscana” comprende l’intero territorio amministrativo della
provincia di Grosseto.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Maremma
Toscana” accompagnata o meno dal riferimento al nome del vitigno,
non deve essere superiore a:
Maremma Toscana bianco e frizzante 14,00 tonnellate/ettaro
Maremma Toscana rosso e rosato 13,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Maremma Toscana”
seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai
vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Maremma Toscana bianco e frizzante 9,50% vol.;
Maremma Toscana rosso 9,50% vol.;
Maremma Toscana rosato 9,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,50%.
Art 5 Nella vinificazione sono
ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le
proprie peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione della IGT “Maremma Toscana”
tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Maremma Toscana” anche accompagnati
con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al
consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo
di:
Maremma Toscana bianco 10,00% vol.;
Maremma Toscana rosso 10,00% vol.;
Maremma Toscana novello 11,00% vol.;
Maremma Toscana rosato 10,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Maremma Toscana” è consentito utilizzare
il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra
quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione
come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione
dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Maremma Toscana” è consentito a
condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai
quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere
comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute
da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto,
all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di
limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più
elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Maremma Toscana” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Maremma Toscana” può essere utilizzata come ricaduta per i vini
ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del
territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli
Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali
si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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