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Art 1
La denominazione di origine controllata “Marino” è
riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
Marino secco, abboccato, amabile, dolce
Marino superiore secco, abboccato, amabile, dolce
Marino vendemmia tardiva amabile o dolce
Marino passito amabile o dolce
Marino spumante secco o amabile
Marino frizzante abboccato o amabile
Marino Malvasia del Lazio
Marino Trebbiano verde (Verdicchio bianco)
Marino Greco
Marino Bellone
Marino Bombino
La specificazione “classico” è consentita per i vini della zona di
origine più antica e solo per le seguenti tipologie:
Marino classico secco, abboccato, amabile e dolce
Marino classico superiore secco, abboccato, amabile e dolce
Marino classico vendemmia tardiva amabile e dolce
Marino classico passito amabile e dolce
Art 2
Concorrono alla produzione dei vini di cui al
precedente articolo 1 le uve provenienti dai seguenti vitigni
presenti, in ambito aziendale, nelle proporzioni sotto indicate:
Marino nelle varie tipologie senza vitigno:
Malvasia bianca di Candia (nota come Malvasia rossa) minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a
bacca bianca autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Roma,
da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50% con esclusione
dei vitigni aromatici.
La base ampelografica dei vigneti già iscritti all’albo dei vigneti
della DOC “Marino”, con esclusione delle tipologie con indicazione
del vitigno, deve essere adeguata entro la decima vendemmia riferita
alla data di approvazione del disciplinare di produzione.
E’ inoltre consentito che, in ambito aziendale, la base
ampelografica dei vigneti possa essere adeguata parzialmente, purché
tale adeguamento sia finalizzato al raggiungimento di quella
prevista dal presente disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza indicata nel presente disciplinare di produzione
i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all’albo della
DOC “Marino” potranno usufruire della medesima denominazione di
origine controllata.
Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al
comma precedente saranno cancellati dal rispettivo albo, qualora i
produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti
vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione
ampelografica alle disposizioni di cui al presente articolo, dandone
comunicazione al competente ufficio dell’assessorato regionale
all’agricoltura competente per territorio.
La DOC “Marino” con la specificazione di vitigno è riservata ai vini
ottenuti da uve prodotte, in ambito aziendale, con la seguente
composizione ampelografica:
Marino Malvasia del Lazio:
Malvasia del Lazio minimo 85%
Marino Trebbiano verde:
Trebbiano verde sinonimo del Verdicchio bianco minimo 85%
Marino Greco:
Greco minimo 85%
Marino Bombino:
Bombino minimo 85%
Marino Bellone:
Bellone minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a
bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Roma, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del
15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte a produrre i
vini a DOC “Marino” comprende l’intero territorio amministrativo dei
comuni di:
Marino Ciampino
Parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Roma Castelgandolfo
Tutti in provincia di Roma
Tale zona è così delimitata:
partendo dall’Osteria le Capanne di Marino la linea di delimitazione
segue verso nord, la via Appia fino all’ingresso ovest
dell’aeroporto di Ciampino; piega a sinistra per la via Fiorano per
raggiungere, all’altezza del Colle Fioranello, la linea ferroviaria
Roma – Napoli, che segue, verso sud, fino al fosso di Casale
Abbruciato.
Si sale il fosso di Casale Abbruciato e quello dei Preti, ed a 500
metri prima della sua intersezione con il confine comunale di
Marino, piega verso sud ed in linea retta raggiunge il punto della
confluenza tra fosso di Santa Maria la Fornarola ed il fosso di
Paglian Casale e da qui in direzione sud – est, seguendo una linea
retta che passa per il Casale della Certosa, raggiunge, in località
Cancello, la strada per Albano.
Segue tale strada in direzione Albano fino ad incontrare il confine
di tale comune lungo il quale procede verso nord fino alla
confluenza del medesimo con il confine di Castelgandolfo. Da qui
seguendo tale confine (inizialmente verso est) raggiunge la strada
statale Nettunense (località Pavona); segue detta strada verso nord
fino ad incrociare il confine tra Castelgandolfo e Marino, percorre
tale confine verso est per raggiungere la via Appia che segue in
direzione di Albano, fino alla quota 335, posta sul quadrivio del km
23,250.
Da tale quadrivio procede verso nord – est lungo la strada che
conduce a Castelgandolfo, attraversa il centro abitato e da quota
426 raggiunge in linea retta quota 293 sulla sponda del lago di
Albano.
Segue la riva del lago di Albano verso nord fino alla località
Montanaccio da dove prosegue verso nord – ovest fino a raggiungere
il confine tra Marino e Castelgandolfo, passando per la retta ed il
suo proseguimento tracciato tra le quote 325 (località Pascolato) e
337 n(località Montanaccio). Percorre il confine tra Castelgandolfo
e Marino inizialmente verso est e seguendo sempre il confine di
Marino raggiunge Osteria le Capanne di Marino, punto di partenza
della delimitazione.
La uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Marino” designabile
con la menzione “classico” anche nelle tipologie “superiore,
vendemmia tardiva e passito” devono essere prodotte nella zona di
origine più antica come appresso delimitata:
partendo da Marino, piazza Garibaldi, si attraversa il centro
abitato in linea retta fino a raggiungere l’incrocio tra via
Garibaldi e via Sant’Anna. Percorrendo tale strada, fino al confine
con il comune di Grottaferrata, si arriva all’incrocio di via Castel
de Polis dal quale,
seguendo i confini dei comuni di Ciampino con Grottaferrata. Si
raggiunge il km. 1,300 di vicolo della Mola.
Da tale punto si prosegue in linea retta fino a via vicinale della
Mola, km. 0,800 percorrendo quest’ultima fino all’incrocio di via
della Mola, si gira a sinistra in via Romana, all’altezza della
scuola Michele Amari, si percorre fino al crocevia con via dei Laghi
in località Pantanella; proseguendo per 400 metri in linea retta
fino al km. 0,400 di via Torre Messer Paoli e si prosegue fino alla
fine della strada al km 0,650, che coincide con il km. 0,500 di via
Costa Rotonda percorrendo la quale, fino a raggiungere via del
Sassone.
Girando a sinistra ci si immette sulla via Appia in direzione
Albano, si prosegue per 200 metri girando a destra, per via
Nettunense Vecchia, si arriva all’incrocio di via Nettunense Nuova e
da qui fino al confine con Castelgandolfo si raggiunge via Appia
Nuova; costeggiando il confine con Castelgandolfo fino
all’intersezione con la strada statale n. 140 e proseguendo per 300
metri fino allo svincolo con la strada statale Lago Olimpico; 50
metri prima di raggiungere il tunnel si gira a sinistra per via
Galileo Galilei che deve essere percorsa fino a via Spinabella, km.
1,650. da via Spinabella si raggiunge l’incrocio di via dei Laghi,
quindi proseguendo in linea retta, si attraversa il centro abitato
di marino fino a ricongiungersi con il punto di partenza di piazza
Garibaldi.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Marino” devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve
e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono da considerarsi idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in
terreni di favorevole giacitura ed i sesti di impianto, le forme di
allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e dei vini.
Per la produzione del vino a DOC “Marino” con la specificazione
“classico” anche nelle tipologie “superiore, vendemmia tardiva e
passito”, non è ammesso il sistema di allevamento a tendone.
I nuovi impianti e i reimpianti, in coltura specializzata,
effettuati successivamente all’entrata in vigore del presente
disciplinare dovranno avere una densità non inferiore a:
Marino 3.000 ceppi/ettaro
Marino classico 3,500 ceppi/ettaro
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
Le produzioni massime di uve per ettaro, in coltura specializzata,
sono le seguenti:
Marino 15,00 tonnellate/ettaro
Marino superiore 15,00 tonnellate/ettaro
Marino frizzante 15,00 tonnellate/ettaro
Marino spumante 15,00 tonnellate/ettaro
Marino vendemmia tardiva 13,00 tonnellate/ettaro
Marino passito 15,00 tonnellate/ettaro
Marino classico 14,00 tonnellate/ettaro
Marino classico superiore 14,00 tonnellate/ettaro
Marino classico vendemmia tardiva 13,00 tonnellate/ettaro
Marino classico passito 14,00 tonnellate/ettaro
Marino Trebbiano verde 15,00 tonnellate/ettaro
Marino Greco 15,00 tonnellate/ettaro
Marino Bellone 15,00 tonnellate/ettaro
Marino Bombino 15,00 tonnellate/ettaro
Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per
ettaro devono essere rapportate alla superficie effettivamente
coperta dalla vite.
Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve
ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC “Marino”
devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata ma possono essere
destinate alla produzione di vini IGT Lazio. Qualora sia superato il
limite del 20%, la partita cui si riferisce il supero decade dal
diritto alla denominazione di origine controllata.
I titoli volumetrici naturali minimi delle uve destinate alla
produzione dei vini a DOC “Marino” non devono essere inferiori a:
Marino 10,00%
Marino superiore 10,00%
Marino frizzante 10,00%
Marino spumante 10,00%
Marino vendemmia tardiva 13,00%
Marino passito 15,00%
Marino classico 10,50%
Marino classico superiore 11,00%
Marino classico vendemmia tardiva 13,00%
Marino classico passito 15,00%
Marino Malvasia del Lazio 11,00%
Marino Trebbiano verde 10,50%
Marino Greco 10,50%
Marino Bellone 10,50%
Marino Bombino 11,00%
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata
nel precedente art 3.
Nella vinificazione dei vini a DOC “Marino” sono ammesse soltanto le
pratiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro
specifiche caratteristiche.
L’arricchimento è ammesso con mosti concentrati prodotti da uve
provenienti da vigneti iscritti all’albo della DOC “Marino”, oppure
con mosti concentrati e rettificati nonché tutte quelle pratiche
consentite dalla normativa comunitaria e nazionali vigenti.
La resa dell’uva in vino pronto per il consumo diretto, per tutti i
vini a DOC “Marino” e “Marino classico” con esclusione delle
tipologie “vendemmia tardiva e passito” non deve essere superiore al
70%.
Qualora superi detto limite ma non il 75% l’eccedenza non avrà
diritto alla denominazione di origine controllata ma può essere
destinata alla produzione di vini IGT Lazio, qualora ne abbia le
caratteristiche.
Quando la resa supera il 75% l’intera partita cui si riferisce il
supero decade dal diritto alla denominazione di origine controllata.
La resa uva/vino per le seguenti tipologie, non deve essere
superiore a:
Marino vendemmia tardiva 50%
Marino classico vendemmia tardiva 50%
Marino passito 45%
Marino classico passito 45%
Le uve destinate a produrre vino a DOC “Marino vendemmia tardiva e
Marino classico vendemmia tardiva” devono essere sottoposte a
parziale appassimento naturale sulla vite, per assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00%
ed essere raccolte all’inizio di Novembre.
Per le uve destinate alla produzione delle tipologie “Marino passito
e Marino classico passito” il metodo tradizionale di vinificazione
prevede che:
a) le uve devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento
naturale e non possono essere ammostate prima del
10 Dicembre dell’anno di produzione delle uve
e non oltre il
31 Marzo dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
b) l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è
ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata;
l’appassimento può altresì avvenire su pianta, sotto tettoia e/o
anche al sole fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino atto
ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
15,00%
b) il periodo di invecchiamento è di almeno
8 mesi, di cui almeno 6 in botte di legno, a decorre dal 1 Marzo
dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
e l’immissione al consumo non può avvenire prima del
1 Novembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
c) al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere
un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 15,00%
Per la presa di spuma della tipologia “spumante” e della tipologia
“frizzante”, qualora venga utilizzato il mosto, deve essere
impiegato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei
vigneti iscritti all’albo della DOC “Marino”, o mosto concentrato
rettificato.
Art 6
I vini di cui all’art 1 devono rispondere, all’atto
dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
Marino:
colore: giallo paglierino;
profumo: vinoso, delicato con sentore di fruttato;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato,
piacevolmente fruttato, leggero retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 15,00 grammi/litro;
Marino superiore:
colore: giallo paglierino;
profumo: vinoso, persistente con sentore di fruttato eventualmente
sentore di legno;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato
piacevolmente fruttato, eventuale retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore: 15,00 grammi/litro;
Marino frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, delicato con sentore di fruttato;
sapore: morbido, talvolta abboccato o amabile, frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore: 15,00 grasmmi/litro;
Marino spumante:
spuma: vivace, fine e persistente;
colore: giallo paglierino intenso;
profumo: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: secco o amabile, sapido, vivace ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 6,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 15,00 grammi/litro;
Marino vendemmia tardiva:
colore: giallo dorato;
profumo: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore: 20,00 grammi/litro;
Marino passito:
colore: ambrato con riflessi dorati;
profumo: vinoso, gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: amabile talvolta dolce, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 24,00 grammi/litro;
Marino Malvasia del Lazio:
colore: giallo dorato;
profumo: vinoso, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 16,00 grammi/litro;
Marino Trebbiano verde:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: intenso, aroma di mandorla amara;
sapore: secco di buona acidità. Di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 15,00 grammi/litro;
Marino Greco: giallo dorato;
profumo: gradevole, intenso, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, vellutato, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 15,00 grammi/litro;
Marino Bellone:
colore: giallo intenso;
profumo: vinoso, intenso, persistente, tipico;
sapore: secco o abboccato, armonico, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 15,00 grammi/litro;
Marino Bombino:
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, di buona persistenza, tipico;
sapore: secco o abboccato, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore: 15,00 grammi/litro;
Marino classico:
colore: giallo paglierino;
profumo: vinoso, persistente con sentore di fruttato ed eventuale
sentore di legno;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato,
piacevolmente fruttato con retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 15,00 grammi/litro;
Marino classico superiore:
colore: giallo paglierino;
profumo: vinoso, persistente con sentore di fruttato ed eventuale
sentore di legno;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato
piacevolmente fruttato con retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore: 15,00 grammi/litro;
Marino classico vendemmia tardiva:
colore: giallo dorato;
profumo: ampio, fine, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, pieno armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore: 20,00 grammi/litro;
Marino classico passito:
colore: ambrato con riflessi dorati;
profumo: ampio, gradevole, caratteristico;
sapore: amabile e talvolta dolce, vellutato, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 24,00 grammi/litro;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati
relativi all’acidità totale e l’estratto non riduttore.
Art 7
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC
“Marino” è consentito, l’uso di indicazioni geografiche o
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, o località dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto,
nonché indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali
e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno l’acquirente.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a DOC “Marino
superiore”, “Marino classico superiore”, “Marino passito”, “Marino
classico passito”, “Marino vendemmia tardiva”, “Marino classico
vendemmia tardiva” deve figurare obbligatoriamente l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve mentre, per le tipologie
“Marino” e “Marino classico” l’indicazione dell’annata è
facoltativa.
Nella designazione dei vini a DOC “Marino” di cui all’art 1 può
essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita
dal relativo topo0nimo, che la relativa superficie sia distintamente
specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione e la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia
delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento,
comunque conforme alla normativa vigente per i vini di qualità.
Art 8
I vini a DOC “Marino” devono essere immessi al consumo in
bottiglie di vetro di capacità non superiore a 2 litri.
I vini appartenenti alle tipologie “Marino classico, Marino classico
superiore e Marino classico vendemmia tardiva” devono essere immessi
al consumo in recipienti di capacità inferiore o uguale a litri
1,500.
I vini a DOC “Marino passito e Marino classico passito” devono
essere immessi al consumo solo in recipienti da litri 0,750 o litri
0,375, chiusi con tappo di sughero raso bocca.
L’abbigliamento delle bottiglie deve essere quello d’uso
tradizionale e, comunque, consono ai caratteri di un vino di qualità
con chiusura costituita da tappo di sughero raso bocca, tappo a vite
o di altro materiale eventualmente ammesso dalla normativa vigente
per i vini di qualità.
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