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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
MARTINA
MARTINA FRANCA
D.O.C.

MARTINA
Martina Franca
D.O.C.
D.P.R. 9/Febbraio/1990


Art 1
La denominazione di origine controllata “Martina o Martina Franca” è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2
 Il vino a DOC “Martina o Martina Franca” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:
Verdeca dal 50 al 65%
Bianco d’Alessano dal 35 al 50%
Fiano, Bombino, Malvasia toscana presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.

Art 3
La zona di produzione del vino a DOC “Martina o Martina Franca” comprende gli interi territori dei comuni di:
Martina Franca Cristiano
In provincia di Taranto
Alberobello
In provincia di Bari
Compresa la frazione del comune di Castellana Grotte ricadente nel territorio di Alberobello.
E parte del territorio comunale di
Ceglie Messapico Ostini
In provincia di Brindisi
Che resta delimitato da una linea di confine che da Specchia Tarantina, in agro di Martina, segue la strada asfaltata che passando per la Masseria Fedele Grande in agro di Ceglie, porta al centro abitato di quest’ultimo comune e quindi costeggiando dalla parte occidentale e piegando sulla provinciale per Martina per circa 500 metri e ripiegando poi a destra per la circonvallazione del centro urbano di Ceglie, si immette sulla provinciale Ceglie-Cisternino, fino all’incontro del confine comunale di Ostuni, passando per la Casa della Padule, segue il confine territoriale Ceglie-Ostuni fino al km 6,000.
Da qui detta linea di confine continua seguendo la strada Ceglie-Cisternino, sale verso il centro abitato di Cisternino per arrivare a quota 243 in contrada Masseria Cavallerizza, piega poi ad est per metri 400 e risale verso nord passando per le quote 253, 262, 264 e si immette sulla strada Ostuni-Cisternino fino al km 8,000, piega a destra passando per la quota 270 e arriva al confine comunale di Cisternino.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Martina o Martina Franca” devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC “Martina o Martina Franca”, in coltura specializzata, non deve essere superiore a:
130,00 quintali/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi il limite sopra riportato l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
La regione Puglia con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell’Agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art 5
 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nell’art 3, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni avvengano nell’intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi bella zona di produzione delle uve e nei territori dei comuni di:
Locorotondo Cisternino
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a DOC “Martina o Martina Franca” un
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00%
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art 6
 Il vino a DOC “Martina o Martina Franca” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo verdolini o giallo paglierino chiaro;
profumo: vinoso, delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 14,00 grammi/litro
E’ in facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
 La DOC “Martina o Martina Franca” può essere utilizzata per designare il vino “spumante” naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.
La preparazione del vino a DOC “Martina o Martina Franca spumante” deve avvenire nelle province di Bari, Brindisi e Taranto.

Art 8
 Alla DOC “Martina Franca” è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Martina o Martina Franca” vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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