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Art 1
La denominazione di origine controllata “Martina o
Martina Franca” è riservata al vino che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Martina o Martina Franca” deve
essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella
proporzione appresso indicata:
Verdeca dal 50 al 65%
Bianco d’Alessano dal 35 al 50%
Fiano, Bombino, Malvasia toscana presenti nei vigneti fino ad un
massimo del 5%.
Art 3
La zona di produzione del vino a DOC “Martina o Martina
Franca” comprende gli interi territori dei comuni di:
Martina Franca Cristiano
In provincia di Taranto
Alberobello
In provincia di Bari
Compresa la frazione del comune di Castellana Grotte ricadente nel
territorio di Alberobello.
E parte del territorio comunale di
Ceglie Messapico Ostini
In provincia di Brindisi
Che resta delimitato da una linea di confine che da Specchia
Tarantina, in agro di Martina, segue la strada asfaltata che
passando per la Masseria Fedele Grande in agro di Ceglie, porta al
centro abitato di quest’ultimo comune e quindi costeggiando dalla
parte occidentale e piegando sulla provinciale per Martina per circa
500 metri e ripiegando poi a destra per la circonvallazione del
centro urbano di Ceglie, si immette sulla provinciale
Ceglie-Cisternino, fino all’incontro del confine comunale di Ostuni,
passando per la Casa della Padule, segue il confine territoriale
Ceglie-Ostuni fino al km 6,000.
Da qui detta linea di confine continua seguendo la strada
Ceglie-Cisternino, sale verso il centro abitato di Cisternino per
arrivare a quota 243 in contrada Masseria Cavallerizza, piega poi ad
est per metri 400 e risale verso nord passando per le quote 253,
262, 264 e si immette sulla strada Ostuni-Cisternino fino al km
8,000, piega a destra passando per la quota 270 e arriva al confine
comunale di Cisternino.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Martina o Martina Franca”
devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a
conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC
“Martina o Martina Franca”, in coltura specializzata, non deve
essere superiore a:
130,00 quintali/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in
coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi il limite sopra riportato l’eccedenza non
avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
La regione Puglia con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione,
dandone immediata comunicazione al Ministero dell’Agricoltura e
delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nell’art
3, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione è consentito che tali operazioni avvengano nell’intero
territorio dei comuni anche se solo in parte compresi bella zona di
produzione delle uve e nei territori dei comuni di:
Locorotondo Cisternino
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a DOC
“Martina o Martina Franca” un
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00%
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Art 6
Il vino a DOC “Martina o Martina Franca” all’atto
dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo verdolini o giallo paglierino chiaro;
profumo: vinoso, delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 14,00 grammi/litro
E’ in facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste, con
proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
La DOC “Martina o Martina Franca” può essere
utilizzata per designare il vino “spumante” naturale ottenuto con
mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente
disciplinare di produzione, seguendo le vigenti norme legislative
per la preparazione degli spumanti.
La preparazione del vino a DOC “Martina o Martina Franca spumante”
deve avvenire nelle province di Bari, Brindisi e Taranto.
Art 8
Alla DOC “Martina Franca” è vietata qualsiasi
qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce
per il consumo con la DOC “Martina o Martina Franca” vino che non
risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma
dell’art 28 del D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930.
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